C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 118 DEL 13/06/2017 – Delibera – DEFERIMENTO (N.8439/300 pfi 16-17/CS/MB/sds del 09/02/2017) SOCIETA’ POLISPORTIVA VIGGIANO ED ALTRI;

DEFERIMENTO (N.8439/300 pfi 16-17/CS/MB/sds del 09/02/2017) SOCIETA’ POLISPORTIVA VIGGIANO ED ALTRI;

 Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti, nella seduta del 10 Giugno 2017 ha deliberato quanto segue. PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, in prosecuzione di attività avviata con primo deferimento del 05 Maggio 2015, con nota del 09 Febbraio 2017 in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: POSTIGLIONE GIUSEPPE, soggetto inibito per anni cinque e precluso da ogni attività in ambito federale (C.U. n. 200/CGF del 19/03/2010); NOCERA LUIGI; TROCCOLI MICHELE; TANCREDI ANTONIO; LORUSSO GIUSEPPE; BUCCAFURNI MANUEL; RESTAINO MATTIA; DI RUGGIERO ANTONIO VINCENZO; ASQUINO AURELIO; PISTINCIUC RARES ANDREI; TINAGLIA JONATHAN; TOMASELLI LUCA STEFANO; TORINELLI VINCENZO; MANICONE WILLIAM MARIA; PERSIA ALESSIO; ESPOSITO GIOACCHINO GIOVANNI; RICCIO DANIELE, all’epoca dei fatti calciatori della Società Polisportiva Viggiano; SOCIETA’POLISPORTIVA VIGGIANO; per rispondere: POSTIGLIONE GIUSEPPE: della violazione delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1-bis, commi 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 19 commi 2 e 3 dello stesso codice, perché, nonostante fosse inibito per anni cinque e precluso da ogni attività federale, ha di fatto svolto nella stagione sportiva 2014-2015 il ruolo e le funzioni di Presidente della Polisportiva Viggiano, ponendo in essere attività rilevanti per l’ordinamento federale sia nell’ambito tecnico che in quello economico, prendendo direttamente accordi con calciatori e tecnici; NOCERA LUIGI; TROCCOLI MICHELE; TANCREDI ANTONIO; LORUSSO GIUSEPPE; BUCCAFURNI MANUEL; RESTAINO MATTIA; DI RUGGIERO ANTONIO VINCENZO; ASQUINO AURELIO; PISTINCIUC RARES ANDREI; TINAGLIA JONATHAN; TOMASELLI LUCA STEFANO; TORINELLI VINCENZO; MANICONE WILLIAM MARIA; PERSIA ALESSIO; ESPOSITO GIOACCHINO GIOVANNI; RICCIO DANIELE: della violazione delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 1, dello stesso codice, per aver avuto contatti con soggetto inibito e precluso, Sig. Postiglione Giuseppe, in occasione dei rispettivi tesseramenti per la predetta Società e nel prosieguo della stagione sportiva 2014-15;  SOCIETA’ POLISPORTIVA VIGGIANO: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., quale Società a cui appartenevano i tesserati deferiti al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA all’udienza del 19 Aprile 2017 – rilevato in via preliminare come l’atto di Deferimento, datato 09/02/2017, gli fosse, invero, pervenuto soltanto in data 16 Marzo 2017 e che, pertanto, i termini di cui al combinato disposto degli artt. 32-ter e 34-bis C.G.S., dovevano intendersi decorrenti solo da quest’ultima data, coincidente con quella di sua effettiva conoscenza dell’esercizio da parte della PROCURA FEDERALE dell’azione disciplinare - riteneva opportuno, ricorrendone giusti motivi, avvalersi della facoltà di procedere all’abbreviazione dei termini a comparire, come prevista dall’art. 30, comma 11, C.G.S., e ancora, riconosciutane la necessità, disponeva la loro sospensione ex art. 34-bis C.G.S.; Che il ridetto TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA - constatata la regolarità delle comunicazioni a tutti i Deferiti (con eccezione per quella a BUCCAFURNI Manuel risultato irreperibile) e agli altri interessati indirizzate, preso atto della presenza del solo Deferito NOCERA LUIGI il quale, reso edotto della facoltà dall’art. 23 C.G.S. regolata, dichiarava di non essere interessato alla formalizzazione di correlata richiesta, preso atto, nondimeno, dell’oggettiva impossibilità di procedere a verifica delle eventuali intenzioni di concorrenti e non comparsi Deferiti riguardo la possibilità di accedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 23 C.G.S. disciplinata - procedeva all’audizione della PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. NICOLA MONACO, il quale illustrava i motivi del Deferimento, formulando le seguenti richieste per: POSTIGLIONE GIUSEPPE, inibizione per anni 1 (uno);  SOCIETA’POLISPORTIVA VIGGIANO, € 600,00 di Ammenda; PER TUTTI I SOPRAINDICATI CALCIATORI DEFERITI, squalifica per 6 (sei) giornate; Che, il Deferito MANICONE WILLIAM MARIA faceva, in data 20 Aprile 2017, pervenire memoria difensiva a discarico, a mezzo della quale, declinando ogni responsabilità in ordine ai fatti contestatigli, sollecitava l’archiviazione del Deferimento in suo danno attivato; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento di POSTIGLIONE GIUSEPPE, della Società POLISPORTIVA VIGGIANO, nonché dei calciatori NOCERA LUIGI; TROCCOLI MICHELE; TANCREDI ANTONIO; LORUSSO GIUSEPPE; BUCCAFURNI MANUEL; RESTAINO MATTIA; DI RUGGIERO ANTONIO VINCENZO; ASQUINO AURELIO; PISTINCIUC RARES ANDREI; TINAGLIA JONATHAN; TOMASELLI LUCA STEFANO; TORINELLI VINCENZO; MANICONE WILLIAM MARIA; PERSIA ALESSIO; ESPOSITO GIOACCHINO GIOVANNI; RICCIO DANIELE per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Analizzata la documentazione dalla PROCURA FEDERALE a sostegno della propria azione complessivamente esibita, propedeuticamente ritiene come il Deferimento possa dirsi, in riferimento alle contestazioni nei loro confronti mosse, ammissibile nei confronti dei soli CALCIATORI deferiti, ma non anche in danno di POSTIGLIONE GIUSEPPE e della Società POLISPORTIVA VIGGIANO, per i motivi che vengono di seguito indicati; Considerato, sempre in via preliminare, come la sospensione dei termini ex art. 34 bis C.G.S. in corso di dibattimento disposta, non sia stata contestata ovvero resistita da alcuna delle parti, questo Organo stima opportuno osservare come, le posizioni del ripetuto POSTIGLIONE GIUSEPPE e della Società POLISPORTIVA VIGGIANO debbano venire stralciate dal presente tronco processuale, per essere stati gli stessi e per i medesimi fatti oggetto del presente Deferimento, già sottoposti a giudizio e sanzionati con Decisione del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, pubblicata su C.U. n. 119 del 24/06/2016; Questo Collegio, pur osservando come il processo sportivo, caratterizzato da esigenze di particolare speditezza, celerità ed elasticità che ne tipizzano il rito, non possa venire acriticamente equiparato ad altri di natura penale o civile se non in ragione di talune specifiche fattispecie, ritiene, con particolare riferimento alla natura del Deferimento in parola (promosso, nei confronti di tesserati la cui posizione non era stata precedentemente investigata, in prosecuzione di attività avviata con primo deferimento del 05 Maggio 2015), come il principio del ne bis in idem debba, in relazione alle posizioni di POSTIGLIONE GIUSEPPE e della Società POLISPORTIVA VIGGIANO, senza meno trovare applicazione nel presente perimetro processuale una volta assunto ad ulteriore paramento comparativo l’orientamento della Giurisprudenza di legittimità che lo qualifica come assioma generale dell’ordinamento giuridico, dettato al fine di evitare duplicazione di giudizi (Cass. Pen., S.U., n. 3465 del 2005, decisioni e provvedimenti per il medesimo fatto commesso e contro la stessa persona, al fine, evidentemente, di scongiurare conflitti di pronunce tra loro ipoteticamente contrastanti. Questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, pertanto, e in forza della sopra condivisa lettura, ritiene di poter osservare come il principio del ne bis in idem assuma rilevanza nel caso di specie con riferimento alle posizioni dei Deferiti POSTIGLIONE GIUSEPPE e Società POLISPORTIVA VIGGIANO, per essere stati i fatti oggetto della presente regiudicanda vagliati in sede di precedente giudizio e quindi giuridicamente e logicamente assorbiti dalla già resa Decisione pubblicata su C.U. n. 119 del 24/06/2016 e come, conseguentemente, alcuna sanzione ancorché di natura meramente accessoria possa essere nei loro confronti ulteriormente irrogata; Quanto, di converso, alla posizione di tutti gli altri Deferiti e con eccezione per quella del solo BUCCAFURNI Manuel risultato irreperibile e riguardo alla quale, in difetto di concreta possibilità di convocazione, si qualifica necessaria con specifico riferimento all’esigenza di acquisire dati utili alla sua effettiva reperibilità la retrocessione degli atti all’Organo inquirente, il COLLEGIO, lette le emergenze della completa istruttoria dalla PROCURA FEDERALE svolta a mezzo acquisizione documentale e visti gli artt. 1 bis commi 1 e 5 C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 1 e 19 commi 2 e 3, ritiene potersi affermare come gli eventi, così come contestati, consentano di qualificare acclarate le denunciate circostanze; L’analisi della voluminosa documentazione dalla PROCURA FEDERALE prodotta a corredo della propria attività investigativa, permette di ritenere, in forza soprattutto delle plurime dichiarazioni in sede istruttoria acquisite, tutte congruenti e a maggior ragione convergenti nell’attestare la fondatezza dell’impianto investigativo, senza meno confermato come tutti calciatori Deferiti, incluso MANICONE WILLIAM MARIA (dichiarazione resa alla Procura Federale in data 26 Febbraio 2016), avessero intrattenuto contatti di natura tecnica, economica ed amministrativa con POSTIGLIONE GIUSEPPE, soggetto inibito e precluso da ogni attività federale; Sul punto pertanto il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA stima, in forza anche di costante orientamento della Giurisprudenza in tema, come pienamente applicabile alla fattispecie in parola la previsione regolata dall’art. 1-bis, comma 1 C.G.S., in relazione al successivo art. 10, comma 1, ritenuta quindi perfettamente aderente allo schema giuridico sportivo della PROCURA FEDERALE. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA considera, pertanto e in definitiva, come non possano sussistere dubbi riguardo l’aperta violazione delle sopra citate norme da parte di tutti gli incolpati. Questo COLLEGIO, alla luce delle risultanze istruttorie e dibattimentali ritiene, tuttavia, necessario operare dei distinguo nella condotta dei deferiti al fine di meglio circostanziarne l’effettivo grado di responsabilità e ponderare l’irrogazione delle sanzioni. Appare, infatti, certamente opportuno considerare e valutare positivamente il diligente e in qualche modo collaborativo comportamento dal Deferito NOCERA LUIGI avuto (unico ad essere in sede dibattimentale comparso) riconoscibile quale attenuante rispetto all’acclarato comportamento violativo delle disposizioni del C.G.S.; Questo COLLEGIO, ritiene, in definitiva e per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara sia emersa, seppur a titolo di colpa la responsabilità di tutti i Deferiti CALCIATORI per i motivi sopra indicati, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti e così per: NOCERA LUIGI; TROCCOLI MICHELE; TANCREDI ANTONIO; LORUSSO GIUSEPPE; BUCCAFURNI MANUEL; RESTAINO MATTIA; DI RUGGIERO ANTONIO VINCENZO; ASQUINO AURELIO; PISTINCIUC RARES ANDREI; TINAGLIA JONATHAN; TOMASELLI LUCA STEFANO; TORINELLI VINCENZO; MANICONE WILLIAM MARIA; PERSIA ALESSIO; ESPOSITO GIOACCHINO GIOVANNI; RICCIO DANIELE: della violazione delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 1, dello stesso codice, per aver avuto contatti con soggetto inibito e precluso, Sig. Postiglione Giuseppe, in occasione dei rispettivi tesseramenti per la predetta Società e nel prosieguo della stagione sportiva 2014-15; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA osserva, nondimeno, come i ridetti Deferiti CALCIATORI, ad eccezione del richiamato NOCERA LUIGI, debbano rispondere anche della violazione di cui all’art. 1-bis, comma 3, C.G.S. per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione; Osservato, quindi, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato e in assenza di precedenti specifici atti ad integrare recidiva nella condotta dei suddetti Deferiti, questo COLLEGIO ritenga lecita, in ragione anche di proprio consolidato orientamento Giurisprudenziale, l’applicazione di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla PROCURA FEDERALE avanzate: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. NICOLA MONACO, in sede di audizione del 19 aprile 2017 formulate, così provvede: in via preliminare, dichiara, in applicazione del principio del “ne bis in idem”, non doversi procedere, nei confronti di POSTIGLIONE GIUSEPPE nonché della Società POLISPORTIVA VIGGIANO in quanto già precedentemente giudicati e sottoposti a sanzione, da questo Organo di Giustizia Sportiva, per gli stessi fatti e per le stesse circostanze di cui al Deferimento in oggetto, come da C.U. n. 119 del 24/06/2016; sempre preliminarmente e per quel che riflette la posizione del Deferito BUCCAFURNI Manuel dispone la restituzione degli atti alla PROCURA FEDERALE per l’integrazione delle attività di sua competenza e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti ; quanto a tutti gli altri deferiti, irroga a: NOCERA LUIGI squalifica per 2 (due)giornate; TROCCOLI MICHELE; TANCREDI ANTONIO; LORUSSO GIUSEPPE; BUCCAFURNI MANUEL; RESTAINO MATTIA; DI RUGGIERO ANTONIO VINCENZO; ASQUINO AURELIO; PISTINCIUC RARES ANDREI; TINAGLIA JONATHAN; TOMASELLI LUCA STEFANO; TORINELLI VINCENZO; MANICONE WILLIAM MARIA; PERSIA ALESSIO; ESPOSITO GIOACCHINO GIOVANNI; RICCIO DANIELE, squalifica per complessive 4 (quattro) giornate, di cui 1 (una) per violazione dell’art. 1-bis, comma 3 G.C.S.; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone altresì che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.

 

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