C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 99 DEL 12/04/2017 – Delibera – DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO, Dirigente – Consigliere della SOCIETA’ A.S.D. FUTURA MATERA: “
DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO, Dirigente - Consigliere della SOCIETA’ A.S.D. FUTURA MATERA: “Per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. F.I.G.C. (principi di lealtà, correttezza e probità) in relazione agli artt. 16 comma 4bis, 19 del C.G.S. F.I.G.C. e 1 n° 5 lett.a) dello Statuto Federale (osservanza dei principi di lealtà, correttezza, probità e sportività secondo i canoni della correttezza) per aver in data 17. 04.2016, giorno successivo alla gara ESSEDISPORT- FUTURA MATERA, Calcio a 5 Serie C1 del 16.04.2016 - C.R. Basilicata S.S. 2015/2016, diretta quale 2° Arbitro dal Sig. GUIDA Giuseppe, aggredito quest’ultimo in un Bar di Matera alla presenza dei colleghi Arbitri CASSANO Maria Teresa e DELL’ORCO Giovanni (tutti e tre erano stati designati per la direzione della gara SPORTING MATERA- FC MURESE 2000 del 17.04.2016 - Campionato di Eccellenza C.R. Basilicata S.S. 2015/2016) colpendolo con un calcio sul gluteo e facendolo così ricorrere alle cure mediche presso il P.S. dell’Ospedale di Melfi (PZ)”; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 04 Marzo 2017, constatata la regolarità delle comunicazioni al deferito e ad altri interessati indirizzate e preso atto dell’impossibilità di procedere alla verifica delle eventuali intenzioni degli aventi diritto di accedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 23 C.G.S. prevista, procedeva all’audizione della Procura Federale nella persona dell’Avv. Michele Sibillano, il quale illustrava i motivi del Deferimento formulando le seguenti richieste e così per: DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO inibizione per mesi diciotto (18); Che il deferito DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO, benché regolarmente convocato non si presentava, né produceva scritti difensivi a discarico. Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento di DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO per i fatti negli stessi riportati e a lui ascritti; Lette, le emergenze dell’istruttoria dalla Procura Federale svolta a mezzo acquisizione documentale e deposizioni testimoniali e visti gli all’art. 1 bis comma 1 in relazione agli artt. 16 comma 4bis, 19 C.G.S. e 1 n° 5 lett.a) dello Statuto Federale, ritiene potersi affermare che gli eventi, così come contestati, non possono dirsi adeguatamente provati; Incrociate, più nel dettaglio, le dichiarazioni in sede investigativa raccolte, a mezzo delle quali il solo Arbitro GUIDA Giuseppe, asseriva di essere stato, in data 17 Aprile 2016, giorno successivo alla gara ESSEDISPORT- FUTURA MATERA, Calcio a 5 Serie C1 del 16.04.2016 - C.R. Basilicata S.S. 2015/2016 e dopo la partita SPORTING MATERA - FC MURESE 2000 del 17.04.2016 - Campionato di Eccellenza C.R. Basilicata S.S. 2015/2016 alla cui direzione insieme, ai colleghi Arbitri CASSANO Maria Teresa e DELL’ORCO Giovanni, era stato designato, inopinatamente colpito, all’interno del “BAR Valentino” sito in Matera nelle vicinanze dello Stadio XX Settembre, con un calcio al gluteo sinistro da DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO, da lui riconosciuto perché Dirigente della SOCIETA’ A.S.D. FUTURA MATERA della quale aveva in passato diretto altri incontri; Osservato come i ripetuti Arbitri CASSANO Maria Teresa e DELL’ORCO Giovanni in corso di indagine ascoltati, pur confermando, luogo, orario e dinamica dei fatti così come dal ridetto Arbitro GUIDA Giuseppe ricostruiti e narrati, abbiano dichiarato di non sapere chi fosse la persona responsabile dell’aggressione perché da essi mai conosciuta; Rilevato, ancora, come il supplemento di rapporto dell’Arbitro GUIDA Giuseppe dalla Procura Federale agli atti di indagine acquisito e al Deferimento allegato, non valga ad essere qualificato a nessun titolo come prova della presunta responsabilità del ridetto DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO perché redatto in riferimento alla gara ESSEDISPORT- FUTURA MATERA, Calcio a 5 Serie C1 del 16.04.2016 - C.R. Basilicata S.S. 2015/2016 disputatasi il giorno precedente in Venosa e così in circostanze di tempo e di luogo assolutamente estranee a quelle degli eventi al vaglio di questo Collegio offerti; Considerato, conseguentemente, come al richiamato documento (scritto, per quanto è logicamente possibile dalla ricognizione dei fatti dedurre, almeno 24 ore dopo la fine del refertato incontro e senza, peraltro, che nella distinta della SOCIETA’ A.S.D. FUTURA MATERA fosse inserito il nominativo dell’odierno deferito, la cui presenza e condotta in quel perimetro agonistico devono a questo punto ritenersi, in assenza di più precisi e convergenti spunti, meramente eventuali e comunque irrilevanti per le aggregate, attuali, valutazioni) privo di “presunzione di verità" alcun valore di “prova privilegiata” possa nel presente ambito procedimentale essere riconosciuto; Ritenuto, per effetto di quanto sopra, come, in difetto di continuità logica e temporale degli accadimenti, alcun nesso di causalità possa rinvenirsi tra le vicende di cui alla refertata partita ESSEDISPORT- FUTURA MATERA, Calcio a 5 Serie C1 del 16.04.2016 - C.R. Basilicata S.S. 2015/2016 e l’episodio in data successiva consumatosi in Matera (in un contesto non sportivo) oggetto di inchiesta da parte della Procura Federale; Acclarato, nondimeno, come, a parere di questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE, neppure alla documentata applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 23 C.G.S. prevista, alla SOCIETA’ A.S.D. FUTURA MATERA irrogata a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 04, comma 2 C.G.S. per le violazioni al proprio tesserato DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO addebitate (alla quale potrebbe, essere, al più, riconosciuto valore meramente indiziario) possa, in ragione di quanto da costante Giurisprudenza ordinaria e sportiva attestato, essere attribuito qualsivoglia valore probatorio; Stimato, in proposito, come l’applicazione di sanzioni ex art. 23 C.G.S non abbia le caratteristiche di un provvedimento di condanna in difetto della piena valutazione dei fatti e delle prove che costituisce premessa necessaria dell’applicazione della pena, dal momento che il Giudice non procede ad approfondito accertamento della responsabilità del deferito per essere tenuto solo a verificare, sulla base degli atti, oltre alla legittimità dell’accordo, la correttezza del nomen iuris attribuito al fatto e conseguente applicazione e bilanciamento delle circostanze; Argomentato, in definitiva, come per l’incolpato la richiesta di applicazione di sanzioni ex art. . 23 C.G.S possa conseguire ad una strategia difensiva correlata alla rinuncia all’esercizio delle proprie piene difese a favore di una molteplicità di benefici e che tale scelta giammai possa essere acriticamente recepita al fine del raggiungimento della prova riguardo l‘eventuale responsabilità del co-indagato; Osservato, ancora, come irrilevanti ai fini probatori, una volta risultato impossibile procedere alla sicura identificazione del responsabile della denunciata aggressione, debbano dirsi le emergenze del referto medico; Acquisita, in concreto, certezza solo riguardo la dinamica dei fatti ma non anche (in assenza, per di più, di eventuale verbale della Polizia che, ancorché prontamente, intervenuta non rinveniva in loco l’aggressore per essersi questi, a dire dei testimoni presenti, dileguato) in riferimento alla persona che in data 17 Aprile 2016, all’interno del “BAR Valentino” sito in Matera nelle vicinanze dello Stadio XX Settembre aveva colpito l’Arbitro GUIDA Giuseppe con un calcio al gluteo sinistro; Considerato come i fatti, così come contestati, neppure possano, prima facie, definirsi acclarati in dipendenza della mancata comparizione del deferito e la conseguente, omessa, coltivazione, anche all’esito della comunicazione di conclusioni delle indagini della Procura Federale, delle attività difensive a lui riservate e in ogni caso non abilitino questo Collegio, in difetto di prove concorrenti, congruenti e sovrapponibili (che la severità dell’impianto accusatorio avrebbe necessariamente imposto di acquisire) a sposare le valutazioni di colpevolezza nella richiesta di Deferimento compendiate; Ritenuto, quindi, come dall’analisi del carteggio dalla Procura Federale (che invero non è riuscita a raccogliere alcuna deposizione da parte di osservatori neutrali) a sostegno della propria azione prodotto non sia possibile far emergere un quadro probatorio rigidamente confermativo delle presunte responsabilità al ripetuto DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO a cagione della sua condotta addossate; Considerato, in conclusione, come alcuna convergente testimonianza da parte dei terzi indipendenti presenti ai fatti e utile a resocontarli in forma privilegiata, possa dirsi agli atti del procedimento acquista in relazione al violento comportamento che il deferito avrebbe tenuto con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo dall’Accusa indicati; Rilevato, in definitiva e sulla scorta di quanto precede, come la ricognizione degli eventi in relazione ai quali è stato richiesto il Deferimento di DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO, non abbia per vero consentito il raggiungimento di alcuna certezza riguardo la sua personale, effettiva, responsabilità in ordine all’aggressione dall’Arbitro GUIDA Giuseppe subita; Acclarato, tuttavia, come il ripetuto DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO debba, comunque, essere chiamato a rispondere, ancorché in riferimento ad ipotesi di violazioni disciplinari non provate, per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, a rendere le richieste dichiarazioni innanzi ad Organi della Giustizia Sportiva: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: rigetta il Deferimento PROT. 7160/302pf16-17/CS/MB/sds e con esso la richiesta di sanzioni dalla Procura Federale nella persona dell’Avv. Michele SIBILLANO, in sede di audizione del 04 Marzo 2017 ai sopra descritti titoli formulate nei confronti di: DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO, Dirigente - Consigliere della SOCIETA’ A.S.D. FUTURA MATERA; irroga a: DELL’ACQUA FRANCESCO PAOLO, Dirigente - Consigliere della SOCIETA’ A.S.D. FUTURA MATERA inibizione per complessivi mesi 1 (uno) per violazione dell’art. 1 comma 3 G.C.S.. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.