C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 91 DEL 22/03/2017 – Delibera – GARA F.S.T. RIONERO – AVIGLIANO. –

GARA F.S.T. RIONERO – AVIGLIANO. –

DELIBERA Il Giudice Sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto del supplemento di rapporto del D. G. richiesto da questo Giudice a mezzo del Rappresentante A.I.A.; Verificato che al 45° del p.t. in seguito all’assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra ospite DI TOLVE MAURO, n.ro 11 e capitano della squadra ospitante, protestava conto l’arbitro venendo ammonito e successivamente espulso per avergli rivolto frasi irriguardose ed offensive; Considerato che in seguito all’espulsione, nel mentre il D.G. gli voltava le spalle, lo aggrediva colpendolo con un pugno e uno schiaffo di media intensità sul collo e, al momento in cui il D.G. d’istinto si voltava verso di lui, lo attingeva con uno sputo in pieno volto, prima di essere allontanato definitivamente da alcuni dirigenti della squadra di casa che lo conducevano fuori dal campo; Preso atto che, dopo qualche istante, WILFRED FELIX, n.ro 10 della squadra di casa, si avvicinava al D.G. assestandogli con violenza un pugno e due schiaffi sul volto, proferendogli al contempo minacce e offese e cercando in più momenti di aggredirlo senza riuscirci grazie all’intervento di alcuni tesserati che lo trattenevano; Constatato, come da supplemento di rapporto, che il D.G. per le aggressioni subite e per evitare ulteriori conseguenze non era nelle condizioni psichiche di portare a termine la gara, decretandone al 45° del 1°tempo la sospensione definitiva della stessa; DELIBERA di assegnare ai sensi dell’articolo 17 del C.G.S. gara persa alla società F.S.T. Rionero con il seguente punteggio: F.S.T. Rionero - Avigliano 0-3 perché propri tesserati con il loro comportamento hanno causato la sospensione definitiva della gara ; di comminare l’ammenda di €. 400,00 a danno del F.S.T. Rionero; di squalificare fino al 30.06.2021 DITOLVE MAURO del F.S.T. Rionero per quanto narrato a danno del D.G. e per la rivestita qualifica di Capitano della squadra; di squalificare fino al 31.12.2020 WILFRED FELIX del F.S.T. Rionero per quanto narrato a danno del D.G.; di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli specifici accertamenti ove li riterrà opportuni. Si precisa che, laddove trattasi di sanzioni definitive a carico di propri tesserati, potrà essere applicata a danno della F.S.T. Rionero la sanzione amministrativa prevista dal CU 104/A del Consiglio Federale della FIGC del 17.12.2014.

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