F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 138/CSA pubblicata il 14 Gennaio 2022 – A.C. Mestre SSDAR

Decisione n. 138/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 129/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri: 

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 129/CSA/2021-2022, proposto dalla A.C. Mestre SSDARL,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 13/CS del 09.12.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.12.2021, l’Avv. Andrea Galli, udito il Sig. Settimo Matteo, Segretario della società, nonché il calciatore Leonardo Fido; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.C. Mestre SSDARL ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Leonardo Fido, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 13/CS del 09.12.2021), a seguito della gara del Campionato di Serie D, Girone G, A.C. Mestre SSDARL/G.S.D. Ambrosiana dell'8.12.2021.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressioni offensive al Direttore di gara mentre lo avvicinava con fare minaccioso. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta profferendo espressioni intimidatorie. Al termine della gara, nell'area degli spogliatoi, tentava nuovamente di avvicinare l'Arbitro non riuscendoci per il tempestivo intervento di un dirigente”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, sostenendo che il comportamento del calciatore sanzionato sarebbe riconducibile alla concitata situazione realizzatasi a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della società ospite a fine gara e decisivo ai fini del risultato, circostanze che avrebbero indotto il giocatore a porre in essere una reazione istintiva "a caldo", seppur sbagliata. La società Mestre deduce, altresì, che a fine gara, negli spogliatoi, il giocatore, unitamente al dirigente accompagnatore, si era recato dal Direttore di Gara al fine di scusarsi per quanto accaduto, condotta che, tuttavia, sarebbe stata fraintesa dall’Arbitro. La reclamante conclude domandando la riduzione della sanzione, evidenziando, infine, come l’atleta non abbia precedenti in merito a episodi analoghi.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 dicembre 2021 sono comparsi per la parte reclamante il Sig. Settimo Matteo, Segretario della società, nonché il calciatore Leonardo Fido, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Le deduzioni della reclamante sono infondate, in quanto generiche, prive di supporto probatorio, nonché contrastanti con i documenti ufficiali di gara, i quali, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare, dal referto dell’Arbitro emerge che il Sig. Fido, “Contestava un mio provvedimento tecnico avvicinandosi a me con fare minaccioso ed esclamando: Che cazzo stai facendo, coglione? Sei un pagliaccio! Imbecille! Dopo la notifica del provvedimento disciplinare continuava a cercare di avvicinarsi a me, minacciandomi con tali parole: Adesso mi segno chi sei e poi ti vengo a cercare. Ti aspetto fuori, pezzo di merda. Al termine della gara, mentre mi trovavo nel tunnel che conduceva agli spogliatoi, tentava nuovamente di raggiungermi e reiterava le minacce, tanto che si rendeva necessario l'intervento del Dirigente Addetto all'arbitro che lo faceva prontamente rientrare negli spogliatoi”.

In primis, risultano del tutto irrilevanti le deduzioni della società Mestre laddove tentano di giustificare la condotta del calciatore sanzionato imputandola ad una sua reazione “a caldo”, dovuta all’epilogo finale della gara.

Inoltre, le plurime espressioni proferite, con fare minaccioso, dal Sig. Fido all’indirizzo dell’Arbitro dopo l’assunzione di un provvedimento tecnico da parte di costui, risultano gravemente offensive, nonché idonee a ledere il decoro, la dignità e l’onore del Direttore di Gara, oltre che ad attribuirgli qualità personali negative, come da costante giurisprudenza in materia.

Le stesse, peraltro, sono state seguite, subito dopo l’espulsione comminatagli, da ulteriori e molteplici espressioni fortemente intimidatorie, oltre che nuovamente offensive.

La condotta disciplinarmente rilevante si è ripetuta anche al termine della gara, allorché il calciatore ha tentato di raggiungere l’Arbitro, reiterando le minacce, tanto da rendere necessario l'intervento di un Dirigente al fine di farlo rientrare negli spogliatoi.

In definitiva le condotte contestate al calciatore sanzionato, così come descritte dal Direttore di Gara nel suo referto, sono plurime, reiterate e particolarmente gravi e, come tali, vanno stigmatizzate con fermezza ed adeguatamente sanzionate, tanto da risultare al limite della reformatio in peius della sanzione inflitta.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla A.C. Mestre SSDARL deve essere respinto, ritenendosi censurabile la condotta addebitata e congrua la quantificazione della squalifica operata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it