Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 9/TFNT del 15 Novembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS presentato dai sigg.ri P.M.F. e P.S. Contro contro la società ACD Academy Legnano (matr. 943084) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento del calciatore minorenne P.A.D. (n. 2.11.2008 - matr. 1036460

Massima: Rigettato il ricorso proposto dai genitori del calciatore minore tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento con vincolo annuale per la mancata sottoscrizione da parte della madre e per l’effetto confermata la regolarità del tesseramento… Sul punto appare particolarmente chiara la previsione di cui all’art. 39, comma 2, delle NOIF, laddove prescrive espressamente che “ La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC per il tramite delle Leghe , del Settore per l’Attività Giovanile ,  delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”.Inoltre, a maggiore conforto della regolarità dell’impugnato tesseramento del giovane calciatore Andrei David Petre, c’è da registrarsi – in ragione delle precisazioni rese dal Presidente della Società ACD Academy Legnano Calcio – la circostanza che il predetto giovane calciatore ha svolto regolarmente l’attività agonistica per la corrente stagione sportiva con la Società ACD Academy Legnano Calcio sino al mese di settembre 2022, ottenendo, peraltro, dalla stessa il nulla-osta per partecipare al raduno/stage indetto per le nazionali giovanili dalla Federazione della Romania per i giorni 4-11 settembre 2022.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 30/TFNT del 12 Gennaio 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS - FIGC proposta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o il Comitato Regionale Sardegna - LND al fine di accertare la validità del tesseramento del calciatore B.D.L.I. (n. 21.3.1995 - matr. 1.034.983) inserito nell’elenco dei calciatori della gara dell’8 dicembre 2021 “ASD.US Arbus Calcio/ ASD Ilvamaddalena 1903” per la predetta ASD.US Arbus Calcio

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Sardegna - Reg. Prot. 31/TFN-ST

Massima: Non è valido il tesseramento del calciatore datato 7 dicembre 2021 per difetto di legittima sottoscrizione. Infatti, come si apprende dal foglio di censimento dei dati societari, gli unici due soggetti titolati alla firma degli atti societari per la Castiadas erano all’epoca il Presidente, sig. …, ed il Vice Presidente, sig. … Nell’impossibilità di stabilire – sulla base delle emergenze probatorie, documentali e testimoniali, a disposizione di questo Tribunale – se la firma presente sulla lista di trasferimento datata 7 dicembre 2021, in corrispondenza del timbro recante l’intestazione del Presidente della società Castiadas, sia stata effettivamente apposta dal Presidente …. (a quella data inibito) o, sempre indebitamente, da altro soggetto in nome e per contro del primo (circostanza che assume, in entrambi i casi, una rilevanza disciplinare e in ordine alla quale si ritiene, quindi, doveroso trasmettere gli atti, per gli accertamenti e le valutazioni di competenza, all’organo della Procura Federale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89, comma 7 del CGS), questo Collegio ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni. Costituisce un dato incontrovertibile che il Presidente Recupito era stato temporaneamente inibito (cfr. decisione del Tribunale Federale Territoriale della Sardegna in C.U. n. 31 del 18/10/2021) per sei mesi e, dunque, nel mese di dicembre 2021 era ancora inabilitato ad esercitare le proprie funzioni in ambito federale, non potendo quindi sottoscrivere la lista di trasferimento, sia pure ammesso che la firma sul modulo sia a lui riferibile (in quanto di difficile leggibilità, apposta sul timbro societario). Inoltre, secondo quanto dichiarato in udienza dal Vice Presidente sig. …, il giorno precedente (6/12/2021) il sig. …. si sarebbe anche dimesso dalla carica. Al riguardo questo Collegio ritiene che l’ordinamento federale non possa, infatti, accordare alcuna forma di tutela, riconoscendo validità ed efficacia agli atti aventi rilevanza in ambito sportivo posti in essere da un soggetto sottoposto ad inibizione, pena lo svuotamento di fatto della funzione punitiva e preventiva da riconoscersi a tale sanzione. L’unico altro soggetto legittimato ad esprimere la volontà societaria in data 7 dicembre 2021, in quanto dotato di poteri di legale rappresentanza della stessa, era il Vicepresidente …, il quale ha, però, negato di aver sottoscritto tale lista (esibitagli in udienza), ma di averne, invece, sottoscritta un’altra il successivo 10/12/2021, sempre agli stessi fini, su richiesta degli interessati (ma che il calciatore e la società Arbus negano di aver mai ricevuto); egli non è stato in grado di individuare, con certezza, l’autore della sottoscrizione della precedente (affermando unicamente che tale firma sembrerebbe riconducibile alla persona del Recupito), da lui disconosciuta. Le affermazioni dello … non risultano smentite, né contraddette, da alcuno degli altri elementi probatori a disposizione di questo Collegio. In effetti, la firma apposta sulla lista di trasferimento non sembra corrispondere, ad un esame ictu oculi, al nominativo dello …; nessuno degli altri soggetti intervenuti in udienza ha reso dichiarazioni nel senso che sia stato lo … a sottoscrivere tale lista di trasferimento in nome e per conto della società Castiadas; non emergono evidenti ragioni logiche che possano indurre lo … a negare di aver sottoscritto la lista di trasferimento datata 7 dicembre 2021 ed ufficialmente registrata, per poi ammettere di aver, invece, sottoscritto, a distanza di tre giorni e precisamente in data 10 dicembre 2021, altra lista di trasferimento contenente la stessa disposizione riguardante la cessione a titolo definitivo del calcatore ….dalla società Castiadas alla società Arbus, la quale però non risulta completa delle sottoscrizioni riservate al calciatore e alla società cessionaria e alla quale non è stata riconosciuta alcuna valenza ufficiale. Sulla base di tali elementi questo Tribunale deve, dunque, ritenere attendibile lo … e credibili le dichiarazioni dallo stesso rese all’odierna udienza. Ciò che rileva, ai fini del decidere la questione rimessa a questa Sezione Tesseramenti dal Giudice Sportivo Territoriale, è il poter escludere che la lista di trasferimento datata 7 dicembre 2021 sia stata sottoscritta dall’unico soggetto titolato, a tale data, ad esprimere legittimamente la volontà della società Castiadas, rispondente alla persona del Vicepresidente … (attesa l’inibizione del Presidente Recupito). Rimanendo irrilevante, come già anticipato, la circostanza che la lista in questione sia stata indebitamente sottoscritta dal Presidente …. o da altra persona non titolata a farlo. A prescindere da come sia effettivamente andati i fatti, stante le contrastanti versioni delle parti ascoltate che non consentono un’univoca ricostruzione della vicenda (circostanza che appare, senz’altro, meritevole di più specifico accertamento in altra sede federale), ai fini che qui interessano, appare, comunque, possibile concludere che il trasferimento del calciatore …., datato 7/12/2021, non sia stato sottoscritto validamente per conto della società Castiadas e vada, quindi, dichiarato invalido per quanto richiesto dal Giudice sportivo territoriale del CR Sardegna.

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