F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 140/CSA pubblicata il 14 Gennaio 2022 – U.S. Saints Pagnano A.S.D.

 

Decisione n. 140/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 132/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 132/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Saints Pagnano A.S.D., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 353 del 14.12.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.12.2021, il Dott. Savio Picone e uditi il sig. Danilo Lemma ed il sig. Edoardo Zanenga, nonché sentito l’arbitro; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Saints Pagnano ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Jorge Cardaba Martin, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 (cfr. Com. Uff. n. 353 del 14.12.2021), in relazione alla gara Saints Pagnano / Lecco Calcio a 5 dell’11.12.2021.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il suo provvedimento: “Per aver colpito con un pugno un avversario a gioco fermo”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre ad una o due giornate di squalifica.

Secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di normale contrasto di gioco, ovvero di condotta non violenta, poiché in sintesi: il portiere Jorge Cardaba Martin era in salto nel tentativo di intercettare il pallone; egli non avrebbe posto in essere alcun gesto violento nei confronti dell’avversario; il contatto, privo di intento lesivo, non sarebbe avvenuto “a gioco fermo”; il calciatore del Lecco Calcio a 5 non avrebbe subito conseguenze apprezzabili; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 30 dicembre 2021, sono comparsi per la parte reclamante il sig. Danilo Lemma ed il sig. Edoardo Zanenga, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno insistito per la riduzione della squalifica.

E’ stato ascoltato, su istanza della società reclamante, l’arbitro Francesco Saverio Mancuso.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione. La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara.

Il Sig. Francesco Saverio Mancuso, sentito telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, descrivendo con maggior dettaglio la condotta violenta attribuita a Jorge Cardaba Martin (in caduta, aver colpito volontariamente l’avversario al polpaccio della gamba destra, con il pugno chiuso). L’arbitro ha altresì chiarito di essere stato posizionato frontalmente e di aver visto con assoluta chiarezza l’accaduto.  Non rileva, nella specie, stabilire se il fatto sia accaduto “a gioco fermo”, come attestato nel referto arbitrale.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38, comma 1, C.G.S., prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al portiere Jorge Cardaba Martin, che ha colpito l’avversario con un pugno volontario, come confermato dall’arbitro. 

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

 L’ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                        Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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