F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0057/CFA pubblicata il 13 Gennaio 2022 (motivazioni) – sig. Marangio Gioacchino – A.S.D. ATLETICO RACALE

Decisione/0057/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0063/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0064/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Vincenzo Barbieri - Componente

Alfredo Vitale - Componente (relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami numero

1) 0063/CFA/2021-2022 proposto dal sig. MARANGIO Gioacchino (allenatore Uefa A - Codice 62.218 - all’epoca dei fatti);

2) 0064/CFA/2021-2022 proposto dalla società A.S.D. ATLETICO RACALE;

contro

la Procura Federale per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0061 del 29.11.2021; visti i reclami e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4 gennaio 2022, l’Avv. Alfredo Vitale e uditi l’Avv. Giulio Destratis per il Sig. Marangio, l’Avv. Francesco Cimino per la società ASD Atletico Racale e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di deferimento del 28 ottobre 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS datata 21 settembre 2021 (prot. n. 1790 /61pf21-22/ GC/GR/ac), la Procura Federale ha contestato:

1) al sig. Gioacchino Marangio (allenatore Uefa A - Codice 62.218 - all’epoca dei fatti), la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, ed all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2018/2019, per aver stipulato con la società ASD Atletico Racale due accordi economici entrambi con data 22 ottobre 2018 per un importo rispettivamente di 7.800,00 oltre ad 300.00 al mese a titolo di rimborso spese (per un totale quindi di 9.600,00) nonché un premio di 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza e l’altro di 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un premio di 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza. Di tali accordi economici, difformi tra loro, quello con l’importo di 7.800,00 oltre ad 300.00 al mese a titolo di rimborso spese nonché l’eventuale premio di 2.500,00 è stato depositato presso il Comitato Regionale Puglia dalla Società ASD Atletico Racale, mentre l’altro avente importo di 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un eventuale premio di 2.500,00 è stato presentato nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale LND dallo stesso allenatore. Inoltre, entrambi gli accordi sono violativi della normativa di riferimento poiché recanti un massimale superiore a quello consentito (stabilito per il campionato di Promozione 2018/2019 in 8.000,00) e contenenti altresì un premio di 2.500,00 anch’esso non previsto dalla normativa;

 

2) al sig. Francesco Cimino (presidente della ASD Atletico Racale - matricola 934414 - all’epoca dei fatti), la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori” stagione sportiva 2018/2019, per aver stipulato con l’allenatore Sig. Gioacchino Marangio due accordi economici entrambi con data 22 ottobre 2018, l’uno per un importo di 7.800,00 oltre ad 300.00 al mese a titolo di rimborso spese (per un totale quindi di 9.600,00) nonché un premio di 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza e l’altro di 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un premio finale di 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza. Di tali accordi economici, difformi tra loro, quello con l’importo di 7.800,00 oltre ad 300.00 al mese a titolo di rimborso spese nonché l’eventuale premio di 2.500,00 è stato depositato presso il Comitato Regionale Puglia dalla Società ASD Atletico Racale, mentre l’altro avente importo di 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un eventuale premio di 2.500,00 è stato presentato nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale LND dall’ allenatore Gioacchino Marangio. Inoltre, entrambi gli accordi sono violativi della normativa di riferimento poiché recanti un massimale superiore a quello consentito (stabilito per il campionato di Promozione 2018/2019 in 8.000,00) e contenenti altresì un premio di 2.500,00 anch’esso non previsto dalla normativa;

3) alla ASD Atletico Racale (matricola 934414), la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Francesco Cimino e Gioacchino Marangio così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

Più nel dettaglio, i rilievi disciplinari della Procura Federale traevano origine dalla segnalazione effettuata all’Ufficio inquirente da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in data 30 giugno 2021, avente ad oggetto il lodo arbitrale pronunciato tra la ASD Atletico Racale e l’allenatore sig. Marangio. In particolare, all’esito di quanto emerso in tale contenzioso vertente su pretese economiche del Sig. Marangio nei confronti della ASD Racale correlate al rapporto contrattuale in essere tra le parti, il Collegio Arbitrale evidenziava e documentava una difformità tra l’accordo economico allegato al ricorso del 26 giugno 2020 dal ricorrente sig. Marangio e quello depositato agli atti del Comitato della Lega Nazionale Dilettanti Puglia dalla società convenuta, là dove il primo prevedeva un compenso pari a euro 9.600,00 comprensivo di rimborso spese, mentre il secondo disponeva a favore del medesimo Sig. Marangio un compenso pari a euro 7.800,00 oltre euro 300,00 mensili a titolo di rimborso spese (fermo restando che entrambi i documenti contrattuali stabilivano un premio finale pari a euro 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione nella categoria Eccellenza).

La Procura Federale, effettuata la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini senza che gli avvisati facessero pervenire memorie difensive o richiedessero di essere auditi, ritenendo vi fossero in atti sufficienti elementi di prova idonei a supportare le contestazioni, provvedeva a notificare agli avvisati già attinti dalla CCI, il deferimento n. 2903/61pf21-22/GC/GR/ac i cui capi di incolpazioni sono stati dianzi riportati.

Notificato l’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale Federale, gli incolpati non facevano pervenire memorie difensive.

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All’udienza del 18 novembre 2021 innanzi al Tribunale Federale, compariva il Sig. Francesco Cimino dell’ASD Racale, il quale, preliminarmente, eccepiva di aver riscontrato numerosi ed evidenti profili di contraffazione nella copia del contratto prodotta dal ricorrente sig. Marangio dinanzi al Collegio arbitrale della LND di cui, pertanto, disconosceva la paternità.

La Procura Federale concludeva con la richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Gioacchino Marangio, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Francesco Cimino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Atletico Racale, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Il Tribunale, pur accogliendo la ricostruzione della Procura Federale nel senso della sussistenza di responsabilità dei deferiti per i fatti oggetto di contestazione, precisava in motivazione che, sebbene si dovesse “[…] escludere la riconducibilità al deferito sig. Cimino dell’accordo economico prodotto dal ricorrente sig. Marangio in sede di ricorso al Collegio arbitrale della LND”, “[…] permangono profili di responsabilità disciplinare nei confronti di tutti i deferiti in quanto anche l’accordo originale depositato dalla società presso il Comitato della Lega Nazionale Dilettanti Puglia viola le disposizioni oggetto di contestazione”.

In particolare, secondo la prospettazione del Tribunale Federale, dal momento che “Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la Stagione Sportiva 2018-2019 risulta, infatti, determinato dal Consiglio Direttivo della LND, per il Campionato di Promozione di competenza della ASD Atletico Racale, nell’importo massimo di euro 8.000,00, come riportato nel C.U. n. 1 LND punto 14) lett. a)”, emergeva documentalmente “[…] evidente che anche il contratto originale superava il limite indicato dalla normativa federale laddove prevedeva un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari a euro 7.800,00, solo apparentemente conforme alla disposizione, in quanto allo stesso si affiancava un rimborso spese quantificato in misura fissa mensile pari a euro 300,00 e un premio di euro 2.500,00 “in caso di vittoria del Campionato e/o Coppa Puglia con conseguente ripescaggio””.

Pertanto, concessa al sig. Cimino l’attenuante dell’ammissione delle proprie responsabilità per aver sottoscritto un contratto in violazione dei limiti di importo prescritti dalle disposizioni oggetto di contestazione, irrogava le seguenti sanzioni

- per il sig. Gioacchino Marangio, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Francesco Cimino, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Atletico Racale, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

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Avverso tale decisione propon vano rituali reclami il Sig. Gioacchino Marangio nonché la società ASD Racale. Nessun reclamo veniva invece proposto da parte del Sig. Francesco Cimino.

In particolare, quanto al reclamo del Sig. Marangio, con esso si eccepiva preliminarmente l’inammissibilità delle doglianze espresse dal Sig. Cimino in sede di udienza innanzi al Tribunale Federale sub specie di asserita falsità di uno dei documenti contrattuali sulla base delle quali, secondo la prospettazione del reclamante, il Tribunale avrebbe erroneamente giustificato l’adozione della gravosa sanzione irrogata al Sig. Marangio.

A conforto di tale affermazione, il reclamante evidenziava come le parti, in sede di negoziazione delle condizioni economiche del rapporto professionale-lavorativo, fossero addivenute, nella medesima giornata, alla redazione di due documenti contrattuali che, ferma restando la previsione della corresponsione al Sig. Marangio di un corrispettivo complessivo pari ad euro 9.600, risultavano contenutisticamente differenti soltanto per l’imputazione delle diverse voci retributive ivi previste. Pertanto, sempre secondo la ricostruzione fattuale articolata dal reclamante a supporto dei propri motivi di censura, proprio in considerazione della dinamica negoziale che aveva condotto alla conclusione dell’accordo tra le parti, l’originario documento contrattuale (poi sopravanzato da quello successivamente redatto) avrebbe dovuto essere distrutto e sostituito dal secondo, il quale soltanto sarebbe stato depositato dalla ASD Racale presso il competente Comitato Regionale. Con il che “[…] il sig. Marangio è vissuto da sempre nella consapevolezza di aver sottoscritto un unico accordo economico valido”.

In definitiva, secondo il reclamante Sig. Marangio, la emersione di un duplice documento contrattuale era da ascrivere esclusivamente alla inadempiente condotta dell’ASD Racale, che avrebbe proceduto alla registrazione presso il Comitato Regionale non già della versione del contratto nella disponibilità anche del Sig. Marangio ma di quella, precedente, ritenuta dal reclamante oramai non più né materialmente (in quanto asseritamente distrutta) né giuridicamente (in quanto sopravanzata dal successivo accordo intervenuto tra le medesime parti) esistente.

Alla luce di quanto precede, il reclamo proposto dal Sig. Marangio conclude chiedendo la riduzione della sanzione a suo carico emessa.

Giova evidenziare che con memoria depositata in data 30 dicembre 2021 in vista della successiva udienza del 4 gennaio 2022, il Sig. Marangio ha ampliato il thema decidendum del reclamo muovendo nei confronti della decisione resa dal Tribunale Federale gli ulteriori rilievi per cui la decisione da questo assunta sarebbe stata adottata avendo “[…] qualificato erroneamente il sig. Marangio quale “Allenatore Dilettante”, nonostante dai fogli censimento rinvenibili negli atti di primo grado si evinca pacificamente che il sig. Marangio godeva all’epoca dei fatti (come gode tuttora) dello status di Allenatore Professionista (qualifica 2° categoria) con Licenza Uefa A. Pertanto, la disciplina ad esso applicabile è diversa da quella contestatagli e per cui è stato sanzionato: tanto il primo, quanto il secondo accordo (sostitutivo del primo) sottoscritti dall’odierno reclamante, nelle circostanze già descritte in sede di reclamo, sono in ogni caso assolutamente conformi alla normativa vigente nella stagione sportiva 2018/2019. Di conseguenza, allo stato, risulta persino superata l’errata convinzione del sig. Marangio di aver commesso delle violazioni alla normativa di riferimento in tema di massimali, convincimento frutto esclusivamente della mancata conoscenza di tutto il materiale probatorio sul quale si è fondato il giudizio di prime cure, ove non era costituito”.

In particolare, secondo tale alternativa ricostruzione giuridico-fattuale, “Il sig. Marangio non è affatto reo della violazione del punto 14) lett. a) nel C.U. n. 1 della LND 18/19 inopportunamente ascrittagli dal TFN, poiché nella fattispecie, in forza dello status di allenatore professionista, occorre applicarsi il punto 14 lett. c) del medesimo C.U. che recita “A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull’apposito modello di accordo tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque, o Dipartimento, non potranno inderogabilmente superare – ad eccezione del Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile “Serie A” – il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5.1.2018) e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione…”. La richiamata Circolare LND n.53 del 5.1.2018 stabilisce che il massimale lordo previsto per gli allenatori con abilitazione professionistica tesserati per Società della Lega Nazionale Dilettanti è di Euro 30.658,28. Nel caso che ci occupa, sia il contratto depositato presso il CR Puglia che quello depositato presso il Collegio Arbitrale LND, comunque prevedono la corresponsione della stessa somma totale pari ad euro 9.600 da parte della società dilettantistica Atletico Racale in favore dell’allenatore professionista Marangio, importo nettamente inferiore al massimale previsto”.

Inoltre, con la medesima memoria, il Sig. Marangio ha altresì dedotto che “[…] anche la previsione del premio di 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza previsto nel contratto in favore del sig. Marangio è, dunque, ampiamente lecita.”, in quanto “[…] l’art. 93 c.1 NOIF […] così recita “I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza……. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico […].”.

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Quanto al reclamo proposto dall’ASD Racale, con esso ci si limitava a descrivere le circostanze emergenziali nelle quali si era addivenuti alla sottoscrizione del contratto con il Sig. Marangio, ribadendo la falsità del documento contrattuale da quest’ultimo depositato in sede di giudizio arbitrale e concludendo per la riforma della decisione gravata con annullamento delle sanzioni irrogate nei confronti della soci tà sportiva.

All’udienza del 4 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza, i difensori delle parti hanno ribadito le rispettive posizioni riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti; in esito alla discussione la Corte si è riservata per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I reclami indicati in epigrafe, proposti avverso la medesima pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice di giustizia sportiva della FIGC.

Essi sono in ogni caso inammissibili ed infondati e, pertanto, vanno respinti per le ragioni partitamente di seguito esposte.

Il reclamo proposto dal Sig. Marangio

Come evidenziato in narrativa, la prospettazione giuridico-fattuale fondante il reclamo proposto dal Sig. Marangio essenzialmente desume la erroneità della decisione del Tribunale Federale nella parte in cui si sarebbe attribuito determinante rilievo alla circostanza - evidenziata solo in sede di udienza dal Sig. Francesco Cimino, in qualità di Presidente dell’ASD Racale - della falsità del documento contrattuale prodotto dal Sig. Marangio innanzi al Collegio Arbitrale da esso adito (in quanto diverso rispetto al contratto di contro depositato dall’ASD innanzi al competente Comitato Regionale).

Tale assunto viene peraltro dal reclamante altresì corroborato dal preliminare rilievo di inammissibilità delle affermazioni rese in sede di udienza dal Sig. Cimino in quanto, sempre secondo la ricostruzione del reclamo, avvenute irritualmente.

Imponendo ragioni di priorità logica di soffermarsi in primis su tale preliminare censura, si deve ritenere la stessa infondata in quanto, a dispetto di quanto affermato dal reclamante, tali dichiarazioni, poiché rese dal Sig. Cimino (quantomeno) quale Presidente e legale rappresentante pro tempore della ASD Racale e, in tale veste, destinatario del deferimento quale materiale sottoscrittore del contratto avente contenuto difforme rispetto ai canoni normativi propri di tale tipo contrattuale, ben possono trovare copertura normativa nell’art. 82, comma 1, secondo periodo Codice della Giustizia Sportiva che chiaramente prevede che “E' facoltà delle parti essere sentite”. Il che consente agevolmente di concludere nel senso per cui il contenuto delle affermazioni rese dal Sig. Cimino quale parte del giudizio pendente innanzi al Tribunale Federale, ritualmente potevano essere oggetto di vaglio giudiziale da parte del Giudice di prime cure.

Quanto al merito delle contestazioni avanzate dal Sig. Marangio, si impone in via preliminare di circoscriverne opportunamente la latitudine, alla luce delle modalità, invero parzialmente irrituali e pertanto inammissibili, con le quali il reclamante ha inteso articolare le stesse.

Difatti, come pure già rilevato in narrativa, il Sig. Marangio ha fatto seguire al reclamo, ritualmente proposto, il deposito di memoria difensiva in vista della udienza fissata da questa Corte Federale di Appello con la quale, lungi dal limitarsi a meglio chiarire e precisare i motivi di censura già articolati con il proposto reclamo, ne ha indubitabilmente esteso la latitudine. Invero, con tale ultimo scritto difensivo il reclamante ha inteso contestare la decisione (già) gravata, altresì per l’asserita erronea interpretazione e/o applicazione di talune disposizioni di riferimento, rilevando – si ripete, per la prima volta e soltanto con tale scritto difensivo –

- la circostanza che la qualifica di allenatore UEFA del Sig. Marangio avrebbe implicato l’applicazione del punto 14 lett. c) (e non già del punto 14, lett. a), come invece contestato dalla Procura Federale e confermato dal Tribunale), con conseguente possibilità per lo stesso di sottoscrivere contratti di lavoro con importi sensibilmente superiori rispetto alla soglia massima (pari ad euro 8.000,00 annui) il cui superamento è stato allo stesso contestato;

- la circostanza per cui il Tribunale Federale non si sarebbe avveduto della possibilità, contemplata dall’art. 93, comma 1 NOIF, di sottoscrivere contratti di professionali tra allenatori e società calcistiche altresì prevedendo la corresponsione di premi individuali.

Orbene, l’art. 106, comma 1 CGS espressamente prevede, che “La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.”, con ciò incontestabilmente attribuendo, coerentemente con basilari principi processuali correlati alla natura impugnatoria del gravame in questione, al solo reclamo il compito di veicolare (con le modalità temporali e procedurali prescritte dall’art. 101, comma 2 CGS) alla cognizione di questa Corte Federale di Appello i motivi di censura avverso le decisioni assunte dal Tribunale Federale e, al contempo, escludendo qualsiasi ampliamento del thema decidendum per il tramite di altri ed ulteriori atti processuali, non fosse altro che perché proposti in violazione del termine decadenziale stabilito per la formulazione del reclamo.

Peraltro, con riferimento al contenuto di tali irrituali, ulteriori e tardive censure (sostanzialmente ascrivibili alla formulazione di asseriti motivi di error in iudicando della gravata decisione di primo grado), neanche può omettersi di rilevare che le stesse si fondano tutte su circostanze giuridico-fattuali integralmente già evincibili dalla piana disamina della decisione adottata dal Tribunale Federale; con il che, in disparte la circostanza che non possono evidentemente rientrare tra i profili di vizio della sentenza di primo grado rilevabili d’ufficio, neanche potrebbe astrattamente venire in rilievo, nel caso di specie, l’eccezionale elisione del c.d. divieto di ius novorum  (che pure la difesa del Sig. Marangio ha inteso in qualche modo evocare, assertivamente contestando le modalità di accesso al fascicolo di primo grado previste dal CGS ad opera del reclamante che non sia stato parte di quel giudizio) appunto fondata sulla dimostrata tardiva acquisizione di elementi/fatti/documenti precedentemente non assurti alla cognizione del reclamante. Fermi tali assorbenti rilievi, in ogni caso le contestazioni articolate dal reclamante non raggiungono un sufficiente livello di chiarezza atto a cons ntire di verificare l’effettiva applicabilità alla posizione del Sig. Marangio delle disposizioni di cui si assume la violazione.

In particolare, nel lamentare che il Tribunale avrebbe dovuto applicare al Sig. Marangio l’art. 14, lett. c) del C.U. Lega Nazionale Dilettanti n. 1 18/19 (in luogo dell’art. 14, lett. a) del medesimo C.U.), se ne riporta in memoria il contenuto precettivo valorizzando la circostanza che tale disposizione individuerebbe quale soglia di compenso lecito per gli allenatori professionisti “[…] il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5.1.2018)” in una misura pari ad euro 30.658,28.

Tuttavia, la citata Circolare L.N.D. n. 53 del 5.1. 2018, cui il reclamante ha inteso rinviare, reca soltanto sintesi delle maggiori novità normative impattanti sulla pratica sportiva dilettantistica frutto dell’adozione della legge di bilancio 2018 (n. 205 del 17 dicembre 2017); in tale contesto è effettivamente rinvenibile menzione della sopra riportata soglia di euro 30.658,28 ma trattasi di dato numerico che la medesima Circolare identifica (ancora una volta in coerenza con la complessiva e generica disciplina del trattamento fiscale dei redditi connessi ad attività sportiva dilettantistica) soltanto quale soglia reddituale oltre la quale si determina assoggettamento ordinario a ritenuta IRPEF a titolo d’acconto. Con il che non appare obiettivamente desumibile, né il reclamante ha propriamente assolto all’onere di esplicarlo, quale sia l’effettiva valenza scriminante di tale disciplina (si ripete, di natura esclusivamente fiscale) rispetto agli specifici addebiti disciplinari mossi nei confronti del Sig. Marangio.

Potendo pertanto circoscriversi, per le ragioni che precedono, il thema decidendum del proposto gravame al solo reclamo originario, in ogni caso esso si rivela infondato anche per ulteriori motivi.

Ciò, in particolare, considerando che le censure con lo stesso articolate non sono comunque in grado di scalfire l’incontestato rilievo, icasticamente evidenziato dalla decisione resa dal Tribunale Federale, secondo cui in ogni caso è stato documentalmente provato e non contestato dalle parti del giudizio di primo grado che con il contratto tra esse sottoscritto (tanto nella versione originaria che in quella modificata – ovvero l’unica vigente in quanto anche effettivamente e ritualmente depositata innanzi al competente Comitato Regionale), le parti avessero convenuto un oggetto economicamente distonico rispetto alle imperative disposizioni speciali applicabili; invero, dalla documentazione versata in atti (riprendendo la stessa motivazione in parte qua addotta dal Tribunale Federale) “Risulta, quindi, evidente che anche il contratto originale superava il limite indicato dalla normativa federale laddove prevedeva un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari a euro 7.800,00, solo apparentemente conforme alla disposizione, in quanto allo stesso si affiancava un rimborso spese quantificato in misura fissa mensile pari a euro 300,00 e un premio di euro 2.500,00 “in caso di vittoria del Campionato e/o Coppa Puglia con conseguente ripescaggio”.

A fronte di tale incontestabile - ed incontestato da entrambe le parti anche nelle difese articolate innanzi a questa Corte Federale rilievo, appaiono obiettivamente secondarie (e tali, di fatto, sono anche nell’economia complessiva del ragionamento svolto dal Tribunale Federale) le vicende relative all’asserita falsità della sottoscrizione apposta in calce al temporalmente originario contratto sottoscritto tra le parti, apparendo evidente come tale aspetto (su cui pure entrambe le parti hanno ritenuto di focalizzare le proprie difese), per quanto considerato dal Tribunale, non abbia poi costituito la ragione fondante la decisione sanzionatoria da esso assunta.

Fermo quanto precede, neanche appare illogica la relativamente minore sanzione comminata al Sig. Cimino, per effetto della ammissione di responsabilità da questi di fatto formulata in sede di udienza innanzi al Tribunale Federale; ciò specie se si correla la statuizione in parte qua adottata dal Tribunale Federale alla circostanza per cui la condotta processuale serbata dal Sig. Marangio in sede di giudizio di primo grado è stata consapevolmente contumace, in quanto correlata a ragioni che, per stessa ammissione del reclamante, sono riferibili soltanto alla negligente gestione allo stesso ascrivibile degli strumenti di comunicazione informatica. Con il che, non avendo a ragione il Tribunale potuto giovarsi di alcun contributo dialettico-partecipativo proveniente dal Sig. Marangio, non può affliggersi di censura la circostanza che la complessiva valutazione della fattispecie sanzionatoria abbia visto lo stesso patire un trattamento relativamente deteriore rispetto a quello riservato alla propria controparte contrattuale.

Il reclamo proposto dall’ASD Racale

Passando alla valutazione del reclamo proposto dall’ASD Racale, come già evidenziato nella parte in fatto, il lo stesso si traduce essenzialmente nella mera descrizione di un’alternativa ricostruzione della successione di eventi che ha condotto alla sottoscrizione dei contratti per prestazioni professionali tra la reclamante società calcistica ed il Sig. Marangio.

Il proposto gravame difetta, quindi, dell’articolazione di qualsiasi propria e rituale censura nei confronti della decisione adottata dal Tribunale Federale, di cui si chiede la riforma soltanto con il dispositivo e mediante utilizzo di una generica formula di rito.

Tali rilievi espongono il proposto reclamo ad una preliminare ed assorbente statuizione di inammissibilità, non esprimendo tale atto processuale il minimo contenutistico imposto dall’art. 101, comma 3 CGS, secondo cui “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”.

La resa statuizione in rito relativamente al reclamo proposto dall’ASD Racale consentirebbe di ritenere assorbite ogni altra domanda, eccezione e rilievo sollevati, anche in sede di discussione orale all’udienza dello scorso 4 gennaio 2022 relativamente a tale reclamo.

Ad ogni modo, ad una statuizione di infondatezza si perviene altresì sulla scorta della disamina degli argomenti addotti dalla difesa della reclamante ASD in sede di udienza, ove si è inteso contestare (invero, per la prima volta e solo oralmente) la decisione gravata nella parte in cui il Tribunale Federale non si sarebbe avveduto del fatto che il precetto dell’art. 94 NOIF, di cui la Procura Federale ha assunto la violazione anche da parte della ASD Racale, sanzionerebbe esclusivamente la condotta della corresponsione di somme in violazione dei limiti federali ma non già (ed anche) il mero raggiungimento di un accordo contrattuale avente oggetto difforme. Con il che, sempre nella prospettiva della reclamante ASD, avendo l’Associazione omesso di corrispondere le somme pattuite una volta raggiunta la soglia di liceità prescritta dalle norme federali (euro 8.000,00) (e rendendosi inadempiente rispetto al contratto pur sottoscritto con il Sig. Marangio), nessuna violazione sarebbe stata integrata.

Trattasi, invero, di ricostruzione che  collide con l’incontestabile lettera del richiamato art. 94 NOIF, il cui comma 1 partitamente vieta tanto “a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale” quanto “b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”.

Orbene, venendo in rilievo nel caso di specie deferimento per la violazione (senza ulteriori specificazioni e/o precisazioni) dell’art. 94, comma 1 delle NOIF, è dimostrato inequivocabilmente (come pure correttamente rammentato in sede di udienza dalla Procura Federale), che anche il mero raggiungimento di un’intesa negoziale difforme rispetto al precetto normativo costituisca fattispecie di per sé sanzionabile e l’eventuale condotta inadempiente (degli obblighi contrattuali illeciti assunti) non potrebbe avere alcuna portata scriminante.

Il che rende peraltro parimenti infondato anche l’ulteriore rilievo, solo suggestivamente accennato con il reclamo dell’ASD, secondo cui la carenza di portata sanzionatoria della condotta serbata con la sottoscrizione dell’accordo illecito potrebbe essere desunta dalla apposizione allo stesso della clausola per cui “L’importo pattuito non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nelle vigenti Carte Federali […]”. Ed infatti, tale previsione, per quanto astrattamente finalizzata a determinare un effetto di eterointegrazione normativa del contratto con finalità di ortopedica riconduzione dello stesso nell’alveo della legalità, non ha comunque valenza impeditiva della corretta formazione dell’accordo tra le parti, accadimento individuato dall’art. 94 comma 1, lett. a) NOIF come soglia minima e sufficiente di integrazione della fattispecie illecita contestata.

Con il che, anche per tali ulteriori e diversi motivi, le tesi esposte dalla reclamante ASD Racale si rivelano destituite di fondamento con conseguente declaratoria di infondatezza del reclamo da essa proposto.

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                           Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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