Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 064/TFN - SD del 29 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  Deferimento n. 6369/11pf23-24/GC/SA/pe-am del 7 settembre 2023, nei confronti del sig. E.B. - Reg. Prot. 55/TFN-SD

Decisione/0064/TFNSD-2023-2024

Massima: Una giornata di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per non aver preso parte alla gara Atletico Foligno – Santa Maria Apparente disputata in data 05.02.2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 Femminile nazionale Serie A2 della stagione sportiva 2022 – 2023, in qualità di allenatore della società, come si evince dalla distinta della medesima gara acquisita in atti, in quanto esonerato in precedenza

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 059/TFN - SD del 26 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 6369/11pf23-24/GC/SA/pe-am del 7 settembre 2023, nei confronti dei sig.ri G.F., S.P., nonché nei confronti della società ADP Santa Maria Apparente - Reg. Prot. 55/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS inflitti giorni 30 di inibizione al presidente, al dirigente accompagnatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nelle distinte di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione di 1 gare, valevoli per il Campionato di serie A2 Calcio a 5 maschile. Ammenda di € 150,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 056/TFN - SD del 21 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 5086/1191pf 22-23/GC/SA/mg del 25 agosto 2023, nei confronti dei sigg.ri L.G.G., G.A., C.A., G.M. e della società PGS Villaurea ASD - Reg. Prot. 42/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS inflitti mesi 1 e giorni 10 di inibizione al presidente, al dirigente accompagnatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 47, comma 1, del Regolamento della LND, per aver consentito, e comunque non impedito, la mancata indicazione nelle distinte di gara dell’allenatore tesserato per la società in occasione di due gare, valevoli per il Campionato di serie B Calcio a 5 maschile. Due giornate di squalifica all’allenatore ed € 133,34 di ammenda alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 046/TFN - SD del 8 Settembre 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 3724/694pf22-23/GC/GR/ff del 9 agosto 2023, depositato il 10 agosto 2023, nei confronti dei sig.ri S.B., P.R. e della società ASD Molfetta Calcio - Reg. Prot. 32/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di squalifica all’allenatore, mesi 1 di inibizione al presidente ed € 150,00 di ammenda alla società per aver l’allenatore partecipato alla gara - preparando i portieri in fase di riscaldamento - in corso di squalifica….Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale - in particolare le risultanze dell’accertamento diretto effettuato dalla Procura Federale durante la partita Brindisi - Molfetta del campionato di Serie “D” del 16.4.2023 e gli esiti dell’audizione in data 9.5.2023 dei portieri del Molfetta … e …. e dell’allenatore dei portieri, odierno deferito, Roca Pantaleo – può essere ritenuto dimostrato che sebbene inibito dal Giudice Sportivo Territoriale sino alla data del 18.4.2023 (cfr. Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Serie D, n. 118 del 4 aprile 2023) per aver rivolto frasi ingiuriose al Direttore di gara durante la partita Casarano – Molfetta dell’1.4.2023, il sig. … non abbia rispettato la sanzione inflittagli ed abbia per contro partecipato, nel suo ruolo di allenatore dei portieri, all’incontro del 16.4.2023 tra la squadra del Brindisi e quella del Molfetta. La partecipazione, consistita nella presenza allo stadio e in particolare nel rettangolo di gioco per allenare i portieri durante la sospensione della partita per impraticabilità del campo, risulta documentata dal materiale fotografico allegato dalla Procura Federale e risulta invero confermata dalle deposizioni rese dai portieri e dallo stesso allenatore, il quale si è limitato a minimizzare l’accaduto osservando che l’allenamento sarebbe durato non più di 10 minuti. Premesso che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale deve essere intesa in termini di squalifica, stante la qualificazione soggettiva del sig. … quale tecnico allenatore, la condotta accertata ha chiaramente violato il disposto dell’art. 21, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”. Dell’illecito accertato devono pertanto rispondere sia il sig. …., al quale deve essere imputata direttamente la condotta illecita per aver attivamente partecipato all’incontro Brindisi – Molfetta del 16.4.2023 quando non era ancora terminata la squalifica, sia al Presidente della società calcistica Bufi Saverio, al quale deve essere imputato il fatto di non aver impedito la violazione dei precetti federali da parte di un tesserato della società o, quantomeno, il fatto di non aver adottato positivamente misure protettive finalizzate ad impedire l’evento illecito. In applicazione dell’art.6, commi 1 e 2 CGS, rileva inoltre nella presente fattispecie la responsabilità diretta ed oggettiva della società ASD Molfetta Calcio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 039/TFN - SD del 9 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza:  Deferimento n. 1834/606 pf22-23/GC/GR/ff del 19 luglio 2023, depositato il 20 luglio 2023, nei confronti del sig. A.B. + altri - Reg. Prot. 18/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente  ed al vice presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 44 del Regolamento della LND vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, omesso di tesserare il sig. …, allenatore UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito che lo stesso svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società da lui rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria, in occasione delle seguenti gare: Popoli Calcio – Villa San Sebastiano del 30 ottobre 2022; Rosciano Calcio – Popoli Calcio del 5 novembre 2022, sebbene all’epoca delle predette gare e sino alla data dell’8 novembre 2022, il sig. …. non fosse tesserato per la società ASD Popoli Calcio; Mesi 1 di squalifica all’allenatore ed ammenda di € 440,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 035/TFN - SD del 4 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 876/750pf22- 23/GC/GR/ff, del 7 luglio 2023, depositato il 10 luglio 2023, nei confronti della sig.ra V.R. e della società ASD Time Out Academy - Reg. Prot. 8/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e 38, comma 1, delle NOIF, per avere la stessa, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società, omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore, nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di coordinatore del settore giovanile e di allenatore nelle categorie “Esordienti”, “Pulcini” e “Primi Calci” in assenza di tesseramento, per quanto concerne il periodo compreso tra il 1 settembre 2022 e il 14 febbraio 2023. Ammenda di € 600,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 030/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 521/696 pf22- 23/GC/GR/ff del 5 luglio 2023, depositato il 6 luglio 2023, nei confronti del sig. G.I. - Reg. Prot 5/TFN-SD

Massima: Prosciolto l’allenatore portieri prima squadra dall’accusa di a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché al Comunicato Ufficiale n. 343 del 2021-2022 n. 12, lett. c), per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo proseguito il “Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D”, tenutosi a Carovigno (BR) nel periodo tra il 2 maggio 2022 e il 25 giugno 2022, indetto con il C.U. 343 S.S. 21-22 del Settore Tecnico FIGC dell’8 marzo 2022 pur consapevole che lo stesso, a decorrere dal 15 giugno 2022 fino alla data del 15 settembre 2022, fosse stato colpito da una squalifica di tre (3) mesi – pari a 92 giorni complessivi dati dalla somma dei giorni che compongono i mesi di giugno, luglio e agosto - (a seguito di patteggiamento come da Comunicato Ufficiale n. 308/AA del 15 giugno 2022) che comportava l’esclusione dal corso;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché al Comunicato Ufficiale n. 164 del 2022-2023 n. 9, lett. a), per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo presentato domanda per partecipare al “Corso per l’abilitazione UEFA GK B” tenutosi a Napoli nel periodo tra il 20 febbraio 2023 e il 15 aprile 2023, tacendo la circostanza di aver riportato una squalifica di tre (3) mesi (a seguito di patteggiamento come da Comunicato Ufficiale n. 308/AA del 15 giugno 2022), nella stagione sportiva 2021-2022, a decorrere dal 15 giugno 2022 fino alla data del 15 settembre 2022 (e quindi pari a 92 giorni complessivi dati dalla somma dei giorni che compongono i mesi di giugno, luglio e agosto) che comportava l’inammissibilità della domanda a partecipare al suddetto corso…..Coglie nel segno la difesa del deferito allorquando afferma, nella memoria difensiva depositata il 20 luglio 2023, riferendo in merito all’istanza inoltrata al Settore Tecnico dopo l’esclusione del Sig. I.dal corso UEFA GK B di Napoli, che l’interpretazione testuale del bando di ammissione, laddove parla semplicemente di 90 giorni di squalifica, lederebbe la “par condicio” dei partecipanti in quanto “… ragionando, infatti, secondo il criterio previsto dal summenzionato articolo, a parità di sanzione (es: Candidato 1 mesi tre di inibizione a far data dal 16 giugno 2022 e sino al 16 settembre 2022; Candidato 2 mesi tre di inibizione a far data dal 16 gennaio 2022 e sino al 16 marzo 2022) il candidato 1 sarebbe escluso dalla graduatoria, mentre il candidato 2, pur avendo ricevuto la medesima sanzione, sarebbe ammesso al Corso”. Occorre quindi affermare che la squalifica/inibizione/sospensione di tre mesi, anche se di fatto quantificabile in un numero effettivo di giorni differente da 90 (superiore o inferiore), a seconda dei mesi che ricadono nel periodo oggetto di sanzione, fermo il principio di computo dei termini a mesi, va “convenzionalmente” equiparata a una squalifica/inibizione/sospensione di 90 giorni non potendosi lasciare al caso, o all’imponderabile (nel caso di accordo sulla sanzione ex art. 126 nessuno è in grado di prevedere con precisione i tempi occorrenti per l’approvazione del Presidente Federale e per la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale) l’effettiva durata che in talune situazioni potrebbe condurre a trattamenti non conformi tesserati che hanno subito la medesima sanzione. In considerazione di quanto sopra, dovendo considerare la sanzione concordata dal sig. G.I. pari a 90 giorni, nessun addebito può esser mosso allo stesso sia in merito alla partecipazione a corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D tenutosi a Brindisi (Carovigno) nel periodo tra il 02/05/22 e il 25/06/22, che con riferimento a quanto affermato per poter partecipare al corso UEFA GK B di Napoli tenutosi nel periodo tra il 20 febbraio 2023 e il 15 aprile 2023. Da quanto sopra consegue il proscioglimento del deferito.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 030/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 521/696 pf22- 23/GC/GR/ff del 5 luglio 2023, depositato il 6 luglio 2023, nei confronti del sig. G.I. - Reg. Prot 5/TFN-SD

Massima: Prosciolto l’allenatore portieri prima squadra dall’accusa di a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché al Comunicato Ufficiale n. 343 del 2021-2022 n. 12, lett. c), per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo proseguito il “Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D”, tenutosi a Carovigno (BR) nel periodo tra il 2 maggio 2022 e il 25 giugno 2022, indetto con il C.U. 343 S.S. 21-22 del Settore Tecnico FIGC dell’8 marzo 2022 pur consapevole che lo stesso, a decorrere dal 15 giugno 2022 fino alla data del 15 settembre 2022, fosse stato colpito da una squalifica di tre (3) mesi – pari a 92 giorni complessivi dati dalla somma dei giorni che compongono i mesi di giugno, luglio e agosto - (a seguito di patteggiamento come da Comunicato Ufficiale n. 308/AA del 15 giugno 2022) che comportava l’esclusione dal corso;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché al Comunicato Ufficiale n. 164 del 2022-2023 n. 9, lett. a), per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo presentato domanda per partecipare al “Corso per l’abilitazione UEFA GK B” tenutosi a Napoli nel periodo tra il 20 febbraio 2023 e il 15 aprile 2023, tacendo la circostanza di aver riportato una squalifica di tre (3) mesi (a seguito di patteggiamento come da Comunicato Ufficiale n. 308/AA del 15 giugno 2022), nella stagione sportiva 2021-2022, a decorrere dal 15 giugno 2022 fino alla data del 15 settembre 2022 (e quindi pari a 92 giorni complessivi dati dalla somma dei giorni che compongono i mesi di giugno, luglio e agosto) che comportava l’inammissibilità della domanda a partecipare al suddetto corso…..Coglie nel segno la difesa del deferito allorquando afferma, nella memoria difensiva depositata il 20 luglio 2023, riferendo in merito all’istanza inoltrata al Settore Tecnico dopo l’esclusione del Sig. I.dal corso UEFA GK B di Napoli, che l’interpretazione testuale del bando di ammissione, laddove parla semplicemente di 90 giorni di squalifica, lederebbe la “par condicio” dei partecipanti in quanto “… ragionando, infatti, secondo il criterio previsto dal summenzionato articolo, a parità di sanzione (es: Candidato 1 mesi tre di inibizione a far data dal 16 giugno 2022 e sino al 16 settembre 2022; Candidato 2 mesi tre di inibizione a far data dal 16 gennaio 2022 e sino al 16 marzo 2022) il candidato 1 sarebbe escluso dalla graduatoria, mentre il candidato 2, pur avendo ricevuto la medesima sanzione, sarebbe ammesso al Corso”. Occorre quindi affermare che la squalifica/inibizione/sospensione di tre mesi, anche se di fatto quantificabile in un numero effettivo di giorni differente da 90 (superiore o inferiore), a seconda dei mesi che ricadono nel periodo oggetto di sanzione, fermo il principio di computo dei termini a mesi, va “convenzionalmente” equiparata a una squalifica/inibizione/sospensione di 90 giorni non potendosi lasciare al caso, o all’imponderabile (nel caso di accordo sulla sanzione ex art. 126 nessuno è in grado di prevedere con precisione i tempi occorrenti per l’approvazione del Presidente Federale e per la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale) l’effettiva durata che in talune situazioni potrebbe condurre a trattamenti non conformi tesserati che hanno subito la medesima sanzione. In considerazione di quanto sopra, dovendo considerare la sanzione concordata dal sig. G.I. pari a 90 giorni, nessun addebito può esser mosso allo stesso sia in merito alla partecipazione a corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D tenutosi a Brindisi (Carovigno) nel periodo tra il 02/05/22 e il 25/06/22, che con riferimento a quanto affermato per poter partecipare al corso UEFA GK B di Napoli tenutosi nel periodo tra il 20 febbraio 2023 e il 15 aprile 2023. Da quanto sopra consegue il proscioglimento del deferito.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 029/TFN - SD del 2 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 31324/641pf22-23/GC/GR/gb del 26 giugno 2023, nei confronti del sig. M.P. e delle società ASD Usav Pisaurum e ASD Accademy Vis Pesaro - Reg. Prot. 207/TFN-SD

Massima: Anni 5 di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC al tecnico per la: a) violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver compiuto - in un periodo temporale tra la primavera del 2020 e l’estate del 2021 (stagione sportiva 20/21 - all’epoca dei fatti tesserato per ASD Usav Pisaurum) - atti e molestie sessuali, inviando messaggi whatsapp (in seguito anche con l’utilizzo del programma Telegram), e video di contenuto pornografico, costringendo ad abbassare i pantaloni nello spogliatoio e compiendo molestie sessuali, il tutto a danno del calciatore minorenne sig. G.D.V.;  b) violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver ricevuto - unitamente ad un calciatore minorenne, sig. A.G. - prestazioni sessuali da alcune escort, alle quali corrispondeva il corrispettivo anche delle prestazioni rese al calciatore minorenne: fatti avvenuti nell’inverno del 2021 (stagione sportiva 21/22 - all’epoca dei fatti tesserato per ASD Accademy Vis Pesaro). Con l’aggravante di aver commesso entrambe le condotte descritte sub a) e b) abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle proprie funzioni di allenatore della squadra ASD Usav Pisaurum (s.s. 20/21) e ASD Accademy Vis Pesaro (s.s. 21/22) e, quindi in spregio a quel rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la rosa delle rispettive squadre dei quali - peraltro - era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia (art. 14, comma 1, lett. a, del CGS)… Ritiene il Tribunale che le condotte sopra descritte costituiscono palese violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza che, ai sensi dell’art. 4, CGS, devono informare l’agire di ogni soggetto dell’ordinamento sportivo, nonché dell’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per cui l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva”, nonché dei principi fissati nel Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico – tutela dei minori che, come rilevato in altre decisioni di questo Tribunale (cfr. decisione 0111/TFNSD-2021-2022), mirano ad assicurare ad ogni ragazzo il diritto di beneficiare di un ambiente sano e il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza vietando espressamente, peraltro, ai destinatari del codice non solo di intrattenere rapporti sessuali o compiere atti sessuali con calciatori di età inferiore agli anni 18, ma ogni relazione che possa essere considerata come un abuso. Sussistono altresì le aggravanti contestate di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) CGS. Infatti, nel caso di specie, il deferito, in qualità di allenatore della squadra, ha posto in essere le sopra descritte condotte reprensibili violando i doveri derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni. Quanto, poi, all’abuso del potere e della funzione di allenatore, va ribadito come le condotte accertate abbiano trovato la loro estrinsecazione proprio in virtù ed in costanza del rapporto di autorità e fiducia che legava l’allenatore alla persona offesa, ragazzo al tal punto giovane all’epoca dei fatti da non poter utilmente opporsi o valutare consapevolmente le richieste ricevute.

Massima: Prosciolta la società, in quanto all’epoca dei fatti il tecnico che ha commesso la violazione disciplinare non era con la stessa tesserato…. dalla documentazione acquisita …. è emerso come i fatti contestati debbano essere collocati nella stagione sportiva 2020/2021 allorché sia il P. che il G.A. erano tesserati per la Usav Pisaurum. Ne deriva l’assenza del presupposto per l’affermazione della responsabilità oggettiva in capo alla Academy Vis Pesaro in relazione all’incolpazione per come formulata.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0016/CFA del 2 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0207 del 22.6.2023

Impugnazione – istanzaG.D.B./Procura Federale Interregionale

Massima: Rigettato il reclamo e confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il presidente con l’inibizione per mesi 4 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, e comunque non impedito, che i tecnici sigg.ri ….su indicazione del sig. …. che svolgeva funzioni di responsabile del settore giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato, prendessero dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri …., consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 e fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto “BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA” e per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’ art. 37, comma 1, delle NOIF, dall’art. 39, lett. f.c), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, per aver consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2022– 2023 al sig. …. di svolgere le funzioni di responsabile del Settore Giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato per tale società e nonostante fosse privo della qualifica di allenatore abilitato dal Settore Tecnico

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0003/CFA del 3 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 43 del 18 maggio 2023

Impugnazione – istanza:  –  Procuratore federale interregionale/A.S.D. Maued San Pietro

Massima: Accolto l’appello della Procura Federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT che aveva comminato alla società la penalizzazione di due punti e la sanzione di 400,00 euro di ammenda e per l’effetto inflitta l’ammenda di € 400,00 e la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2022-2023 “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal presidente e dai dirigenti responsabili dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, 37, comma 1, 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale, per aver consentito che alcuni soggetti partecipassero a tre incontri del campionato provinciale allievi under 17, nei rispettivi ruoli di dirigente accompagnatore, tecnico e atleta senza, per l’appunto, essere tesserati…. la società e la Procura avevano definito un accordo volto all’applicazione, ex art. 126 CGS, delle sanzioni a carico della società nella misura di due punti e di 200,00 euro; detto accordo mitigava le richieste formulate dalla Procura nell’atto di deferimento, volte all’applicazione di tre punti di penalizzazione e all’ammenda di 400,00 euro. Alla luce del mancato pagamento della somma la Procura, con il reclamo, chiede che, in riforma della decisione di primo grado, vengano applicate le sanzioni originariamente richieste, con la maggiorazione, quanto alla parte pecuniaria, di € 133,00, in ragione del fatto che il mancato rispetto dell’accordo integra un comportamento che onera gli organi di giustizia sportiva di attività ulteriori. Al riguardo, il Collegio ritiene in primo luogo utile affermare il principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell’ambito degli accordi pregiudiziali. In ipotesi, se pure le parti avessero concordato per l’applicazione di una certa sanzione, qualora l’accordo non venisse confermato, il Collegio potrebbe anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, che può non essere condiviso dal medesimo Collegio chiamato poi a giudicare sulla vicenda. Tanto premesso, nel caso di specie reputa questa Corte che effettivamente i punti di penalizzazione applicati dal Tribunale federale territoriale non siano proporzionati all’entità della violazione, ripetuta per tre incontri, e alla giurisprudenza endofederale che si è affermata in materia, tale per cui ad ogni incontro consegue un punto di penalizzazione, fatte salve le mitigazioni (in una misura compresa tra il 20 e il 30 per cento) alle sanzioni che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio del cumulo materiale nel caso in cui la violazione sia ripetuta per più di cinque incontri (così, di recente, CFA, decisione n. 124/2022/2023). Nel caso di specie, considerato che la riscontrata violazione si è ripetuta per tre incontri, si reputa conforme a diritto la penalizzazione di tre punti e a tale misura viene quindi elevata la sanzione comminata dal Tribunale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 026/TFN - SD del 1 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 878/784pf22-23/GC/GR/ff, del 7 luglio 2023, depositato il 10 luglio 2023, nei confronti dei sig.ri E.C., F.C. e della società ASDC Sporting Noventa - Reg. Prot. 10/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al sig. …. di svolgere l’attività di allenatore in favore della società ASDC Sporting Noventa, partecipante al campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Veneto, privo di regolare tesseramento dal 29 settembre 2022 (data della richiesta di integrazione documentale da parte del Settore Tecnico) sino al 29 gennaio 2023 (data di deposito della documentazione integrativa da parte della società ASDC Sporting Noventa). L’allenatore con la squalifica per giorni 40 e la società con l’ammenda di € 266,67

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 019/TFN - SD del 25 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 30833/480pf22-23/GC/GR/ff del 20 giugno 2023, depositato il 21 giugno 2023, nei confronti del sig. S.M. e della società ASD Little Club James - Reg. Prot. 203/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione agli artt. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1, NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. …., persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico ed al sig. ….., tecnico privo di valido tesseramento, di svolgere, nella stagione sportiva 2022-2023, l’attività di allenatore di fatto per la leva 2006 della suddetta Società. Ammenda di € 300,00 alla società…Ciò posto, nell’affermare la responsabilità dei deferiti in merito alle violazioni che sono state loro contestate, non può non considerarsi che la società, con la segnalazione indirizzata al proprio Comitato di appartenenza e da quest’ultimo trasmessa alla Procura Federale, nel denunciare il comportamento dei due tecnici non abilitati, ha confessato la propria responsabilità e, nel contempo, ha consentito di accertare i fatti su cui si discute e che, probabilmente, senza tale segnalazione, non sarebbero emersi; a tale incontestabile aspetto della vicenda, va poi considerato il comportamento processuale della società, improntato alla piena collaborazione. Donde, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione di due attenuanti, con una diminuzione di due terzi rispetto alle richieste della Procura Federale ritenute eque.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 015/TFN - SD del 21 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n.30615/635pf22-23/GC/GR/ff del 16 giugno 2023 nei confronti dei sigg.ri F.T., R.B., A.F., C.G. e US Mantignana Montemalbe ASD - Reg. Prot. 200/TFN-SD

Massima: Integra la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF ed altresì dall’art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici” consentire ad un soggetto di svolgere la funzione di allenatore della prima squadra senza essere tesserato per tale società e pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022. Consegue l’inibizione di mesi 4 al presidente, la squalifica di mesi 2 all’allenatore e l’ammenda di E 600,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 007/TFN - SD del 13 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 30299/623pf22-23/GC/GR/ff del 14 giugno 2023, depositato il 15 giugno 2023, nei confronti dei sigg.ri A.M., C.C., S.G. e Polisportiva D. Campitello.- Reg. Prot 198/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento mesi 2 e giorni 20 di squalifica al presidente, all’allenatore ed al collaboratore sportivo della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23 comma 2 e 38 comma 4 delle NOIF dagli artt. 37 comma 1 e 40 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022 Stagione Sportiva 2022-2023 per aver ottenuto, nella stagione sportiva 2022-2023, successivamente al tesseramento avvenuto in data 24 novembre 2022 con la società Polisportiva D. Campitello in qualità di allenatore in seconda della categoria Esordienti (categoria esclusa, assieme alle altre attività giovanili di base, dalle previsioni del Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022 Stagione Sportiva 2022-2023), dapprima una variazione dell’incarico in data 29 novembre 2022 per ricoprire il ruolo di allenatore in seconda della rappresentativa del campionato Allievi Regionale e poi l’esonero in data 30 novembre 2022, al solo fine di potersi tesserare il 1 dicembre 2002 per la società Pol. C4 ASD, in qualità di allenatore della squadra di Eccellenza, così beneficiando illegittimamente delle previsioni di cui al Comunicato Ufficiale della LND n. 108 del 13 ottobre 2022; “. Ammenda di € 400,00 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 006/TFN - SD del 7 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27898/959pf22-23/GC/gb del 19 maggio 2023 J.M.D.S.M. e della società AS Roma SRL - Reg. Prot 185/TFN-SD

Massima: Ammenda di Euro 50.000,00 e giorni 10 (dieci) di squalifica da scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo Campionato di competenza all’allenatore per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S. e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, al termine della gara MONZA vs ROMA disputata in data 03.05.2023 e valevole per la 33^ giornata del Campionato Nazionale Serie A TIM, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. Daniele CHIFFI della Sez. AIA di Padova) sia, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: <...E’ il peggior arbitro che ho trovato nella mia vita. E’ il peggio, è il peggio, è il peggio. Tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero, sensibilità zero. Dà il rosso a un giocatore che scivola al minuto 96’ in una partita morta...doveva dare un rosso e va a casa frustrato perché non fa rosso a me perché non gli ho dato l’opportunità. La Roma come società non ha la forza per dire “questo arbitro non lo vogliamo”. E’ molto dura. Penso che la Roma deve crescere in questo livello. Ci sono squadre che dicono “questo arbitro non lo vogliamo”, lo sappiamo tutti. Ma la Roma non ha la forza e qualche volta mi sembra che non abbia neanche la voglia di avere la forza. Lo dico senza problemi. Per favore signor R., questo qua basta. Ne voglio un altro, questo qua basta. > e < Questo Signore di talento ne ha pochissimo. Il talento che ha è nel far arrabbiare la gente, che è contro la natura che deve avere un arbitro…> e ancora <Io non sono stupido, sono andato alla partita con il microfono dallo spogliatoio finché non sono tornato dentro. Mi sono protetto>. Ammenda di € 50.000,00 alla società…Orbene le affermazioni del sig. M. rilasciate a tv ed organi di stampa senza dubbio travalicano i limiti di una ammissibile critica all’operato dell’arbitro C. e costituiscono una aperta violazione dell’art. 23, comma 1 CGS, a mente del quale “ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. Sul punto la giurisprudenza degli organi di giustizia federali è granitica nel precisare che “costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui … è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto” (Corte Federale d’Appello SS. UU n. 18/CFA/2021-2022/A). Il sig. M. con le dichiarazioni oggetto di deferimento – chiaramente pubbliche in quanto rese durante interviste giornalistiche ed a tutti note - ha senza dubbio leso gravemente, non solo il prestigio e la reputazione del direttore di gara C., con giudizi ed affermazioni anche di natura personale, ma pure l’organizzazione federale nel suo complesso arrivando ad indubbiare i meccanismi di designazione arbitrale. Nel caso in esame sussiste pertanto pienamente la contestata violazione dell’art. 23 CGS. Ciò posto è necessario poi rilevare come nei fatti contestati dalla Procura, oltre alla fattispecie di cui al citato articolo 23, comma 1 CGS nei suoi elementi generali, ricorrano anche, e debbono pertanto valutarsi e tenersi in considerazione, tutti i diversi indici di “gravità” enumerati nel successivo comma 4 della medesima norma, al fine di determinare l’entità della sanzione. Ed invero, in particolare ricorrono nella fattispecie in questione e debbono essere valutati: I) l’elemento di gravità legato all’idoneità oggettiva delle dichiarazioni ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui proviene la dichiarazione lesiva (nel caso in esame uno dei più popolari tecnici sportivi a livello mondiale); II) le modalità stesse della dichiarazione (intervista tv e stampa e dunque con la più ampia eco possibile per le dichiarazioni rese);  III) la funzione certamente di rilievo ed apicale che il deferito svolge all’interno dell’organigramma della società affiliata; IV) la circostanza che le dichiarazioni in esame abbiano messo in dubbio la correttezza delle procedure di designazione arbitrale. Tutti i suddetti elementi, descritti dall’art. 23, comma 4 CGS, ricorrono nelle dichiarazioni rese dal deferito, di talché è evidente che i fatti oggi contestati rivestano una particolare gravità: sia per la rilevanza del soggetto autore delle dichiarazioni, sia per il contenuto delle dichiarazioni medesime, sia infine per le modalità pratiche in cui sono state rese. Nell’applicazione della sanzione in concreto si dovrà dunque tenere in considerazione la detta gravità delle dichiarazioni. L’art. 23, comma 3 CGS prevede la sanzione dell’ammenda da € 2.500 ad € 50.000 (se appartenente alla sfera professionistica) e sancisce poi però chiaramente che per le violazioni più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h). Orbene il tenore letterale della norma, con l’uso della chiara locuzione “anche”, non lascia pertanto dubbi nel ritenere che, nei casi più gravi, non si possa considerare sufficiente la pena dell’ammenda, pure nel suo limite massimo, la cui irrogazione in tale misura appare a rigore indispensabile presupposto per l’applicazione della sanzione “per i casi più gravi”, altrimenti si arriverebbe all’effetto paradossale di prevedere anche la pena più afflittiva, ex art. 9, comma 1, lettere f), g), h), alle violazioni che non raggiungono il grado di maggiore gravità (tanto da meritare un’ammenda inferiore al massimo editale e, quindi, al di sotto della soglia necessaria per riscontrare i casi più gravi). Secondo la norma in esame dunque nelle fattispecie di violazioni più gravi – com’è quella in esame – oltre all’ammenda nella misura massima è anche necessario “salire di grado” ed applicare le sanzioni più afflittive come appunto: i) la squalifica a tempo determinato; ii) il divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi; iii) l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC. Alla luce delle considerazioni appena svolte risulta chiara la responsabilità dei deferiti sig. M., nonché quella della AS ROMA a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S. Quanto alla determinazione delle sanzioni, in ragione della gravità delle dichiarazioni come sopra riferita, soprattutto di quelle tese a mettere in dubbio l’imparzialità e la correttezza delle designazioni arbitrali, si ritiene di discostarsi in parte dalla misura indicata dalla Procura Federale, con l’ulteriore precisazione che non prevedendo l’art. 9, comma 1, lettera f) la squalifica a giornate, ma a tempo determinato, si considera congruo applicare al deferito sig. M., oltre l’ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), anche la sanzione della squalifica a tempo determinato stabilita in 10 giorni.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 005/TFN - SD del 6 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 29118/579pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti dei sigg. G.P., S.E.P., nonché nei confronti della società SSD Avezzano Calcio ARL - Reg. Prot. 194/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione all’amministratore della società per “la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1 e all’art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e degli artt. 23 comma 1 e 2 e 38 comma 4 delle NOIF, per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società SSD Avezzano Calcio a r. l. , consentito, o comunque non impedito, nel corso della stagione 2022 - 2023 al sig. .. di svolgere attività di preparatore atletico con la SSD Avezzano Calcio a r. l., nonostante fosse già tesserato come allenatore con la società ASD Tagliacozzo 1923 ed in assenza della qualifica di Preparatore Atletico prescritta dall’art. 29 del Regolamento Settore Tecnico”. Ammenda di € 900,00 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 004/TFN - SD del 5 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27692/505pf22- 23/GC/GR/ff del 17 maggio 2023, depositato il 18 maggio 2023, nei confronti dei sigg.ri F.T.V., M.A.P., D.G., nonché nei confronti della società ASD Atletico Milano Dragons - Reg. Prot. 184/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS rispondono della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 44 del Regolamento della LND vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38, comma 1, delle NOIF coloro che hanno consentito all’allenatore ancorché non tesserato di svolgere i compiti di allenatore della 1° squadra della società. Ne consegue inibizione di giorni 80 al presidente. Mesi 2 di inibizione al presidente di fatto della società. Mesi 1 e giorni 10 di squalifica all’allenatore. Ammenda die 400,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 002/TFN - SD del 5 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 29058/554pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti del sig. G.E. e della società USD Summania - Reg. Prot. 192/TFN-SD

Massima: Prosciolto il presidente dall’accusa di violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, perchè avrebbe consentito e comunque non impedito al sig. …. – allenatore tesserato per la società USD Summania - di svolgere durante la sportiva stagione 2022-2023 e fino al mese di novembre 2022 l’attività di allenatore anche in favore della squadra della società GSD Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, consentendo e non impedendo al sig. …. di svolgere di fatto l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva”… Il proscioglimento del sig. E. trova pieno conforto nelle carte processuali in quanto, dalle stesse, non è dato trarre il seppur minimo indizio che possa far supporre che lo stesso fosse a conoscenza dell’attività che il sig. P. svolgeva nell’interesse della società GSD Telemar San Paolo Ariston in orari che non lo vedevano impegnato come allenatore della società USD Summania. Peraltro fra Piovene Rocchette, sede della Summania e Vicenza, sede delle Telemar San Paolo vi è una distanza superiore a 35 Km. Ne consegue che il Presidente della società USD Summania, in assenza di qualsivoglia elemento di senso contrario, non può essere chiamato a rispondere dell’attività posta in essere dal P.al di fuori dell’ambito della società da lui presieduta. Poiché, al contrario, dagli elementi acquisiti dalla Procura Federale, appare fuor di dubbio che il sig. P. svolgesse la doppia attività che gli è stata contestata, peraltro dallo stesso ammessa nella memoria del 4 maggio 2023 depositata successivamente alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, la società USD Summania deve rispondere del comportamento di questi per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS ed è sanzionata con l’ammenda di € 150,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 213/TFN - SD del 27 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. . 29118/579pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti del sig. G.A. e della società ASD Tagliacozzo 1923 + altri - Reg. Prot. 194/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38, comma 1 delle NOIF per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Tagliacozzo 1923, omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore sig. …., nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di collaboratore della prima squadra in assenza di tesseramento, per quanto concerne il periodo compreso tra agosto 2022 e l’11 gennaio 2023; violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 40 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e degli artt. 23 comma 1 e 2, 38 comma 4 delle NOIF, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Tagliacozzo 1923, consentito, o comunque non impedito, nel corso della stagione 2022 – 2023 al sig. …. di svolgere attività di preparatore atletico con la SSD Avezzano Calcio ARL - circostanza conosciuta o comunque conoscibile con l’ordinaria diligenza dal sig. …. - nonostante fosse già tesserato come allenatore con la società ASD Tagliacozzo 1923 ed in assenza della qualifica di Preparatore Atletico prescritta dall’art. 29 del Regolamento Settore Tecnico; Ammenda di € 600,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 211/TFN - SD del 27 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 29058/554pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti del sig. A.P. + altri - Reg. Prot. 192/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS l’allenatore è sanzionato con mesi 4 di squalifica per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli art. 23 comma 2 e 38 comma 1 delle NOIF, e dagli art. 33 comma 1, 39 comma 1 lett. Fd) e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2022 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Giovanile e Scolastico Sezione 2), per avere lo stesso svolto dal mese di giugno e durante la stagione sportiva 2022-2023 fino al mese di novembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra della società GSD Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, pur non essendo tesserato per la predetta società; nonché per aver svolto - benché tesserato come allenatore per la società USD Summania dal 19 settembre 2022 – durante la stagione 2022-2023 e sino al mese di novembre attività di allenatore in favore della squadra della società GSD Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0102/CFA del 12 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n.148/TFNSD-2022-2023 del 04/04/2023

Impugnazione – istanza–  Sig. R.G./Procura Federale

Massima: Ridotta da 6 a 2 mesi la squalifica all’allenatore ovvero al soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in poi C.G.S.), all’interno e nell’interesse della Società S.S.D. Assisi Subasio, oggi A.S.D. Spoleto, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (d’ora in poi, N.O.I.F.) per avere il predetto, in assenza di tesseramento, svolto nella stagione sportiva 2020-2021 l’attività di allenatore in favore della prima squadra della società S.S.D. Assisi Subasio, oggi A.S.D. Spoleto, partecipante al campionato di Eccellenza….La Corte rileva in via preliminare che rispettivamente, ai sensi dell’art. 33, comma 1, e dell’art.37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività” e “I Tecnici inquadrati nell’albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali” e, ai sensi dell’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”. Nel caso, invece, del tesseramento dei calciatori e delle calciatrici, l’art.39, comma 1, N.O.I.F. specifica che “I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine”…..Quanto alla conseguente determinazione della sanzione da irrogare a carico del reclamante, la Corte osserva che, in considerazione del concreto svolgersi della vicenda in fatto, per come innanzi ricostruita, la sanzione – in accoglimento del terzo motivo di reclamo - va rideterminata mediante riduzione della squalifica inflitta al reclamante a mesi 2 (due). E ciò anche in relazione alla circostanza che il Campionato di Eccellenza Umbra 2020-2021 veniva dapprima sospeso, dopo una sola giornata di gara, come da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Umbria n.50 del 23/10/2020 fino al giorno 05/03/2021 (a seguito di proroga) e poi definitivamente interrotto con Comunicato Ufficiale n.89 del 15/03/2021, in ossequio alle linee guida della Lega Nazionale Dilettanti per la ripresa dei campionati di Eccellenza approvate dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 05/03/2021.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 207/TFN - SD del 22 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27251/489 pfi 22-23 /PM/mf del 12 maggio 2023 nei confronti del sig. D.B.G. + altri - Reg. Prot. 178/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, e comunque non impedito, che i tecnici sigg.ri …., su indicazione del sig. ….. che svolgeva funzioni di responsabile del settore giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato, prendessero dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri …., consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 e fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’ art. 37, comma 1, delle NOIF, dall’art. 39, lett. f.c), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, per aver consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2022– 2023 al sig. ….. di svolgere le funzioni di responsabile del Settore Giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 pur non essendo tesserato per tale società e nonostante fosse privo della qualifica di allenatore abilitato dal Settore Tecnico; Mesi 8 di inibizione a colui che all’epoca dei fatti era soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società per la violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver chiesto ed ottenuto che i tecnici sigg.ri ….., assumessero provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori sigg.ri …., consistiti nella mancata convocazione alle gare ufficiali della compagine sportiva “Juniores” del Manfredonia Calcio 1939 dal 10 dicembre 2022 fino al 6 gennaio 2023, per avere i predetti calciatori mentre erano negli spogliatoi, alla fine della gara disputata in data 7.12.2022 tra le squadre della Manfredonia Calcio 1939 e della Nuova Daunia Foggia 1949 valevole per il campionato juniores regionali under 19, scattato una fotografia nella quale gli stessi indossavano una maglia con su scritto ”BASTA BUGIE VOGLIAMO IL MIRAMARE” e per averla pubblicata sulla pagina social “GRADINATA EST MANFREDONIA”; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 1, delle NOIF, dall’art. 39, lett. f.c), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 Regolamento del Settore Giovanile Scolastico, per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2022– 2023 le funzioni di responsabile del Settore Giovanile della società SSDARL Manfredonia Calcio 1939 senza essere tesserato per tale società e nonostante fosse privo della qualifica di allenatore abilitato dal Settore Tecnico. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5000,00  mentre sono stati prosciolti gli altri deferiti

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 206/TFN - SD del 22 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 28464/384 pf22-23/pm/GR/RN del 24maggio 2023, depositato il 25 maggio 2023, nei confronti dei sig.ri V.C., F.S., R.S., G.S. e della società Besana ASD Fortitudo- Reg. Prot. 190/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 5 e giorni 10 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle NOIF e dall’art. 47 del Regolamento della LND, nonché dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, omesso di tesserare e di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, ad un tecnico in possesso dell’abilitazione idonea per tale competizione; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere attribuito nel periodo dall’1.7.2022 quantomeno fino al 13.3.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, al sig. Felice Squitieri, tecnico abilitato come “Allenatore Uefa b”, senza tesserarlo; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso sig. Felice Squitieri assumesse la qualifica ed i compiti di allenatore delle squadre schierate dalla società Besana ASD Fortitudo, inserito nelle distinte di gara, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza: ….; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle NOIF, nonché dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel periodo dall’1.7.2022 quantomeno fino al 13.3.2023, attribuito al sig. …. il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle NOIF, nonché dall’art. 39 del regolamento del Settore Tecnico, per avere attribuito al sig. …. nel periodo dall’1.7.2022 quantomeno fino al 13.3.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società rappresentata, militante nel campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza, nonostante lo stesso fosse in possesso della qualifica di “Allenatore Uefa C”, e dunque di un’abilitazione non idonea a tale competizione; nonché per aver attribuito allo stesso sig. Gioele Sala il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda, inserito in distinta di gara, nonostante lo stesso fosse sprovvisto dell’abilitazione idonea alla categoria, quantomeno in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Monza: …; Il dirigente accompagnatore che ha sottoscritto le distinte di gara è sanzionato con l’inibizione di mesi 4, mentre gli allenatori con mesi 4 di squalifica e la società con l’ammenda di € 667,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 205/TFN - SD del 22 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27349/486 pf22-23/GC/GR/ff del 12 maggio 2023, depositato il 15 maggio 2023, nei confronti dei sig. G.P. e della società Montottone Grottese ASD - Reg. Prot. 183/TFN-SD

Massima: Prosciolto per mancanza di prove il presidente dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 36, comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. …., soggetto tesserato come calciatore per la società Montottone Grottese ASD, di svolgere durante la stagione sportiva 2022-2023 l’attività di allenatore dei portieri delle squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società AFC Fermo, società per la quale non era tesserato e non aveva titolo per farlo; Anche il calciatore va prosciolto. Gli altri deferiti hanno patteggiato…Alla luce delle emergenze istruttorie, il Tribunale ritiene che debba essere pronunciato il proscioglimento dei deferiti. È del tutto evidente, infatti, la loro completa estraneità ai fatti di cui è causa. È accertato, ed è stato ammesso dal diretto interessato, che … abbia in alcune occasioni svolto l’attività di allenatore dei portieri delle squadre delle categorie Giovanissimi e Allievi della Società AFC Fermo, pur essendo tesserato quale portiere della società Montottone Grottese. È incontestato, infatti, che su richiesta di …., dirigente dell’AFC Fermo, e dello stesso Presidente di quest’ultima società, …., per asserite ragioni di cortesia ed amicizia, abbia talora sostituito lo stesso …i nell’attività, abitualmente svolta da quest’ultimo, seppure sine titulo, di allenatore dei portieri della squadra Allievi e giovanissimi. Di tali comportamenti non può tuttavia chiamarsi a rispondere il Presidente della società Montottone Grottese, …., né la medesima società per la sola circostanza che …. era ad essa tesserato. I deferiti hanno infatti affermato di non essere al corrente di tali attività esterne del loro tesserato di cui dunque, anche in base ai principi della responsabilità oggettiva della società e del suo rappresentante per i fatti commessi dai tesserati, essi non potrebbero rispondere. Rileva il Tribunale che, in effetti, non è emerso dall’istruttoria alcun elemento che possa ricondurre l’attività svolta da …. presso la AFC Fermo alla sfera della Montottone Grottese e del suo Presidente né alcun elemento che possa far anche solo presumere una loro conoscenza di tali condotte. In tali termini, è evidente che non può essere ascritta a …. e alla società di cui è Presidente alcuna forma di responsabilità per i fatti contestati. Onde evitare la configurazione di ipotesi di pura responsabilità di posizione (ammissibili, a tutto voler concedere, solo in alcune peculiari fattispecie di illecito civilistico) è necessario, infatti, che le violazioni delle norme dell’ordinamento federale da parte di tesserati ed esponenti di un società, siano imputabili al legale rappresentante della medesima società in ragione della conoscenza o, quanto meno, della colpevole ignoranza dei fatti e delle circostanze costitutive dell’illecito da parte del medesimo rappresentante; in assenza di tale coefficiente minimo di imputazione soggettiva non è, infatti, configurabile la violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti dall’assunzione della funzione di Presidente e rappresentante legale della compagine sociale (cfr. CFA, decisione n. 63/CFA/2021-2022; TFN, decisione n. 121/TFNSD-2022-2023). Nel caso di specie non possono addebitarsi al Presidente della Montottone Grottese neanche ipotetiche carenze di tipo organizzativo, essendo evidente che i fatti imputati al …sono frutto, in base agli elementi istruttori raccolti, di una sua iniziativa strettamente personale, non ascrivibile, sotto alcun profilo, alla violazione di obblighi di garanzia da parte dell’incolpato nella sua qualità di Presidente della squadra. In definitiva, in base agli esiti dell’attività di indagine compiuta dall’organo inquirente, non emerge alcun indizio, e neanche alcuna credibile dichiarazione o chiamata in causa, comprovante la responsabilità dell’incolpato Presidente della società Montottone Grottese per i fatti la cui commissione è stata addebitata, in via diretta, a …

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 203/TFN - SD del 16 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27030/332pf22-23/GC/GR/ff del 10 maggio 2023 depositato l’11 maggio 2023 nei confronti del sig. S.M. - Reg. Prot. 177/TFN-SD

Massima: Mesi 9 di inibizione a colui che all’epoca dei fatti era soggetto non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società Ares Team SSD A RL e della SSDARL R.D. Internapoli Kennedy, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF. per avere lo stesso - pur essendo privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società Ares Team – svolto sino al 11 dicembre 2022, il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18 della squadra della società Ares Team SSD ARL sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare Ares Team – Puteolana 1909, del 24 ottobre 2022 e Ares Team – Gladiator 1924 del 10 dicembre 2022 valide per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; nonché ancora per aver svolto dal 19 dicembre 2022 - pur essendo privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società SSDARL RD Internapoli Kennedy - l’attività di allenatore della squadra della Categoria Allievi Regionali Under 18 della società SSDARL R.D. Internapoli Kennedy sia durante gli allenamenti sia in occasione delle gare: Internapoli Kennedy – GT 10 Palla al Centro del 19 dicembre 2022, Internapoli Kennedy – Atletico Marano del 9 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Pro Vives Calcio del 15 gennaio 2023, Real Forio – Internapoli Kennedy del 22 gennaio 2023, Internapoli Kennedy – Gladiator del 29 gennaio 2023 e Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12 febbraio 2023 tutte valevoli per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 199/TFN - SD del 14 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27171/660 pf 22-23/GC/CAMS/ep dell’11 maggio 2023, depositato il 12 maggio 2023, nei confronti del sig. R.P. e della società Pomigliano Calcio Femminile - Reg. Prot. 180/TFN-SD

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 12 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 23 delle N.O.I.F., per aver omesso di tesserare entro il 30.09.2022 almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle categorie giovanili di cui al par. 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2, lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27.04.2022, contravvenendo anche all’impegno assunto con apposita dichiarazione in sede di ammissione al Campionato di Serie A femminile. La società è sanzionata con l’ammenda di € 20.000,00 a titolo di responsabilità diretta…La doppia omissione, unitamente al comportamento tenuto dal Sig. …. che non ha collaborato in alcun modo all’accertamento dei fatti contestati e si è rifiutato di sottoscrivere il verbale di audizione del 27 marzo 2023, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustifica la condanna a mesi 12 (dodici) di inibizione per il deferito. La società Pomigliano Calcio Femminile Srl, risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con euro 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda, in ragione del duplice inadempimento e dei minimi edittali previsti espressamente dalla disposizione violata.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 198/TFN - SD del 13 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27349/486 pf22-23/GC/GR/ff del 12 maggio 2023, depositato il 15 maggio 2023, nei confronti del sig. D.R. + altri - Reg. Prot. 183/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 5 e giorni 10 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 27 commi 1 e 2 e all’art. 39 comma 1 lett. Hc) del Regolamento del Settore Tecnico e al Comunicato Ufficiale n. 33 Stagione Sportiva 2022-2023 del Settore Tecnico per avere consentito e comunque non impedito al sig. …. – soggetto non abilitato, privo della idonea qualifica e non iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società AFC Fermo – durante la stagione sportiva 2022-2023 di svolgere di fatto l’attività di allenatore dei portieri della squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società AFC Fermo al posto di un allenatore dei portieri abilitato di cui la società non si è dotata; nonché per aver consentito e comunque non impedito al Sig. …..i – il quale benché tesserato come calciatore per la società Montottone Grottese ASD ma iscritto all’Albo del Settore tecnico ed in possesso della qualifica di allenatore dei portieri dilettanti – di svolgere in assenza del sig. …. l’attività di allenatore dei portieri della squadre delle categorie Giovanissimi ed Allievi della Società AFC Fermo. Medesima sanzione è inflitta al dirigente accompagnatore, mentre il calciatore è sanzionato con mesi 2 di squalifica e la società con l’ammenda di € 534,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 193/TFN - SD del 7 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27030/332pf22-23/GC/GR/ff del 10 maggio 2023, depositato l’11 maggio 2023, nei confronti della sig.ra E.I. + altri - Reg. Prot. 177/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il lega rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 5 e giorni 10 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1 e 38 comma 1, delle NOIF, dall’art. 35 comma 1 e dall’art. 39 comma 1 lettera Fd) del regolamento del Settore Tecnico, per avere la stessa - quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Ares Team SSD a RL - omesso di provvedere, per la stagione sportiva 2022-2023, al regolare tesseramento di un allenatore abilitato per la conduzione della squadra della società Ares Team SSD a RL al campionato Allievi Regionali Under 18, nonché per aver affidato la conduzione della squadra ed aver consentito e comunque non impedito, che il sig. … - soggetto privo di ogni abilitazione del Settore Tecnico e non tesserato per la società Ares Team - svolgesse sino all’11 dicembre 2022 il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18, sia durante gli allenamenti sia in occasione delle seguenti gare ufficiali: Ares Team – Puteolana 1909, del 24 ottobre 2022 e Ares Team – Gladiator 1924 del 10 dicembre 2022 valide per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; nonché ancora per aver affidato la conduzione della squadra ed aver consentito e comunque non impedito, che il sig. …. – iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente accompagnatore per la società Ares Team SSD a RL - svolgesse il ruolo di allenatore della Categoria Allievi Regionali Under 18 sia durante gli allenamenti sia in occasione delle seguenti gare ufficiali: Ares Team – GT 10 Palla al Centro del 6 novembre 2022; Campania Puteolana – Ares Team del 12 novembre 2022, Atletico Marano – Ares Team del 20 novembre 2022, Ares Team – Pro Vives Calcio del 26 novembre 2022 e Ares Team – RD Internapoli Kennedy del 20 dicembre 2022 tutte valevoli per il Campionato Categoria Allievi Regionali Under 18 – Girone B; nonché per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Pasquale Festa nella stagione sportiva 2022-2023, benché iscritto ai ruoli del settore tecnico, di tesserarsi quale Dirigente Accompagnatore in favore della società Ares Team SSD a RL senza chiedere e ottenere la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico. Per i fatti sopra descritti gli allenatori sono sanzionati con la squalifica per mesi 4, mentre la società con l’ammenda di € 800,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 187/TFN - SD del 26 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 25243/423 pf22-23/GC/GR/ff del 19 aprile 2023, depositato il 20 aprile 2023, nei confronti dei sigg.ri C.P. e M.M., nonché nei confronti della società ASD Aquilotti - Reg. Prot. 160/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione all’allenatore dei portieri  per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 2 delle NOIF, nonché degli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver, nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022, svolto attività di supervisore dei portieri e di allenatore dei portieri in favore della società ASD Aquilotti, in pendenza di tesseramento con la società Paganese Calcio 1926 Srl, nonché per aver, nella stagione sportiva 2022-2023, svolto attività di allenatore dei portieri in favore della società ASD Aquilotti, in pendenza di esonero dalla società SS Turris Calcio Srl.”. Mesi 3 di inibizione anche all’allora legale rapp.te per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Carlo Pagliarulo di svolgere, nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022, attività di supervisore dei portieri e di allenatore dei portieri in favore della società ASD Aquilotti, in pendenza di tesseramento con la società Paganese Calcio 1926 Srl e di svolgere, nella stagione sportiva 2022-2023, attività di allenatore dei portieri in favore della società ASD Aquilotti, in pendenza di esonero dalla società SS Turris Calcio Srl.”. Ammenda di € 600,00 alla società  ASD Aquilotti “a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva…

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC, rubricato preclusioni e sanzioni, “i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l’associazione di categoria riconosciuta dalla FIGC o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla FIGC nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 32”.Dal materiale fotografico, video e web assunto dalla Procura Federale emerge con chiarezza che il sig. …., in modo continuativo, ha svolto attività di allenamento dei portieri in favore dell’ASD Aquilotti seppur nel medesimo periodo era tesserato presso altre società sportive.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0104/CFA del 16 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0147/TFNSD-2022-2023, del 4 aprile 2023

Impugnazione – istanza–  sigg.ri N.A. –P.P.-F.c. Pro Vercelli 1892 S.r.l./Procura Federale

Massima: Rigettati i reclami e confermata la decisione del TFN che ha sanzionato i deferiti 1) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 37, comma 1, 16, comma 1 e 17, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nella corrente stagione sportiva, seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, di fatto svolto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico; 2) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per aver, nella corrente stagione sportiva, affidato al sig. …, seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, il compito di svolgere di fatto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico; 3) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, per aver, nella corrente stagione sportiva, consentito o comunque non impedito al sig. …., seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, di svolgere di fatto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico…il Tribunale è pervenuto sulla scorta di “plurimi elementi” ed in forza del generale criterio interpretativo che deve seguire il Giudice sportivo in sede di accertamento di illeciti disciplinari, secondo cui “Nel procedimento disciplinare sportivo, per ritenere ed affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come richiesto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016). Tale è anche l'orientamento del Collegio di garanzia dello sport secondo cui (Sezioni Unite n. 63/2018) la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi.” (ex multis, Corte Federale di Appello, Stagione 2020-2021, n. 14/CFA/2020-2021/A). Ed infatti, “Mentre in passato si riteneva che affinché potesse configurarsi un illecito sportivo, occorreva che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, le decisioni più recenti ritengono che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, CU n.47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c/ FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito” ( cfr TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e SS Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte di giustizia federale, 20 agosto 2012, CU n. 031/CGF del 23.8.2012 ). (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016). ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e SS Juve Stabia c/FIGC con il quale è stato pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte di giustizia federale, 20 agosto 2012, CU n. 031/CGF del 23.8.2012). (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016). ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e SS Juve Stabia c/FIGC con il quale è stato pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte di giustizia federale, 20 agosto 2012, CU n. 031/CGF del 23.8.2012). (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016)” (Corte Federale d’Appello, Stagione 2020-2021, n. 19/CFA/2020-2021/F)

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 167/TFN - SD del 2 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 23103/370pf22-23/GC/GR/ff del 28 marzo 2023, depositato il 29 marzo 2023, nei confronti dei sigg.ri E.G. e M.S., nonché nei confronti della società USD Summania - Reg. Prot. 149/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 39, let. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver fatto svolgere l’attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria “Under 15” dell’USD Summania, a decorrere da luglio 2022, ad un tecnico abilitato “Allenatore UEFA B”, il sig. …., senza tesserarlo per la predetta società, da luglio 2022 fino al 18 settembre 2022, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Città di Bassano - Summania del 18 settembre 2022, valevole per il Campionato Under 15 Regionali - CR Veneto, senza che lo stesso fosse ancora tesserato per la propria società, in quanto il tesseramento del …. è avvenuto in data successiva, ossia il 19 settembre 2022. Giorni 15 di inibizione al dirigente che ha sottoscritto la distinte di gara. Ammenda di € 400,00 alla società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 162/TFN - SD del 21 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 21762/301pf22-23/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti del sig. M.N. - Reg. Prot. 141/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di squalifica all’allenatore in possesso della qualifica UEFA C dal mese di aprile 2022, tesserato in occasione delle stagioni sportive 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, rispettivamente con le società ASD Academy Pescantinasettimo con la qualifica di Dirigente (stagione sportiva 2020-2021), Pol. Team San Lorenzo P. ASD con la qualifica di Dirigente (stagione sportiva 2021-2022) e ASD Caprino con la qualifica di Collaboratore del Settore Giovanile (stagione sportiva 2022-2023), per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri di lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 comma 1 e 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nelle circostanze temporali suindicate, l’attività di allenatore della prima squadra in favore delle predette società, militanti nel campionato di II° categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico fino al mese di marzo 2022 e tesseramento a tal titolo, nonché privo di deroga da parte del Comitato Regionale Veneto per la stagione sportiva 2022/2023

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 161/TFN - SD del 21 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 21586/289pf22- 23/GC/GR/ff del 13 marzo 2023, depositato il 15 marzo 2023, nei confronti del sig. P.P. e della società FBC.D. Varedo - Reg. Prot. 139/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al presidente per  la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, lett. Ib), del Regolamento del Settore Tecnico per non aver verificato i requisiti posseduti dal sig. R. e, di conseguenza, per aver consentito o, comunque, non impedito allo stesso sig. R., all’epoca dei fatti persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere nella stagione sportiva 2022 – 2023 l’attività di allenatore della prima squadra femminile della società FBC.D. Varedo, militante nel campionato Promozione femminile LND Lombardia - girone B. Ammenda di € 400,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva. Prosciolto, invece, il presidente dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o, comunque, non impedito all’allenatore sig. R., soggetto colpito da squalifica sino al 26 ottobre 2022 (C.U. n. 23 CR Lombardia del 29 settembre 2022), di presenziare, indebitamente, nella zona spogliatoi e nei pressi del campo di gioco in occasione della gara valevole per il campionato Promozione femminile LND Lombardia – girone B, tra Varedo – Femminile Tabiago, disputata in data 9 ottobre 2022 a Varedo (MB)…In ogni caso, non si ritiene che per tali fatti potrebbe ascriversi una responsabilità in capo al sig. P., nella sua qualità di Presidente della società, avendo egli dichiarato, senza smentita sul punto, di non aver presenziato alla partita in quanto impegnato in un viaggio all’estero. Ed invero, onde evitare forme di pura responsabilità di posizione (ammissibili, a tutto voler concedere, solo nell’ambito dell’illecito civilistico) è necessario che, in relazione a fatti da cui sia scaturita la violazione delle norme dell’ordinamento federale commessi da parte di esponenti della società, possa affermarsi, quale elemento minimo di imputazione della responsabilità disciplinare in capo al legale rappresentante della società, la conoscenza o, quanto meno, la colpevole ignoranza degli stessi fatti da parte di quest’ultimo, con conseguente violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti proprio dall’assunzione della funzione di Presidente della compagine sociale (cfr. CFA, decisione n. 63/CFA/2021-2022; TFN, decisione n. 121/TFNSD-2022-2023). Nel caso di specie non potrebbero mai addebitarsi al rappresentante della società neanche ipotetiche carenze di tipo organizzativo, essendo evidente che i fatti imputati al R., ove mai fossero stati provati, risulterebbero comunque frutto, in base agli elementi istruttori raccolti, di un’iniziativa strettamente personale dello stesso allenatore, non ascrivibile, sotto alcun profilo, alla violazione di obblighi di garanzia da parte dell’incolpato nella sua qualità di Presidente della squadra.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 160/TFN - SD del 20 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 23103/370pf22-23/GC/GR/ff del 28 marzo 2023, depositato il 29 marzo 2023, nei confronti del sig. P.A. + altri - Reg. Prot. 149/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS mesi 2 di squalifica all’Allenatore UEFA B, che all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’interesse della società, poi tesseratosi in qualità di Allenatore per la stessa società a decorrere dal 19 settembre 2022 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nei mesi di giugno e luglio 2022, ancora svincolato, attività di proselitismo nei confronti del giovane calciatore tesserato per la società ASD Union Torri per la stagione sportiva 2021-2022, sig. G., convincendolo a tesserarsi per la USD Summania (società presso la quale lo stesso P. si è poi trasferito in qualità di allenatore, con tesseramento a decorrere dal 19 settembre 2022) per la stagione sportiva 2022-2023, trasferimento poi effettivamente avvenuto, nonché nei confronti del giovane calciatore tesserato per la società ASD Union Torri per la stagione sportiva 2021-2022, sig. M., convincendolo a tesserarsi per la USD Summania, trasferimento poi non concretizzatosi; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto attività di Allenatore della squadra appartenenti alla categoria “Under 15 Regionale” dell’USD Summania, pur non essendo tesserato per la stessa società, da luglio 2022 fino al tesseramento avvenuto il 19 settembre 2022, nonché per avere lo stesso preso parte, in qualità di Allenatore, alla gara Città di Bassano - Summania del 18 settembre 2022, valevole per il Campionato Under 15 Regionali - CR Veneto, senza essere ancora tesserato per la USD Summania, in quanto il tesseramento è avvenuto in data successiva ossia il 19 settembre 2022

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 153/TFN - SD del 13 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 21762/301pf22-23/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti dei sigg.ri M.N. e N.R., nonché nei confronti della società ASD Academy Pescantinasettimo - Reg. Prot. 141/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 2 di inibizione all’allenatore in possesso della qualifica UEFA C per la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 comma 1 e 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nelle circostanze temporali suindicate, l’attività di allenatore della prima squadra in favore delle società, militanti nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico fino al mese di marzo 2022 e tesseramento a tal titolo, nonché privo di deroga da parte del Comitato Regionale Veneto per la stagione sportiva 2022/2023. Ammenda di € 200,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 152/TFN - SD del 07 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 21763/832pf21-22/GC/GR/ff, del 15 marzo 2023, depositato il 16.03.2023, nei confronti della società ASD Academy Rossano - Reg. Prot. 140/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 800,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS alla società per le violazioni ascritte al proprio allenatore e commissario dotato di poteri di rappresentanza, ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. …. – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. M., l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022…

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 151/TFN - SD del 07 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022, depositato il 17 novembre 2022 nei confronti del sig. R.R. - Reg. Prot. 85/TFN-SD

Massima: Mesi 10 di squalifica all’allenatore UEFA B non tesserato all’epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano,  per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. …. – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. M., l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022…Infatti, per un verso, l’art. 38 comma 1 delle NOIF prevede che: “1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”, e per altro verso, l’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico prevede che “I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”, con la conseguenza che l’ammissione del deferito di essere stato a conoscenza che il sig. M. svolgesse attività per la società ASD Academy Rossano pur non essendo tesserato con tale società essendo viceversa tesserato come allenatore per la ASD Rossanese, ha indubbia rilevanza comprovante l’illecito contestatogli consistente nella violazione dei principi di lealtà previsti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed  all’art. 38 comma 1 delle NOIF…Quanto alla contestazione della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico - secondo cui : “1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività” - risulta per tabulas che il sig. R. pur essendo iscritto all’Albo dei Tecnici non ha chiesto la sospensione di tale iscrizione al fine di ricoprire la carica di commissario della Academy Rossano. Pertanto, sussiste anche la violazione dell’art. 35 citato. Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, la gravità dei fatti contestati, aventi ad oggetto, fra le altre cose, l’espletamento di un obbligo correlato alla propria specifica posizione (la mancata richiesta di sospensione dell’iscrizione), la cui violazione appare idonea ad infrangere il vincolo di fiducia che lega il tesserato alla Federazione sportiva, induce il Tribunale a ritenere congrua la più grave pena di cui al dispositivo rispetto alla richiesta formulata dalla Procura Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 148/TFN - SD del 04 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 19913/209pf22-23/GC/GR/ff depositato il 28 febbraio 2023, nei confronti dei sigg.ri V.M., R.G. e della società ASD Spoleto - Reg. Prot. 130/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di squalifica all’allenatore UEFA A, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società SSD Assisi Subasio oggi ASD Spoleto, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed art. 38 comma 1 delle NOIF per avere lo stesso, in assenza di tesseramento, svolto nella stagione sportiva 2020-2021 l’attività di allenatore in favore della prima squadra della società SSD Assisi Subasio, oggi ASD Spoleto, partecipante al campionato di Eccellenza. Per tali fatti mesi 6 di inibizione al presidente ed € 600,00 di ammenda alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 147/TFN - SD del 04 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 18596/206pf22-23/GC/GR/ff del 9 febbraio 2023, depositato il 10 febbraio 2023, nei confronti dei sigg.ri A.N., A.C., P.P. e della società FC Pro Vercelli 1892 Srl - Reg. Prot. 123/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di squalifica a colui che è iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (UEFA B cod.112.006), nonché tesserato come “Collaboratore tecnico” per la stagione sportiva 2022-23 dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 37, comma 1, 16, comma 1 e 17, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nella corrente stagione sportiva, seppur formalmente tesserato come Collaboratore tecnico dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, di fatto svolto le mansioni di Preparatore atletico, anche in occasione delle gare, in difetto di specifica abilitazione da parte del Settore Tecnico. Per tali fatti mesi 6 di inibizione al presidente ed € 1.200,00 di ammenda alla società. Prosciolto invece il Direttore Sportivo in quanto è d’uopo osservare che, secondo il comma 2 dell’art. 1 del Regolamento dell’elenco speciale dei Direttori Sportivi, a tali soggetti è demandato di svolgere “… per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C.”. Potrebbe, dunque, sostenersi che nell’ambito delle “attività concernenti l’assetto organizzativo ... della Società” possa competere al Direttore Sportivo, oltre alla “gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici” anche la possibilità di conferire specifici incarichi o funzioni tecniche all’interno del sodalizio sportivo ai soggetti menzionati dalla norma, al di là delle loro proprie qualifiche.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 145/TFN - SD del 31 Marzo 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 19427/223pf22-23/GC/GR/ff del 21 febbraio 2023, depositato il 22 febbraio 2023, nei confronti dei sigg.ri G.F., G.B.C. e della società ASD Praese 1945 - Reg. Prot. 127/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di squalifica allenatore di base categoria esordienti per la Società ASD Praese 1945, cod. 55.947, per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 94, comma 1 delle NOIF, per aver concordato, nella stagione sportiva 2021-2022, un compenso economico mensile di € 500,00 con la società ASD Praese 1945, a fronte di un accordo ufficiale con la predetta società che prevedeva l’accettazione dell’incarico a titolo gratuito. Per tali fatti, mesi 3 di inibizione al Presidente ed € 600,00 di ammenda alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 144/TFN - SD del 31 Marzo 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 19412/239pf22-23/GC/GR/ff del 21 febbraio 2023, depositato il 22 febbraio 2023, nei confronti del sig. M.Q. - Reg. Prot. 128/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di squalifica allenatore UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, per  la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e agli art. 33 comma 1, 37 comma 1 e 39 lettera G) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto l’attività di allenatore della squadra appartenente alla categoria "primi calci" dell’ASD SG City Nova FC, ora FC San Giuliano City Srl, nella stagione sportiva 20212022, pur non essendo tesserato per la stessa società.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0083/CFA del 22 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare, n 0125/TFNSD-2022-2023, depositata in data 8 febbraio 2023

Impugnazione – istanza:  – Procuratore Federale- L.G.-D.B.-ASD Costalunga

Massima: Per mancanza di prove è stato rigettato il reclamo della procura federale e confermata la decisione del TFN che ha prosciolto l’allenatore (sanzionato per altre contestazioni) dalla contestata violazione  di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore tecnico, per avere, nel mese di luglio 2022, posto in essere un’attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il giovane calciatore … al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Costalunga…Il deferimento all’esame delle Sezioni unite concerne la violazione dell’art. 40 del Regolamento del settore tecnico, nella parte in cui, al comma terzo, dispone che “Ai Tecnici inquadrati nell’Albo del Settore tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività̀ collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società̀ di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.”. La norma vieta ai tecnici di porre in essere attività di proselitismo volte ad orientare le scelte di tesseramento dei calciatori e la sua ratio risiede nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, tra soggetti che operano nell’ordinamento federale. Né sembra estranea alla ratio la finalità di protezione della libertà dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte del personale tecnico in ragione della relazione di fiducia che, normalmente, caratterizza il rapporto tra atleta e allenatore. La giurisprudenza federale non ha avuto finora l’occasione di precisare i contorni dell’attività di proselitismo, ossia di evidenziare quali caratteri debba rivestire la condotta per integrare la violazione del divieto. La decisione del TFN sembra incline a ritenere necessaria “quantomeno l’esistenza di pressioni esercitate sul calciatore oggetto di attenzione” ed anche che “un’eventuale attività di convincimento svolta… nei confronti di un solo tesserato” non possa considerarsi sufficiente a integrare l’ipotesi di esercizio dell’attività di proselitismo. Il reclamo proposto dalla Procura federale contesta che detti caratteri debbano ritenersi essenziali per concretizzare il comportamento vietato, dovendo a tal fine ritenersi sufficiente un’attività non necessariamente esercitata sotto forma di pressione, purché diretta al convincimento anche nei confronti di un solo tesserato. Tanto premesso, sarebbe un errore di prospettiva, ad avviso del Collegio, pretendere di pervenire a una nozione astratta di “proselitismo”, valevole per ogni tipo di illecito disciplinare. Il carattere speciale e peculiare dell’illecito disciplinare non ammette una siffatta impostazione, atteso che la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, C.G.S., con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva (in tal senso cfr. decisione n. 8/CFA/2022-2023; n. 12/CFA/2021-2022). Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. In tale prospettiva, alla luce di un’ovvia esigenza di coerenza sistematica, non sembra esercizio sterile rinvenire un minimo comune denominatore delle diverse condotte rilevanti, pur tenendo conto che ogni condotta di “proselitismo” presenta dei connotati peculiari, in ragione della particolare natura e struttura di questa speciale forma di illecito disciplinare. In prima approssimazione, i confini del divieto possono trovare delimitazione nella cornice delle condotte che la norma consente agli allenatori di porre in essere, contrassegnate dall’esercizio di un’attività di consulenza esclusivamente tecnica. E’ ben comprensibile che, nel comporre l’organico di una squadra che si immagina competitiva, l’allenatore possa indicare le personalità e le qualità tecniche e fisiche che, a suo parere, meglio si adattino nei sing li ruoli al modulo di gioco prescelto o che possano garantire maggiore armonia e tenuta al collettivo. La norma in esame iscrive in questa attività di “consulenza” il perimetro delle attività lecite che l’allenatore può espletare nella selezione degli atleti. Nemmeno presenta particolari difficoltà ermeneutiche la definizione del divieto di trattare direttamente o indirettamente il trasferimento dei calciatori, trattandosi di condotta che impatta frontalmente con il principio di separazione tra attività tecnica e attività amministrativa, quest’ultima riservata agli organi direttivi della società sportiva sui quali ricade la responsabilità di una gestione oculata delle risorse economiche e che dunque devono poter esercitare in autonomia le scelte necessarie, senza essere vincolati a recepire il contenuto di trattative condotte con qualsivoglia modalità tra allenatore e calciatore. Maggiore complessità riveste la demarcazione del divieto di svolgere attività̀ collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori, anche in ragione della genericità della formulazione, come tale non adatta a configurare con la necessaria precisione il formante dell’illecito disciplinare e, nella sua ampiezza, astrattamente idonea a ricomprendere anche condotte lecite, quali quelle ispirate da ragioni di carattere esclusivamente tecnico cui possa comunque ascriversi un contributo causale nel trasferimento dell’atleta (si pensi al caso di un calciatore costantemente non impiegato o le cui prestazioni formino oggetto di continue reprimende, tanto da indurlo a cambiare casacca). Al riguardo, la Corte osserva che, ai fini in discorso, un utile canone interpretativo possa essere offerto dall’ancoraggio ai principi generali in tema di valutazione dell’illecito disciplinare, in relazione al quale viene chiesta e adottata una sanzione. E, a questo proposito, vale ricordare che l’ordinamento sportivo impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l’osservanza dei principi etici, quali l’obbligo di lealtà, la correttezza e la probità, nonché l’adozione di una condotta rispondente alla dignità dell’attività sportiva. Al contempo, la condotta deve essere accertata in modo concreto e con riferimento a indici oggettivi e soggettivi, quali le circostanze e le modalità del fatto contestato. Ciò presuppone un minimo substrato di concretezza dell’attività svolta, di guisa che - ove tale substrato concreto manchi o non ne risulti la prova nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva - la condotta non può dirsi sussumibile nella fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo delineata dall'art. 40 del regolamento tecnico. In tale quadro, l’attività oggetto di contestazione deve consistere in condotte rilevanti sul piano della concreta incentivazione al trasferimento, senza che sia necessario, data la natura di illecito di pericolo, che esse inducano anche l’effettivo trasferimento o collocamento del calciatore. Deve, quindi, trattarsi di comportamenti, che anche senza assurgere al livello di “pressione” (se tale espressione sia intesa come esercizio di forza o di autorità), siano specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un’opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull’organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza. Ne discende che, per la configurabilità della condotta vietata di proselitismo, non è sufficiente una generica richiesta di informazioni sugli intendimenti del calciatore circa la sua futura attività sportiva, ma è necessaria l’effettiva pratica di atti inequivocamente diretti a fungere da attrazione nei confronti dell’interlocutore, e come tali idonei ad integrare il “minimum” comportamentale richiesto a tale fine. Perché possa dirsi perfezionata la condotta vietata di proselitismo, non è poi necessario che essa sia rivolta ad un numero indiscriminato di destinatari, ben potendo invece la stessa concretizzarsi anche nei confronti di un solo calciatore, fatto oggetto di attenzione in ragione delle sue particolari qualità tecniche, il cui trasferimento può alterare l’equilibrio della competizione e conferire un particolare vantaggio sportivo alla squadra di destinazione. Facendo applicazione di tali canoni interpretativi, deve escludersi che la condotta ascritta al G. superi il confine di liceità, per integrare gli estremi necessari alla configurabilità dell’illecito disciplinare di violazione del divieto di proselitismo.

Al riguardo occorre premettere che, com’è noto – secondo il costante orientamento giurisprudenziale - il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è revisto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA SU n. 034/2022; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/20212022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3)…Nella specie, il reclamo e il deferimento ipotizzano di rinvenire la prova di un’attività di convincimento nelle dichiarazioni rilasciate dal giovane calciatore … ai collaboratori della Procura in data 16 settembre 2022. In realtà, in tale occasione il calciatore ha negato di aver subito attività di proselitismo da parte del G., limitandosi a riferire dell’incontro avuto a fine luglio 2022, durante il quale il G. gli chiedeva quali fossero le sue intenzioni per la stagione sportiva seguente, informandolo dell’interessamento della ASD Costalunga alle sue prestazioni sportive e di avere a sua volta, nella stessa occasione, chiesto informazioni in merito all’impianto sportivo, al numero di portieri e alla presenza di una squadra juniores e, ottenutele, dichiarato di non essere interessato al trasferimento….Il materiale raccolto dalla Procura federale non supera lo stadio della semplice valutazione di probabilità e, quindi, non raggiunge un valore probatorio sufficiente ad appurare con ragionevole certezza la realizzazione dell’illecito disciplinare contestato al G…. Difettano, infatti, elementi che possano sorreggere l’ipotesi accusatoria, non essendo rinvenibili nelle prove offerte la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che la condotta del G. si sia sostanziata in un’opera di convincimento o di persuasione, non emergendo alcun elemento che possa anche solo lasciar supporre un simile tentativo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 139/TFN - SD del 9 Marzo 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 19586/256 pf22-23/GC/SA/ep del 22 febbraio 2023, depositato il 23 febbraio 2023, nei confronti deL sig. A.O. + altri - Reg. Prot. 129/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS i deferiti sono sanzionati con l’inibizione di mesi 4 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle NOIF, nonché dell’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e degli artt. art. 28 e 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. …., soggetto privo della necessaria abilitazione federale, di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Pordenone partecipante al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2021-2022 e al Campionato di Serie A2 nella stagione sportiva 2022-2023, utilizzando, in qualità di “prestanome”, gli allenatori sigg. ….. La società è sanzionata con l’ammenda di € 666,67

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 138/TFN - SD del 8 Marzo 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 17843/137pf22-23/GC/GR/ff del 1° febbraio 2023, depositato il 2 febbraio 2023, nei confronti del sig. C.Z. - Reg. Prot. 122/TFN-SD

Massima: Prosciolto il tecnico dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per non essersi presentato in data 8 febbraio 2022 presso il campo della società in costanza di tesseramento con la stessa, pur regolarmente convocato attraverso lettera raccomandata con la quale il tecnico veniva invitato a riprendere la funzione di primo allenatore della squadra... La convocazione per le ore 14:30 del giorno 8 febbraio 2022 risulta essere stata consegnata all’ufficio postale alle ore 16:13 del giorno precedente, vale a dire a meno di 24 ore dalla convocazione. La sua consegna, poi, risulta essere stata tentata una prima volta alle ore 12:01 dell’8 febbraio 2022, cioè a dire a poco più di due ore da quella prevista per la convocazione. Qualora la consegna si fosse concretizzata alle ore 12:01 del giorno 8 febbraio, la mancata adesione ad un invito praticamente ad horas avrebbe comunque potuto trovare agevole giustificazione. A maggior ragione, in presenza del ritiro del plico avvenuto il 18 febbraio 22, che ha di fatto impedito al convocando di aderire all’invito ivi contenuto, nessun addebito può essere ascritto al suo destinatario.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 128/TFN - SD del 13 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 16343/106pf22-23/GC/GR/ff del 17 gennaio 2023 nei confronti del sig. F.E. - Reg. Prot. 113/TFN-SD

Massima: Prosciolto l’allenatore dalla contestata violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione al C.U. n. 1 stagione sportiva 21-22 del SGS, art. 10.2, e al C.U. n. 1 stagione sportiva 22-23 del SGS, art. 10.2, per aver organizzato e gestito dal 14 giugno 2022 fino al 28 giugno 2022 l’evento “Open Day” organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e coinvolgendo negli allenamenti il calciatore ., tesserato con la Società SSD Petrarca Calcio a 5 di Padova in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l’adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra società…In relazione al primo capo di incolpazione, è evidente l’estraneità del deferito ai fatti di cui è causa. In particolare, assume rilevanza che nel corso delle indagini è stato appurato che dell'organizzazione degli Open Day presso la società SSDARL Calcio Padova C5 se ne sarebbe occupato in tutto e per tutto il Responsabile del Settore Giovanile F.; ciò è suffragato dalle stesse dichiarazioni rese da parte del tesserato coinvolto. Il Sig. F., infatti, si è assunto tutta la responsabilità nell'aver organizzato gli Open Day nel mese di giugno 2022, durante la stagione sportiva 2021-2022 ancora in corso e soprattutto coinvolgendo calciatori di altre società, tra cui in modo particolare Z., tesserato fino al 30 giugno 2022 con la società Petrarca Calcio a 5. Lo stesso, inoltre, ha dichiarato di non aver presentato nessuna richiesta di autorizzazione per l'organizzazione degli Open Day compiendo, cosi, una leggerezza per sua negligenza e dovuta soprattutto alla mancanza di conoscenza del comunicato ufficiale, aggiungendo, sempre in sede di audizione, come l'idea di organizzare e gestire gli Open Day sia stata frutto di propria iniziativa senza il coinvolgimento del suo Presidente e/o di altre figure dirigenziali….Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2021 FIGC-SGS riguardante gli open day prevede, infatti, che “ Il cosiddetto Open Day è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più Open Day, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato, utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato. Considerando il carattere puramente promozionale degli “Open Day”, si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC. In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell’evento e dei partecipanti”. Il Sig. F. nelle audizioni si è dichiarato estraneo all’organizzazione e alla gestione degli eventi, né risulta dagli atti di causa che abbia mai svolto alcuna attività di proselitismo nel corso dell’evento medesimo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 127/TFN - SD del 10 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 15884/111 pf22-23/GC/GR/ff del 10 gennaio 2023, depositato in data 11 gennaio 2023, nei confronti del sig. M.S. e della società ASD Città di Paese - Reg. Prot. 112/TFN-SD

Massima: Prosciolto l’allenatore dalla contestata violazione  dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 e art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento di un giovane calciatore in favore della ASD Città di Paese….Com’è noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA – Sezioni Unite, n. 0034/CFA del 7.10.2022). Ebbene, dagli atti non emergono indizi gravi, precisi e concordanti che possano dimostrare, con ragionevole certezza, la commissione dell’illecito da parte del Sig. S.. Gli unici elementi agli atti sono le dichiarazioni accusatorie rese dall’allenatore C. e dal calciatore A..In definitiva, dal compendio probatorio in atti non emergono indizi gravi, precisi e concordanti che possano far ritenere, con ragionevole certezza, provata la circostanza che il Sig. Michele Segreto abbia svolto attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento del calciatore A. in favore della ASD Città di Paese. A ciò si aggiunga che, anche laddove fosse veritiera la versione dei fatti fornita dal calciatore A., non sarebbe possibile affermare, nel caso di specie, la sussistenza di un’attività di proselitismo, occorrendo, ai fini della sua configurabilità, quantomeno l’esistenza di pressioni esercitate sul calciatore oggetto di attenzione. Pressioni delle quali non solo non vi è prova in atti, ma che neppure il calciatore ha dichiarato di aver subito.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 125/TFN - SD del 8 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 15912/110 pf22-23/GC/GR/ff del 10 gennaio 2023, depositato in data 11 gennaio 2023, nei confronti dei sigg.ri L.G., D.B. e della società ASD Costalunga - Reg. Prot. 111/TFN-SD

Massima: Mesi 1 si squalifica a colui che è iscritto nei ruoli del Settore Tecnico UEFA B  e tesserato per la corrente stagione sportiva con la società: per la violazione del disposto di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto mansione di Consigliere del Direttivo per la società SS San Giovanni, fino al 17 agosto 2022 nonostante fosse formalmente tesserato per la società ASD Costalunga, quale responsabile 1^squadra dall’11 agosto 2022; per la violazione del disposto di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel mese di luglio 2022, posto in essere un’attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il giovane calciatore M. al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Costalunga; per la violazione del disposto di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso avuto un ruolo decisivo, nel trasferimento a titolo definitivo del calciatore W., dalla società SS San Giovanni alla società ASD Costalunga, consistita nell’aver concordato con il Presidente della società SS San Giovanni, sig. Ventura Spartaco, il trasferimento definitivo, del sopracitato calciatore, nonché l’aspetto economico. Mesi 1 di squalifica al Presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nella sua qualità, tesserato in data 11 agosto 2022 il sig. G., quale responsabile 1^ squadra per la medesima Società, nonostante lo stesso svolgesse mansione di Consigliere del Direttivo per la società SS San Giovanni, fino al 17 agosto 2022;  per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nella sua qualità, consentito e /o comunque non impedito al tecnico sig. G, tesserato quale responsabile 1^squadra, di svolgere un ruolo decisivo al fine del trasferimento a titolo definitivo del calciatore W., dalla società SS San Giovanni alla società ASD Costalunga, consistita nell’aver concordato con il Presidente della società SS San Giovanni, sig. V, il trasferimento definitivo del sopracitato calciatore, nonché l’aspetto economico; per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nella sua qualità, consentito e /o comunque non impedito al tecnico sig. G, di svolgere nel mese di luglio 2022, un’attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona il giovane calciatore M. al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società ASD Costalunga. Ammenda di € 200,00 alla società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere, rispettivamente, sia dal suo Presidente e legale rappresentante sia dal proprio tecnico

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 123/TFN - SD del 3 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 15439/141pf22-23/GC/GR/ff del 30 dicembre 2022 nei confronti dei sigg.ri M.M. e E.F. - Reg. Prot. 107/TFN-SD

Massima: Mei 1 di inibizione a colui che è iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e Collaboratore del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia della FIGC LND per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nelle giornate del 28 e 29 giugno 2022, su un campo di sfogo ubicato nella periferia di Udine, riferibile alla ASD Assosangiorgina, partecipato quale osservatore, su richiesta di un agente di calciatori non meglio generalizzato, ad un allenamento non autorizzato dalla FIGC, diretto da un tecnico francese non meglio generalizzato, a cui hanno preso parte n. 5 calciatori, tra cui anche (l’unico conosciuto e generalizzato) il sig. F, all’epoca dei fatti tesserato con la Società ASD US Pro Fagagna, che non aveva rilasciato il previsto nulla osta. Provvedendo, al termine degli allenamenti, a relazionare il predetto agente di calciatori sulle caratteristiche fisiche e tecniche dei ragazzi impegnati…Ai tecnici federali, quale è appunto il deferito, si richiede invero un comportamento più attento, cauto e diligente rispetto a quello tenuto nella vicenda in esame dal giovane calciatore straniero F.; al M viene infatti contestata, non solo la violazione del generale dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 CGS, ma anche la violazione di quei principi di cui alla norma speciale dell’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico.

Massima: Prosciolto il calciatore dalla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS per aver, nelle giornate del 28 e 29 giugno 2022, su un campo di sfogo ubicato nella periferia di Udine, riferibile alla ASD Assosangiorgina, partecipato, su richiesta di un agente di calciatori non meglio generalizzato, ad un allenamento non autorizzato dalla FIGC, diretto da un tecnico francese non meglio generalizzato, a cui hanno preso parte n. 4 calciatori (non meglio generalizzati), senza richiedere il previsto nulla osta alla Società ASD US Pro Fagagna con cui era tesserato.….Per quanto riguarda il calciatore F., ritiene il Tribunale che non sussista alcuna responsabilità per i fatti contestati. Invero dall’esame delle risultanze documentali la condotta del F. non risulta in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 CGS contestato. In primo luogo l’attività svoltasi presumibilmente il 28 e 29 giugno 2022 non pare essere una seduta d’allenamento non autorizzata presso il campo di una società affiliata diversa da quella per cui era tesserato il calciatore. Più correttamente è infatti emerso che nelle giornate indicate sia stato svolto un test su 5 calciatori stranieri tutti non tesserati presso la FIGC (ad eccezione del F.); tale “provino”, grazie all’intervento di un non meglio identificato procuratore straniero, avrebbe dovuto/potuto comportare un tesseramento presso qualche società di calcio straniera. È poi anche emerso che il F. in data 14 giugno 2022 avesse comunque notiziato il Presidente della ASD US Pro Fagagna, sig. Luca Merlino, della propria volontà di non tesserarsi più per la medesima società volendo andare in Spagna o in Francia e di avere a tal fine in programma alcuni provini. Quanto poi al luogo di svolgimento di tali provini il c.d. campo di sfogo gestito in concessione dal Comune di Udine dalla US Assosangiorgina è risultato liberamente fruibile da chiunque: “parecchie volte viene utilizzato dalla persone di passaggio” (audizione P. B.), dunque anche sotto questo profilo alcuna violazione circa necessarie autorizzazioni sussiste. In tale quadro pertanto ove si era al termine della stagione sportiva ed a poche ore dallo svincolo del F., la partecipazione al test in discussione, comunque anche preannunciato seppur genericamente alla società ASD US Pro Fagagna e senza che da quest’ultima venisse espresso alcun divieto, non risulta in contrasto con i descritti doveri di cui all’art. 4, comma 1, CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 120/TFN - SD del 2 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 13090/82pf22-23/GC/GR/ff del 24 novembre 2022, nei confronti dei sigg.ri F.C. + altri - Reg. Prot. 90/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. G. – iscritto nell’Albo del settore tecnico e tesserato per la società FCD Luzzese 1965 prima come calciatore e dall’8 aprile 2022 come allenatore - di svolgere durante la stagione sportiva 2021-2022, attività in favore della squadra giovanile “pulcini” della società Rende Calcio 1968 Srl ASD, svolgendo di fatto - il sig. G. - attività per più di una società nella medesima stagione sportiva, nonché per avere affidato e comunque consentito e non impedito che per la stagione sportiva 2021- 2022 l’attività di allenatore della squadra juniores nonché di responsabile del settore giovanile della Rende Calcio1968 Srl ASD venisse svolta dal sig. L, iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma privo di tesseramento, formalizzato solo nel mese di aprile 2022. Mesi 6 di inibizione all’allenatore di fatto per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle NOIF poiché nella stagione sportiva 2021-2022 e precisamente dal mese di settembre 2021 e sino al mese di aprile 2022, ha svolto attività di allenatore della squadra juniores, nonché di responsabile del settore giovanile della Rende Calcio 1968 Srl ASD pur non essendo tesserato per tale società. Mesi 8 di inibizione all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver affidato e comunque consentito e non impedito che per la stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore della prima squadra della società FCD Luzzese 1965 partecipante al Campionato di Prima Categoria, sia durante gli allenamenti sia durante le partite ufficiali di campionato, venisse svolta dal mese di settembre 2021 al mese di febbraio 2022 dal sig. O, soggetto iscritto all’albo del settore tecnico ma tesserato con la società FCD Luzzese 1965 come calciatore. Dal mese di febbraio 2022 e sino al termine della stagione sportiva l’attività di tecnico della prima squadra della società FCD Luzzese 1965 è stata svolta dal sig. G, il quale è stato tesserato come allenatore dall’8 aprile 2022, svolgendo pertanto dal mese di febbraio 2022 l’attività di allenatore privo di regolare tesseramento. Ammenda di € 600,00 alla società (Rende). Mesi 6 agli due soggetti uno per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, durante la stagione sportiva 20212022 e sino al mese di febbraio 2022, l’attività di allenatore della prima squadra della società FCD Luzzese 1965, partecipante al Campionato di Prima Categoria, sia durante gli allenamenti sia durante le partite ufficiali di campionato, pur essendo lo stesso tesserato con la società FCD Luzzese 1965 come calciatore; l’altro per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, durante la stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore in favore della società FCD Luzzese 1965 dal mese di febbraio 2022 all’8 aprile 2022, pur in assenza di tesseramento come allenatore ma essendo tesserato come calciatore, nonché per avere svolto durante la stagione sportiva 2021-2022 attività in favore della squadra giovanile “pulcini” della società Rende Calcio 1968 Srl ASD, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva. Ammenda di € 800,00 alla società (Luzzese)

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 109/TFN - SD del 24 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 13700/108 pf22-23/GC/SA/mg del 5 dicembre 2022, nei confronti dei sigg.ri B.E. + altri - Reg. Prot. 95/TFN-SD

Massima:…. il Collegio ritiene che vada dichiarata l’inammissibilità del deferimento promosso dalla Procura Federale nei confronti delle Società ASD Futsal Rionero e ASD Castellammare Calcio. Ciò in quanto alle stesse viene ascritta la violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS (responsabilità oggettiva) senza che nessun tesserato delle predette Società sia stato attinto dal deferimento in esame di talché il deferimento delle predette non può trovare ingresso nel presente procedimento.

Massima: Masi 6 di inbizione al presidente dell’ASD Woman Napoli, per il mancato tesseramento, per tutta la stagione sportiva, di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico,  per aver conseguentemente disputato tutte le gare di campionato senza allenatore per aver utilizzato in cinque gare del campionato di calcio a 5, serie A/2, soggetto non tesserato o comunque non abilitato perché non iscritto ad albi quale sanitario/massaggiatore della squadra, nonché per aver sottoscritto due distinte di gara prive dell’indicazione dell’allenatore, una indicando come operatore sanitario un soggetto non abilitato e non iscritto all’albo del settore tecnico e, infine, per aver consentito lo svolgimento di una gara di campionato senza la presenza di un medico, sia nella propria panchina sia in quella avversaria, e senza la presenza di un’ambulanza. Mesi 1 di inibizione al Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Woman Napoli, per aver sottoscritto la distinta, in occasione della gara Woman Napoli – Woman Futsal Club del 17.10.2021, ove è indicato come allenatore …., non iscritto albo settore tecnico, ed è indicata come operatore sanitario …, non iscritta albo settore tecnico. Giorni 45 di inibizione al Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Woman Napoli, per aver indicato, nelle distinte di gara relative alle partite Woman Napoli – Segato, del 21.11.2021, Woman Napoli – Castellammare Calcio del 05.12.2021 e Spartak Caserta C5 – Woman Napoli, del 12.12.2021, quale operatore sanitario …., non iscritta all’albo del Settore Tecnico. Mesi 4 di inibizione al presidente della società ASD Spartak Futsal Femminile (già ASD Futsal Wolves), per aver omesso di provvedere, a far data 11.12.2021, dopo l’esonero del precedente allenatore, al tesseramento di un Allenatore di Calcio a 5 abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, ed aver quindi disputato le restanti partite del campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2 femminile senza un allenatore così violando, anch’egli, quanto disposto alla pagina 50 del C.U. n. 1 della stagione sportiva 2021-22 del 7 Luglio 2021 della Divisione Calcio a 5. All’ASD Napoli Woman C5, euro 2.000,00 di ammenda ed all’ASD Spartak Futsal Femminile (già ASD Futsal Wolves), euro 750,00 di ammenda.

Massima: Osserva, poi, il Tribunale, che le violazioni di cui al deferimento che ha dato origine al presente procedimento disciplinare sono relative a Società e tesserati appartenenti alla Divisione Calcio a 5, militanti nel Campionato Nazionale di serie A/2 e riguardano la stagione sportiva 2021-22. La Procura Federale ha ritenuto di dover deferire, tra gli altri, una molteplicità di tesserati i quali, svolgendo la funzione di Dirigente Accompagnatore Ufficiale per la Società di appartenenza, hanno sottoscritto distinte “incomplete”, cioè mancanti dell’indicazione del medico sociale e/o dell’allenatore e/o dell’operatore sanitario e/o del numero minimo di calciatrici da inserire in distinta di gara e/o del numero minimo di calciatrici “formate”. L’obbligatorietà dell’indicazione di tali soggetti nelle distinte di gara di cui all’art. 61 delle NOIF è regolato dall’art. 66 delle NOIF stesse e, nella specie, dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2021-22 del 7 Luglio 2021 della Divisione Calcio a 5 che, tra l’altro, espressamente richiama l’ultimo articolo citato delle NOIF. Ritiene il Collegio, come già esplicitato in analogo procedimento definito, per l’appunto, con la decisione n. 86/TFNSD-20212022, assunta nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2022, relativo al procedimento istaurato dalla Procura Federale n. 659pf20-21, decisione non impugnata dalla Procura Federale, che pur rappresentando le rispettive Società di appartenenza, come previsto dai citati art. 66 delle NOIF e dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2021-22 del 7 Luglio 2021 della Divisione Calcio a 5, i tesserati che rivestono la qualifica di Dirigente Accompagnatore Ufficiale nelle distinte consegnate ai Direttori di gara, ai sensi dell’art. 61 delle NOIF, non possano essere sanzionati in relazione agli specifici addebiti di cui si è appena detto per due ordini di considerazioni: 1 – in primo luogo non è rinvenibile, nella normativa endofederale, alcun precetto che imponga al Dirigente Accompagnatore Ufficiale di consegnare al Direttore di gara distinte complete in ogni loro parte. L’unico obbligo che sussiste in capo al Dirigente stesso è quello di certificare, nello svolgimento della sua funzione di rappresentante della Società di appartenenza, come previsto dalle norme già citate in precedenza, che quanto riportato sulla distinta, da lui sottoscritta, non costituisca falso ideologico. A titolo meramente esemplificativo egli non potrà, quindi, inserire in distinta, quale partecipante alla gara, un atleta squalificato o non regolarmente tesserato attestando il contrario, quale medico sociale un soggetto che non sia tale o un allenatore non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, dovendone, in diversa ipotesi, risponderne disciplinarmente tanto egli stesso quanto la Società di appartenenza. La ratio della norma sopra richiamata è infatti quella di fornire all’arbitro della gara l’elenco delle persone che “possono” accedere al recinto di gioco, avendone quindi titolo, elenco che deve risultare veridico, con esclusione pertanto di responsabilità, non prevista come già evidenziato, in caso di produzione di un’eventuale distinta incompleta che, diversamente, potrà determinare conseguenze in capo al s ci tà laddove abbia contravvenuto a specifici dettami previsti per la relativa competizione. Ad ulteriore conferma di tale assunto sovviene il dettato di cui al comma 5 dello stesso art. 61 NOIF, laddove prevede, espressamente, una responsabilità in capo all’accompagnatore ufficiale che sottoscrive la distinta qualora dichiari falsamente il regolare tesseramento di un calciatore inserito in elenco; 2 – per quanto attiene alle violazioni in esame, vale a dire quelle relativa alla sottoscrizione di distinte incomplete per i motivi dianzi evidenziati, gli artt. 61 e 66 delle NOIF e il C.U. n. 1 della stagione sportiva 2021-22 del 7 Luglio 2021 della Divisione Calcio a 5 prevedono specifiche sanzioni a carico delle Società ma non dei loro tesserati. Si potrebbe ipotizzare una responsabilità del legale rappresentante della Società per il principio di “immedesimazione organica” o per “culpa in vigilando” ma il Collegio ritiene non di dovere approfondire l’argomento in questa sede posto che per le contestazioni de quibus, anche in questo caso, come nel precedente procedimento cui si è fatto riferimento in precedenza, nessun legale rappresentante delle Società coinvolte, ad eccezione della ASD Woman Napoli di cui si dirà appresso, è stato attinto dal deferimento della Procura Federale. Dunque le Società di appartenenza di quei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali che hanno presentato al Direttore di gara distinte “incomplete” perché mancanti dell’indicazione del medico sociale e/o dell’allenatore e/o dell’operatore sanitario e/o del numero minimo di calciatrici da inserire in distinta di gara e/o del numero minimo di calciatrici “formate”, dovranno, anch’esse, essere prosciolte anche perché, “melius re perpensa”, non appare possibile riqualificare la contestata responsabilità oggettiva in responsabilità propria in assenza di specifica previsione normativa e di altrettanto specifica contestazione da parte dell’Organo requirente. In conseguenza di quanto sin qui evidenziato, ritiene questo Tribunale di dover assolvere da ogni addebito loro ascritto, così come precisato nell’atto di deferimento, la sig.ra …, all’epoca dei fatti capitano dell’ASD Woman Napoli, la sig.ra …., all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Segato, il sig. …, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Spartak Caserta C5, il sig. …, nella qualità, all’epoca dei fatti, di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Calcio Sangiovannese, le sigg.re … e …., all’epoca dei fatti Dirigenti Accompagnatori Ufficiali dell’ASD CUS Cosenza, nonché le Società ASD Segato, ASD Spartak Caserta C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD CUS Cosenza per quanto in precedenza evidenziato. Il Tribunale ritiene invece che debba essere dichiarata la responsabilità dei sigg.ri …. e …., nonché delle Società ASD Woman Napoli e ASD Spartak Futsal Femminile (già ASD Futsal Wolves), per quanto agli stessi ascritto, con le precisazioni appresso indicate.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 108/TFN - SD del 23 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 17 novembre 2022 nei confronti del sig. F.A. e della società ASD Rossanese - Reg. Prot. 85/TFN-SD

Massima:  Mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. …. – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. …., l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva; Ammenda di € 300,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri …. e …, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione….Infatti, l’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico prevede chiaramente che “I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”, con la conseguenza che l’ammissione del deferito di essere stato a conoscenza che il sig. …. svolgeva anche attività per la società ASD Academy Rossano ha indubbia rilevanza comprovante l’illecito contestatogli consistente nella violazione dei principi di lealtà previsti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico. Non assume rilevanza esimente la circostanza che il sig. …. non sapesse con precisione l’attività svolta dal … per l’altra società in quanto l’art. 40 citato preclude qualsivoglia ulteriore attività contestuale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 106/TFN - SD del 18 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 14914/148pf22-23/GC/GR/ff del 23 dicembre 2022 nei confronti dei signori E.U. e V.B., nonché nei confronti della società ASD Calcio Settimo - Reg. Prot. 104/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito che durante la Stagione Sportiva 2021-2022 il Sig. …. benché tesserato con la ASD Calcio Settimo con la qualifica di allenatore, svolgesse il ruolo di direttore sportivo, pur essendo-privo di qualifica, iscrizione nell’apposito elenco speciale dei direttori sportivi nonché di tesseramento a detto titolo, e svolgendo attività collegate al tesseramento di calciatori presso la suddetta Società; Mesi 2 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1, ed art. 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico poiché durante la stagione 2021-2022 benché tesserato con la qualifica di allenatore con la società ASD Calcio Settimo, ha svolto il ruolo di dirigente – direttore sportivo in favore della predetta società pur essendo privo di qualifica, iscrizione nell’apposito elenco speciale dei direttori sportivi nonché di tesseramento a detto titolo, e svolgendo attività collegate al tesseramento di calciatori. Ammenda di € 200,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 104/TFN - SD del 17 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12861/87pf22-23/GC/GR/ff del 22 novembre 2022 nei confronti dei sigg.ri M.D. e P.V. - Reg. Prot. 88/TFN-SD

Massima: L’allenatore UEFA B è sanzionato con la squalifica di mesi 6 per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso assunto decisioni proprie del legale rappresentante della Società senza essere provvisto di alcun potere di firma, in specie nella gestione della pratica relativa alla concessione del nulla osta al calciatore G. D. per partecipare, con la società ASD Calvairate, agli allenamenti svolti nel periodo 25 novembre 2021 – 30 novembre 2021; Prosciolto invece, dall’accusa di  violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2 del CGS per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso con il sig. …., in costanza di tesseramento con la società FCD Cologno, posto in essere, nell’arco temporale aprile-maggio 2022, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati con la Società FCD Cologno al fine di convincerli a tesserarsi per altra società nella stagione sportiva seguente…..il Collegio ritiene che le risultanze istruttorie hanno appurato la responsabilità esclusiva del sig. P. e la conseguente non punibilità del sig. M..Infatti, tutte le condotte contestate – quelle relative agli inviti formulati ai calciatori M. D. e V. M. nonché l’episodio della riunione dell’allenamento di fine stagione in cui il sig. P. avrebbe rappresentato ai calciatori che il M. avrebbe allenato altra squadra la successiva stagione – sono state poste in essere in autonomia dal sig. P. (e comunque senza la partecipazione del sig. M.), come dallo stesso ammesso nella dichiarazione confessoria resa nel corso delle indagini. Solo con riferimento al proselitismo svolto nei confronti del calciatore V. M., dalle deposizioni rese sembrerebbe esservi stata una preventiva conoscenza dei fatti da parte del sig. M., in quanto il sig. P.ha affermato di aver notiziato il M. della sua intenzione di proporre al calciatore di cambiare squadra e che in risposta, il M. avrebbe detto: “Fai come vuoi”. Tuttavia, tale affermazione non trova conferma nella deposizione resa dal sig. M. il quale, pur avendo ammesso di essere venuto a conoscenza delle condotte poste in essere dal sig. P., ha affermato di averlo in un caso (quello del calciatore M. D.) redarguito e in un altro caso (quello del calciatore V.M.) manifestatogli la propria delusione. Pertanto, non è emersa una concordanza di elementi istruttori idonea ad accertare un’effettiva partecipazione causalmente rilevante del sig. M. alle condotte de quibus….Mesi 4 di squalifica al calciatore tesserato per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2 del CGS per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso con il sig. ….., in costanza di tesseramento con la società FCD Cologno, nell’arco temporale aprile-maggio 2022, attraverso incontri e invio di messaggi tramite la piattaforma social Instagram, posto in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati con la Società FCD Cologno al fine di convincerli a tesserarsi per altra società nella stagione sportiva seguente.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 102/TFN - SD del 22 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 7100/581pf21-22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri S. P. A.e F. B. - Reg. Prot. n. 52/TFN-SD

Mesi 2 di squalifica all’allenatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nel vigente testo (articoli 38, comma 1, e 41, comma 3, del testo vigente “ratione temporis”) per aver pacificamente ammesso in sede di audizione di avere, nel corso delle stagioni sportive 2018- 19 e 2019-20, dapprima contattato le calciatrici di interesse per la A.S.D. Aprilia Racing, e poi negoziato (previa condivisione con il sig. P.) e materialmente redatto gli accordi economici di tutte le calciatrici (ad eccezione di M. ed un’altra) e dunque anche quelli di….L’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico stabilisce che I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. A sua volta, l’art. 40, comma 3, del medesimo Regolamento prevede che Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica. In virtù di tali norme, dunque, i tecnici non possono trattare, direttamente o indirettamente, o comunque svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 99/TFN - SD del 19 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 8493/755 pf21-22/GC/GR/ff del 6 ottobre 2022 , nei confronti dei signori F.F., A.P., C.C. e della società ASD Arronese Valnerina - Reg. Prot. 59/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione  al Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Arronese Valnerina, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito durante la stagione 2021- 2022 al sig. …. – allenatore UEFA B iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma privo dei necessari corsi di aggiornamento sin dal 2015 - di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di marzo 2022 e sino al mese di aprile 2022 - l’attività di allenatore in favore della ASD Arronese Valnerina pur non essendo tesserato come tecnico per la società e pur non avendo frequentato ed ottenuto l’aggiornamento della qualifica nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e comunque non impedito che i sigg.ri … e …. svolgessero nella stagione 2021-2022 il ruolo di dirigente per la società ASD Arronese Valnerina senza aver chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico; Mesi 4 di inibizione  al non tesserato come allenatore ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società ASD Arronese Valnerina, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e art. 40 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle NOIF poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di marzo 2022 e sino al mese di aprile 2022 - ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Arronese Valnerina pur non essendo tesserato con tale qualifica per la società e pur non avendo frequentato ed ottenuto l’aggiornamento della qualifica nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2021-2022 oltre che il ruolo di allenatore anche il ruolo dii dirigente per la società ASD Arronese Valnerina senza aver chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico; Mesi 2 di inibizione  al dirigente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2021-2022 il ruolo di dirigente per la società ASD Arronese Valnerina senza aver chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico. Ammenda di € 150,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 96/TFN - SD del 15 Dicembre 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 3338/113 pf22-23/GC/GR/ff del 28 novembre 2022, depositato il 30 novembre 2022, nei confronti del sig. A.S. e della società Città di Varese SSDARL - Reg. Prot. 93/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, giorni 70 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione dell’art. 38 comma 1 delle NOIF, per avere lo stesso, consentito e comunque non impedito al sig. …., di svolgere l’attività di allenatore della squadra Città di Varese, partecipante al campionato di serie D, dal 9 agosto 2021 sino al 10 settembre 2021 privo di tesseramento. Amemnda di € 500,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.89/TFN - SD del 30 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Deferimento n. 11197/24pf22-23/GC/GR/ff del 4 novembre 2022 nei confronti del sig. S.B. e della società ASD Lornano Badesse - Reg. Prot. 78/TFN-SD

Massima: Giorni 15 di inibizione al presidente per la violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere consentito e/o comunque non impedito dal 2 agosto 2021 al 10 agosto 2021 che il tecnico svolgesse attività di allenatore dei portieri nella ASD Lornano Badesse senza essere tesserato per la suddetta società. Ammenda di € 150,00 alla società.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0038/CFA del 26 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0035/TFNSD-2022 – 2023 del 16.9.2022

Impugnazione – istanza: Sig. M.C./Procura Federale

Massima: L’allenatore è responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (RST), e all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF “poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 - ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società e dal mese di febbraio 2022 in costanza di regolare tesseramento ha prestato la propria attività in favore della U.S. Salernitana 1919 svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva”…Invero, sebbene il TFN affermi che il compendio istruttorio abbia restituito una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito su base indiziaria (ciò che è senz’altro sufficiente nell’ordinamento sportivo, non richiedendosi al riguardo la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale: cfr. CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021), non v’è dubbio che le audizioni espletate dalla Procura Federale rappresentino adeguata prova della commissione della violazione, da parte del C., dell’obbligo di tesseramento, in ossequio a quanto previsto dall’art. 62, comma 3, CGS, avendo fornito contezza in modo univoco circa l’attività tecnica svolta dal C. presso la ASD Academy Lucchese da novembre 2021 a febbraio 2022, allorquando questi si tesserò con la US Salernitana 1919. La conclusione è vieppiù avvalorata dal rilievo per cui l’attendibilità dei soggetti auditi non è contestata con il reclamo, il quale, sul punto, si risolve in una generica critica della decisione impugnata sulla significatività delle deposizioni. Le dichiarazioni rese dagli auditi sono in realtà concordi ed univoche nel rappresentare che il C. -sia pur a titolo gratuito- ebbe a svolgere nel periodo indicato l’attività di coordinatore e gestore delle squadre giovanili del sodalizio, in assenza di tesseramento, come si è poi appurato acquisendo lo storico dei suoi tesseramenti ed i fogli di censimento della ASD Academy Lucchese. In tal senso si sono espressi B. D., Presidente della stessa ASD, e S. D. Angeli, Dirigente della Società Lucchese 1905, nelle audizioni espletate dalla Procura Federale il 23.3.2022. Ha soggiunto A. V., Presidente della Lucchese 1905, nel corso dell’audizione del 25.3.2022, di essere a conoscenza che “l’accordo…che aveva trovato con D. era quello di dare a titolo totalmente gratuito il suo supporto professionale all’Accademy. So che l’accordo era quello di aiutare l’Accademy fin tanto che non avesse trovato una sua collocazione federale”. Pur in assenza -come detto- di specifiche censure in ordine all’attendibilità degli auditi, non è senza rilievo considerare, ad ulteriore conferma della correttezza della decisione impugnata, che il D.(e la stessa ASD Academy Lucchese) ha prestato acquiescenza alla sanzione inibitoria irrogatagli per lo stesso fatto, e l’A. ha riferito di essere associato con Cacicia nella gestione di un centro sportivo di cui sono comproprietari (Le Madonne Bianche di S. Alessio) ed in una scuola sportiva di tecnica individuale (Koala Soccer School), per cui non può dirsi animato da ragioni di inimicizia o di contrasto con il reclamante, risultando per tal modo particolarmente attendibile, in assenza dell’evidenziazione di elementi contrari.

Massima: La squalifica di mesi 4 inflitta dal TFN all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (RST), e all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF “poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 - ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società e dal mese di febbraio 2022 in costanza di regolare tesseramento ha prestato la propria attività in favore della U.S. Salernitana 1919 svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva” viene ridotta alla squalifica fino al 19 ottobre 2022, ritenuta la continuazione tra gli illeciti contestati ex art. 81 c.p.….. deve riconoscersi che tra le due violazioni contestate sussista continuazione ex art. 81 c.p., istituto di diritto comune che, sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 CGS, trova applicazione nell’ordinamento federale in virtù di pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte (CFA, Sez. III, n. 1/2019-2020; n. 68/2021-2022)….la contestata violazione concernente il doppio tesseramento nel corso della stessa stagione sportiva si presenta come accessiva e conseguenziale rispetto a quella concernente lo svolgimento di attività tecnica in assenza di tesseramento, contemplata dalle fondamentali disposizioni di cui agli artt. 34, comma 1, delle NOIF e 33, comma 1, RST. Ricorrono pertanto i presupposti applicativi dell’istituto della continuazione (pluralità di azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno “criminoso” e violative, anche in tempi diversi, della stessa o di diverse disposizioni “incriminatrici”), ispirato al principio del favor rei, mediante il quale è possibile mitigare il rigore sanzionatorio che deriverebbe dall’applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso “materiale” ed adeguare con maggiore proporzionalità la risposta sanzionatorio al caso concreto. Per l’effettiva determinazione della sanzione, il Collegio ritiene altresì che la violazione più grave debba individuarsi in quella contestata al reclamante ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 38, comma 1, delle NOIF e 33, comma 1, RST, cioè l’aver svolto l’attività tecnica in assenza di tesseramento, stante la finalità sia generale, sia specialpreventiva della disposizione, volta a cooptare formalmente l’interessato in seno all’ordinamento federale, allo scopo di assoggettarlo al rispetto del relativo sistema normativo e di poterne verificare la condotta, nonché a prevenire il fenomeno dell’abusivismo. Per tale violazione il Collegio ritiene di dover applicare al C. la sanzione della squalifica a tempo determinato per un mese, sia in ragione -sul versante della proporzionalità- della brevità del lasso temporale in cui si è consumata la condotta violativa, sia in ragione -sul versante dell’afflittività- della circostanza per cui la squalifica incide sull’attività del reclamante al massimo livello sportivo nazionale del calcio professionistico, quello della Serie “A”. L’aumento sanzionatorio per la seconda violazione può indicarsi in giorni 13, con efficacia, dunque, sino alla data del 19.10.2022, giorno in cui è stata pronunciata la presente decisione, individuandosi pertanto nel presofferto un trattamento sanzionatorio rispondente ai criteri di effettività ed afflittività di cui all’art. 44, comma 5, CGS.

Massima:…. osserva il Collegio che, a tenore dell’art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico, tra i compiti dei Tecnici sono già annoverati doveri di comportamento tesi a curare la formazione tecnica dei calciatori, a disciplinarne la condotta morale e sportiva  ed a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale essi Tecnici svolgono la loro attività. Pertanto, la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera d), CGS, non può trovare applicazione in favore del reclamante, in virtù del principio di diritto comune (espresso dagli artt. 61, comma 1, e 62, comma 1, c.p.) secondo cui le circostanze comuni -sia aggravanti, sia attenuanti- non possono trovare applicazione allorquando siano elementi “costitutivi” dell’illecito.  Nel caso di specie, pertanto, va esclusa la possibilità di applicare la circostanza attenuante di “ aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale”, in quanto il substrato fattuale di tale circostanza inerisce, come detto, agli stessi compiti e doveri che incombono sui Tecnici e che vanno osservati anche laddove la relativa attività venga svolta in assenza di tesseramento, comportando -in caso contrario- l’elevazione di un’ulteriore contestazione a carico del trasgressore.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 59/TFN - SD del 18 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione – Deferimento n. 6927/760pf21-22/GC/GR/ff del 22 settembre 2022 nei confronti del sig. M.R. + altri - Reg. Prot. 49/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al Dirigente-allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 39, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1 delle NOIF, per aver svolto scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, pur non avendone titolo in quanto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore di fatto della prima squadra della società ASD Cabassi Union Carpi; Mesi 6 di inibizione al presidente per: a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito che il sig. …., persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, svolgesse nella stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore di fatto della prima squadra della predetta società; b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 39, lett. Ec) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a seguito  dell’esonero dell’allenatore Mancini Vincenzo responsabile della prima squadra della società  ASD Cabassi Union Carpi militante nel campionato di IIª categoria, girone E, Modena, LN.D  Emilia-Romagna, omesso di conferire la responsabilità tecnica della predetta squadra ad altro allenatore e per aver consentito o, comunque, non impedito che il sig. …., già tesserato per la società ASD Cabassi Union Carpi come allenatore della squadra Juniores, svolgesse il doppio ruolo di allenatore anche della prima squadra. Ammenda di € 200,00 alla società. Prosciolto il tecnico abilitato UEFA B, tesserato in qualità di allenatore della squadra Juniores per la società dalal contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 39, lett. Ec) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, già tesserato per la società ASD Cabassi Union Carpi come allenatore della squadra Juniores, svolto il doppio ruolo di allenatore della prima squadra della predetta società militante nel campionato di IIª categoria, girone E, Modena, LND Emilia-Romagna a seguito dell’esonero dell’allenatore…In proposito il Tribunale ritiene che l’attività di allenatore debba in ogni caso essere svolta previo conseguimento del titolo abilitante, senza che rilevi, come sostenuto dal deferito Reda, la differenza tra attività di allenatore in prima rispetto a quella di allenatore in seconda, atteso che la disciplina in materia, derivante dal combinato disposto degli artt. 16, 17, comma 2, e 39 lett. Fc del regolamento del settore tecnico, prevede in ogni caso l’abilitazione quale requisito necessario per svolgere l’attività di allenatore, non operando alcuna distinzione tra le due predette tipologie di allenatore (di allenatore in prima e di allenatore in seconda). Tale lettura è pienamente aderente anche alla ratio della disciplina, per cui l’attività di allenatore, comunque essa si estrinsechi, richiede sempre una particolare professionalità, da comprovarsi mediante il titolo abilitativo, al fine di tutelare il primario interesse dei calciatori e dell’intero settore calcistico al corretto insegnamento del gioco del calcio perseguito attraverso la delicata attività di allenatore. Sussiste, pertanto, la violazione contestata dalla Procura a carico del sig. … per aver svolto per lungo periodo la non consentita attività di allenatore in seconda, del Presidente ….per averla consentita e, conseguentemente, anche quella, sia diretta che oggettiva, della società ASD Union Cabassi Carpi. Per quanto attiene alla contestazione relativa allo svolgimento contestuale da parte del sig. ….della doppia attività di allenatore della squadra juniores e della prima squadra, il Tribunale ritiene invece, in linea con la più recente giurisprudenza (Sez. Disciplinare Decisione n. 29 - TFN del 14.9.2022), che non sussista la violazione contestata atteso che la disciplina richiamata nel deferimento non vieta lo svolgimento contestuale delle predette attività di allenatore per la medesima società sportiva. Di seguito il precedente giurisprudenziale, che si condivide: “Quanto invece alla contestata duplice attività di allenatore da parte del sig… , sia della squadra Juniores Regionali … che della squadra Juniores regionale … della SSD … nel periodo successivo al conseguimento della relativa abilitazione… Ritiene … il Collegio che la normativa federale non contenga un chiaro ed espresso divieto sul punto; invero l’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che disciplina espressamente le preclusioni e le sanzioni per l’attività dei tecnici, precisa che gli stessi, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società. L’art. 39, comma 1, lett. Fd (rubricato “obblighi e deroghe”) precisa poi che la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Ritiene questo Tribunale che, in assenza di una specifica disciplina preclusiva – espressamente indicata, invece, per l’espletamento di duplice attività per più di una società - la stessa non può desumersi, né dedursi per effetto di interpretazioni estensive. La normativa citata che la Procura assume che sia stata violata, non risulta dunque contenere un’esplicita ed espressa preclusione allo svolgimento di due attività di conduzione tecnica nell’ambito della medesima società (o medesimo tesseramento); anzi sul punto può rilevarsi – nel senso opposto a quello inteso dalla Procura Federale - che l’assenza di una specifica preclusione comporta, a contrario, l’impossibilità di estendere detto divieto per analogia ad una fattispecie diversa in applicazione dei principi di legalità, tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie. Non può infine condividersi, né risulta in qualche modo allo stato confermata dalla giurisprudenza di questo Tribunale, la citata statuizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico secondo cui “non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante dell’Allenatore abilitato”; tale assunto non trova alcuna conferma in concreto ben potendo invece, soprattutto in riferimento all’attività agonistica del settore Giovanile e Scolastico ed alle piccole realtà calcistiche, accadere che un tecnico nell’arco della settimana alleni due squadre di giovani o giovanissimi ragazzi, che spesso in realtà non hanno un impegno sportivo quotidiano” (Sez. Disciplinare Decisione n. 29 - TFN del 14.9.2022).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 57/TFN - SD del 14 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione – Deferimento n. 2116/544pf21-22/GC/GR/pe del 28 luglio 2022 nei confronti del sig. P.P. - Reg. Prot. 17/TFN-SD

Massima: Mesi 9 di squalifica al tecnico iscritto al relativo Albo, per: (i) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per avere lo stesso, nonostante iscritto in qualità di tecnico al relativo Albo, svolto attività di direttore sportivo a favore della società US Marcallese per la stagione sportiva 2019/2020; (ii) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per avere lo stesso, nonostante iscritto in qualità di tecnico al relativo Albo, svolto attività di direttore sportivo a favore della società ASD Arluno Calcio 2010 per la stagione sportiva 2021/2022; (iii) la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale FIGC per avere lo stesso, nonostante tesserato FIGC in qualità di tecnico iscritto al relativo Albo, adito, senza la prescritta autorizzazione, la giustizia civile nei confronti della società U.S. Marcallese implementando apposito procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace di Rho (R.G. 916/20, Reg D.I. 645/20), coltivando il procedimento di opposizione al predetto decreto ingiuntivo innanzi alla medesima Autorità Giudiziaria e transigendo stragiudizialmente la controversia con scrittura privata a contenuto transattivo stipulata in data 22.11.21. Mesi 4 di inibizione al presidenti delel due società ed ammenda di € 250,00 alla due società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 53/TFN - SD del 5 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione – Deferimento: n. 4502/674pf21-22/GC/GR/ff del 29.8.2022 nei confronti del sig. A.P. - Reg. Prot. 42/TFN-SD

Massima: Mesi 7 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 39, lett. Ga, Gb e Gc del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021 – 2022, pur non avendo titolo, in quanto all’epoca dei fatti non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore della squadra Esordienti della società ACSD Cambiano.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 48/TFN - SD del 29 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4137/687f21-22/GC/GR/ff del 25 agosto 2022 nei confronti del sig. A.M. + altri - Reg. Prot. 40/TFN-SD

Massima: Mesi 10 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 33, comma 1 e 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, comma 1 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore per la società ASD Popoli Calcio benché privo sia di valido tesseramento sia di regolare tesserino per la corrente stagione e per la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 33, comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4 delle NOIF, per aver svolto, scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore di fatto, benché privo sia di valido tesseramento (essendo tesserato per la società ASD Rosciano Calcio in qualità di calciatore) sia di regolare tesserino per la corrente stagione, per la società ASD Rosciano Calcio nonostante nella medesima stagione sportiva avesse già svolto le funzioni di allenatore per la ASD Popoli Calcio pur non essendo tesserato per quest’ultima società. Mesi 4 di inibizione al presidente p.t.  per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, 23, comma 2 e 38, comma 1 delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. …., all’epoca dei fatti allenatore privo di regolare tesserino per la corrente stagione, di svolgere nella stagione sportiva 2021 – 2022 l’attività di allenatore della società ASD Popoli Calcio, in mancanza di valido tesseramento; Mesi 3 all’allenatore per la violazione della dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 del Settore Tecnico, per aver consentito l’espletamento, di fatto, dell’attività di allenatore della società ASD Rosciano Calcio al Sig. …..soggetto privo sia di regolare tesserino per la corrente stagione sia di valido tesseramento (essendo tesserato per la società ASD Rosciano Calcio in qualità di calciatore). Ammenda di € 500,00 ad entrambe le società coinvolte.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 35/TFN - SD del 16 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Deferimento n. 666/562pf 21-22/GC/GR/ff dell'8 luglio 2022 nei confronti dei sigg.ri B.D., M.C. e della società ASD Academy Lucchese - Reg. Prot. 3/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione all’allenatore, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 - ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società e dal mese di febbraio 2022 in costanza di regolare tesseramento ha prestato la propria attività in favore della U.S. Salernitana 1919 svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva. Mesi 3 al presidente per avere consentito e comunque non impedito all’allenatore di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 - l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento per la predetta società. Ammenda di € 1.000,00 alla società…Per quanto riguarda il primo capo di incolpazione, esso si configura in quanto il Sig. ….ha svolto attività senza tesseramento violando le norme secondo le quali i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbano chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. Risulta dagli atti che il Sig. ….dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società. Per quanto riguarda il secondo capo di incolpazione, il Collegio ritiene sussista la violazione dell’art. 38 comma 4 NOIF e art. 40 del citato Regolamento secondo cui i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi per più di una società né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse: il Sig. ….dal mese di febbraio 2022, in costanza di regolare tesseramento, ha prestato la propria attività in favore della US Salernitana 1919 svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva….Dal fascicolo istruttorio, infatti, sono emersi indizi gravi precisi e concordanti, ricavabili dalle audizioni espletate è emerso in particolare che il Sig. ... dal mese di novembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 ha svolto comunque attività in favore della ASD Academy Lucchese in assenza di regolare tesseramento con tale società. Ciò si desume in particolare dalle audizioni effettuate nel corso delle quali è chiaramente emerso il ruolo svolto, la circostanza che il ….a sia stato espressamente chiamato a collaborare dal Presidente .… e da ….In particolare il Sig. …., Presidente ASD Academy Lucchese, ha riferito di aver chiamato nel mese di novembre 2021 M.... a collaborare con Academy Lucchese, rimanendo lo stesso con loro sino al mese di febbraio 2022. Lo stesso ha precisato che il Sig. …., alla luce della sua esperienza e bravura, ha avuto il ruolo di coordinatore e gestore tecnico delle squadre giovanili, specificando che invece non ha svolto alcuna attività per Lucchese 1905, precisando altresì che in Academy ha svolto la propria attività in parte presso il campo sportivo di Carignano (LU), dove si allenano le annate 2010, 2011, 2012, e in parte presso il centro sportivo di sua proprietà, Le Madonne Bianche di S. Alessio (LU), dove si allenano le annate 2013, 2014, 2015/2016.  Lo stesso ha poi precisato che il Sig. …. non è mai stato tesserato da Academy Lucchese e, per l'attività svolta, non ha percepito alcun compenso. Dello stesso tenore anche l’audizione del …., dirigente della Lucchese 1905 Srl. In una terza audizione e precisamente quella del Sig. …., Presidente della Lucchese 1905 Srl, è emerso altresì che l'accordo con …. è consistito nel dare, da parte sua, a titolo totalmente gratuito il proprio supporto professionale all'Academy, fin tanto che lo stesso, come poi avvenuto, non avesse trovato una propria collocazione in altra Società. La dovizia di particolari emersa nel corso delle audizioni, risultate concordanti fra loro fa sì che la veridicità delle stesse non può ritenersi scalfita né dalle affermazioni della difesa che, nel porre l’accento sull’identico contenuto – anche terminologico – di due delle tre audizioni - non formula alcuna ipotesi di disconoscimento ovvero di veridicità delle stesse, i cui verbali risultano regolarmente firmati dai dichiaranti…Inoltre gli articoli giornalistici non risultano in alcun modo smentiti in via ufficiale dal ....; al riguardo appare evidente che la diffusione anche locale degli articoli in questione, qualora non rispondenti alla realtà, avrebbe meritato una ufficiale adeguata smentita anche al fine, appunto, di tutelare le prospettive professionali del deferito. Non rileva, quindi, la circostanza che lo stesso abbia svolto o meno l’attività specifica di allenatore ma ciò che emerge è la circostanza che lo stesso, nel periodo in questione, abbia partecipato attivamente ed assiduamente – alle attività tecniche della società, con un ruolo ed attività ben definite le quali anche se dovessero essere circoscritte al mero ruolo di supervisione – non escluderebbero la sussistenza delle contestate violazioni. Per quanto sopra esposto appare consequenziale la violazione sia dell’obbligo di tesseramento in capo anche al ….– non effettuato – sia, per il solo …, la violazione della seconda ipotesi disciplinare contestata atteso che, a seguito dell’avvenuto tesseramento per la U.S. Salernitana, il predetto ha svolto, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva incorrendo nella violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 4 delle NOIF e dell’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico. Non può accogliersi, quindi, l’eccezione difensiva in ordine all’asserita mancanza di prova, anche  alla luce del consolidato orientamento della giustizia sportiva secondo cui “poi, appare ormai pacificamente acquisito, in quanto più volte ormai graniticamente statuito dalla giurisprudenza sportiva, che “….mentre in passato si riteneva che affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorreva che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, le decisioni più recenti ritengono che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/FIGC). In altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale…omissis... A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). (CFA n. 19-2015/2016). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, C.U. n.18/C del 12 dicembre 1985). (CFA n. 19-2015/2016).”  (Corte Federale d’Appello, SS.UU., dec. n.19/2020-2021 del 21 settembre 2020) (cfr. Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Decisione n. 20/TFN-SD 2021/2022; in tal senso si vedano anche n. 18/CFA/2021-2022, 63/CFA/2021-2022, 64/CFA/2021-2022, 68/CFA/2021-2022, 76/CFA/2021-2022, 81/CFA/2021-2022, 87/CFA/2021-2022, 92/2021-2022).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 29/TFN - SD del 14 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2987/662pf 21-22/GC/GR/ff dell'8 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri C.M., A.F. e della società SSD Città di Vigevano Srl - Reg. Prot. 26/TFN-SD

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 29/TFN - SD del 14 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2987/662pf 21-22/GC/GR/ff dell'8 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri C.M., A.F. e della società SSD Città di Vigevano Srl - Reg. Prot. 26/TFN-SD

Massima: Prosciolti il presidente ed il dirigente accompagantore dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 comma 1 e 38 comma 1 delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito al sig. …. durante la stagione sportiva 2021-2022 e precisamente dal mese di settembre 2021 e sino al mese di febbraio 2022 di svolgere l’attività di allenatore nei rispettivi campionati in favore sia della squadra Juniores Regionali Under 17 e sia della squadra Juniores regionale Under 19 della società SSD Città di Vigevano Srl, benché lo stesso non fosse tesserato come allenatore per la predetta società ma bensì come dirigente accompagnatore, nonché dalla violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito che il sig. …. dal 6 febbraio 2022 - ottenuta la qualifica di allenatore UEFA B - e sino al termine della stagione sportiva, allenasse oltre alla squadra Juniores Regionali Under 17 anche la squadra Juniores regionale Under 19 della società SSD Città di Vigevano Srl e questo in violazione delle normative federali, nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento di un ulteriore allenatore iscritto al Settore Tecnico per la partecipazione al campionato regionale juniores under 19, stagione sportiva 2021-2022 disputato dalla predetta società….In relazione alla prima violazione….si deve rilevare come detta circostanza risulti del tutto indimostrata e priva di alcun valido argomento probatorio. Invero in atti non si rinviene alcuna distinta di gara riferita al periodo indicato (appunto dal settembre 2021 al febbraio 2022) e non si è quindi in grado di individuare se vi fosse o chi fosse l’allenatore indicato dalla SSD Città di Vigevano; inoltre sul punto l’ulteriore attività istruttoria effettuata (in particolare l’audizione dei tesserati …..) ha in verità solo dimostrato che sino al febbraio 2022, nelle distinte di gara il sig. … veniva indicato come dirigente/massaggiatore e non già come allenatore e ciò proprio in quanto sprovvisto della relativa abilitazione, tanto che lo stesso …. era stato anche avvertito di non svolgere attività di conduzione tecnica sino al conseguimento della relativa abilitazione. Non v’è pertanto alcuna evidenza, neanche cartolare, delle distinte di gara relative al periodo contestato e, conseguentemente, alcuna dimostrazione vi è che nel periodo tra il settembre 2021 ed il febbraio 2022 il sig. …. abbia effettivamente (ed in concreto) svolto attività di allenatore in violazione della normativa federale e non già solo quella di dirigente/massaggiatore per come invece riferita dai testi in sede di audizione. Né lo svolgimento dell’attività di allenatore in tale periodo risulta essere acclarata mediante l’acquisizione (e la produzione) di ulteriori fonti probatorie. Quanto invece alla contestata duplice attività di allenatore da parte del sig…., sia della squadra Juniores Regionali Under 17 che della squadra Juniores regionale Under 19 della SSD Città di Vigevano Srl nel periodo successivo al conseguimento della relativa abilitazione (dunque per il periodo successivo al 3 febbraio 2022) lo svolgimento di questa duplice attività è pacifica, non contestata e anche documentalmente dimostrata. Ritiene però il Collegio che la normativa federale non contenga un chiaro ed espresso divieto sul punto; invero l’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che disciplina espressamente le preclusioni e le sanzioni per l’attività dei tecnici, precisa che gli stessi, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società. L’art. 39, comma 1, lett. Fd (rubricato “obblighi e deroghe”) precisa poi che la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Ritiene questo Tribunale che, in assenza di una specifica disciplina preclusiva – espressamente indicata, invece, per l’espletamento di duplice attività per più di una società -  la stessa non può desumersi, né dedursi per effetto di interpretazioni estensive. La normativa citata che la Procura assume che sia stata violata, non risulta dunque contenere un’esplicita ed espressa preclusione allo svolgimento di due attività di conduzione tecnica nell’ambito della medesima società (o medesimo tesseramento); anzi sul punto può rilevarsi – nel senso opposto a quello inteso dalla Procura Federale - che  l’assenza di una specifica preclusione comporta, a contrario,  l’impossibilità di estendere detto divieto per analogia ad una fattispecie diversa in applicazione dei principi di legalità, tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie. Non può infine condividersi, né risulta in qualche modo allo stato confermata dalla giurisprudenza di questo Tribunale, la citata statuizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico secondo cui “non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante dell’Allenatore abilitato”; tale assunto non trova alcuna conferma in concreto ben potendo invece, soprattutto in riferimento all’attività agonistica del settore Giovanile e Scolastico ed alle piccole realtà calcistiche, accadere che un tecnico nell’arco della settimana alleni due squadre di giovani o giovanissimi ragazzi, che spesso in realtà non hanno un impegno sportivo quotidiano. Nel caso concreto, poi, del tutto indimostrata è la circostanza che il deferito non abbia assicurato una presenza costante nell’ambito delle funzioni svolte, non potendo tale affermazione essere desunta da mere presunzioni.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0025/CFA del 12 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 0016/TFNSD/del 5.08.2022

Impugnazione – istanzaProcura Federale/L.S. - società A.S.D. R.

Massima: Accolto il ricorso della procura federale avverso la decisione del TFN che aveva prosciolto l’allenatore  dalla contestata violazione dell’art. 4 C.G.S. in relazione all'art. 22 bis delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione tesseramento, omesso di dichiarare che, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di *, divenuta irrevocabile il *, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione quale conseguenza dei reati di cui agli artt. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni), condanna che avrebbe inibito il tesseramento e per l’effetto dichiarato responsabile del fatto contestato con deferimento con conseguente preclusione al tesseramento fino a quando non saranno cessate le cause preclusive di cui all'art. 22 bis NOIF ed irrogazione della sanzione della squalifica per 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data del nuovo eventuale tesseramento…..Le N.O.I.F., nell'individuare i soggetti attraverso cui le società operano nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C., menzionano i dirigenti, i collaboratori e i tecnici delle società. Quanto ai primi, l'art. 21, al comma 1, stabilisce che "sono qualificati dirigenti gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque e svolgono attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.", specificando ai successivi commi 2 e 3 le fattispecie di preclusione per gli amministratori ad assumere la qualità di dirigente (consistente rispettivamente nell'essere o essere stati componenti di organismo direttivo di società cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dell'art 16, comma 2, ovvero di essere amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento o di essere stati in carico nel biennio precedente)  e puntualizzando al comma 4 che "i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici nè assumere la qualifica di dirigente o collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico". Sono qualificati collaboratori nella gestione sportiva delle società, ai sensi dell'art. 22, comma 1, "... coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.". Essi "...non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, nè assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione o che svolgono attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico". Dei tecnici si occupa l'art. 23 stabilendo che "Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico” (comma 1) e precisando al comma 2 che essi "...sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali"  e al comma 3 che "i tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l'attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico". I compiti dei tecnici sono elencati all'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico e consistono nella tutela e valorizzazione del potenziale tecnico - atletico della società per la quale sono tesserati (lett. a); nella cura della formazione tecnica e nelle condizioni fisiche dei calciatori (lett. b); nella promozione tra i calciatori della conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie (lett. c); nel disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori e nell'adempiere tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalla società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse". Sebbene non possa negarsi la peculiarità e l'importanza della figura del tecnico all'interno della società (sottolineata anche dalla previsione secondo cui le società possono avvalersi soltanto di tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico), deve nondimeno evidenziarsi che la sua attività e i suoi compiti hanno – appunto - natura eminentemente "tecnica", essendo rivolti, per conto e nell'interesse della società, alla formazione e alla crescita tecnico - culturale dei calciatori della società. Sia pur svolta in piena autonomia, anche in ragione della sua specifica professionalità ed in coerenza con i compiti delineati dall'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico, l'attività del tecnico è in ogni caso esclusivamente finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei progetti della società e della sua dirigenza: il tecnico non partecipa, se non in modo del tutto indirettamente ed in ogni caso giammai in modo decisivo e determinante, alle scelte fondamentali della società, all'attività di programmazione e di fissazione degli obiettivi da raggiungere e mette a disposizione della società le sue capacità professionali e la sua esperienza per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla società, attraverso la cura, la valorizzazione, la preparazione e la crescita tecnico - culturale degli atleti. Una simile attività, sicuramente peculiare e fondamentale per l'esistenza stessa della società, è pur sempre attività strumentale e di gestione rispetto all'attività di programmazione e fissazione degli  obiettivi: la figura del tecnico non può essere ricompresa nella categoria dei dirigenti, non essendo il tecnico un amministratore o socio della società (art. 21 N.O.I.F.) con capacità, compiti e funzioni di programmazione e fissazione di obiettivi da conseguire; al contrario essa può ben rientrare in quella dei collaboratori (art. 22 N.O.I.F.), che svolgono, proprio come tutti i tecnici, attività, retribuita o comunque compensata, per la società e sono incaricati di funzioni che comportano responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva della F.I.G.C.. Il tecnico, in definitiva, ferma ed impregiudicata la peculiarità della sua figura e delle funzioni affidategli, è un collaboratore particolarmente qualificato, che svolge nell'ambito della società, per conto e nell'interesse della stessa, una specifica attività "tecnica" che, come più volte accennato in precedenza, concerne la tenuta, la valorizzazione, la formazione e la crescita atletica e culturale dei calciatori della società stessa. Tale ricostruzione sistematica del resto è coerente e conforme con alcuni principi generali dell'organizzazione amministrativa dell'ordinamento statuale. Infatti, mutuando categorie proprie di quest'ultimo, non è irragionevole ritenere che il legislatore, nel delineare una struttura organizzativa snella e funzionale della società, finalizzata al corretto ed ordinato svolgimento della sua attività sportiva, abbia inteso attribuire ai dirigenti compiti e funzioni per così dire di "indirizzo politico", consistenti nella programmazione e nella fissazione degli obiettivi da perseguire nelle singoli stagioni sportive, e ai collaboratori compiti di gestione, attuazione ed esecuzione dei programmi, compiti che sono propri anche della figura del tecnico, per quanto puntualmente specificati nell'art. 19 del Regolamento del Settore Tecnico. Orbene, l’applicabilità dell'art. 22 bis delle N.O.I.F alla figura dei tecnici non discende da una sua interpretazione estensiva o analogica (inammissibile secondo il Tribunale di primo grado perché violativa dei principi di cui agli artt. 25 Cost. e 14 delle preleggi), né da una interpretazione coerente con la sua ratio e asseritamente rispettosa della voluntas legis (come sostenuto dalla Procura senza però riuscire ad indicare elementi obiettivi ed inequivoci di tali spunti ricostruttivi), quanto piuttosto dal fatto che la categoria dei tecnici è ricompresa in quella dei collaboratori per tutte le ragioni in precedenza indicate. Pertanto, non è necessaria alcuna norma specifica ed espressa affinché anche per i tecnici trovino applicazione le previsioni sui requisiti di onorabilità: sono proprio i compiti affidati ai tecnici direttamente dalle norme del Regolamento Tecnico, in particolare quello di disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori (art. 19, comma 1, lett. d), a giustificare la necessità del possesso dei requisiti di onorabilità fissati dal più volte citato art. 22 bis NOIF. Alla luce delle considerazioni svolte, non essendoci contestazioni sul fatto posto a base del deferimento [(cioè l'aver il sig. L.* S.* omesso di dichiarare in occasione del tesseramento per l'A.S.D. R* per la s.s. 2021/2022 di essere stato condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di *, divenuta irrevocabile il *, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione quale conseguenza dei reati di cui agli artt. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni)] deve essere dichiarata la responsabilità del deferito per quel fatto. A tanto consegue anche la preclusione al tesseramento fino a quando non saranno cessate le cause di preclusione di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F. Quanto alla sanzione da irrogare la Corte è dell'avviso che, in ragione della gravità dei fatti, la richiesta avanzata dalla Procura Federale della squalifica per cinque anni sia congrua; tale sanzione, in omaggio ai principi di afflittività ed effettività, decorrerà dalla data del nuovo eventuale tesseramento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 16/TFN - SD del 5 Agosto 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1197/454pf 21-22/GC/gb del 14 luglio 2022 nei confronti del sig. L. S. - Reg. Prot. 7/TFN-SD

Massima: Prosciolto il deferito dalla contestata violazione del disposto di cui all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 22 bis delle NOIF per avere lo stesso, in occasione del tesseramento omesso di dichiarare che con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 15.2.17, irrevocabile il 2.4.17, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione quale conseguenza dei reati di cui agli artt. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni)….Ed invero, contrariamente all’assunto della Procura federale, ribadito in udienza dal suo rappresentante, i tecnici non rientrano nel novero dei soggetti destinatari della norma che, per quanto qui rileva, nel dettare “Disposizioni per la onorabilità”, così recita: “1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, NOIF), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, NOIF), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno: 1. a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi: [……………];- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).[…………..] All’atto della richiesta di tesseramento e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione e i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo.” Dal chiaro tenore della previsione normativa, emerge che la disciplina si applica ai “dirigenti(e) di società o di associazione (art. 21, 1° comma, NOIF)”, ed ai “collaboratori(e) nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, NOIF)”. La definizione che di tali soggetti (dirigenti e collaboratori) è data, rispettivamente, dall’art. 21, comma 1, NOIF ( Sono qualificati ‘dirigenti’ delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC) e dall’art. 22, comma 1, NOIF (Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC), conferma, ove ve ne fosse bisogno, che questi svolgono una attività diversa da quella dei tecnici, i quali giammai possono essere assimilati ai primi, a cui è peraltro fatto divieto di essere tesserati “quali calciatori o tecnici” (artt. 21, comma 2, e  22, comma 2, NOIF). Così delineato il perimetro soggettivo di applicabilità del divieto, deve altresì escludersi che esso possa applicarsi ai tecnici in ragione di una interpretazione estensiva e/o analogica della norma, soprattutto alla luce del principio costituzionale di legalità e tassatività di cui all’art. 25, comma 2, Cost., secondo cui “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e di cui l’art. 14 delle preleggi (Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.) costituisce garanzia di effettività. Pur nell’autonomia dell’Ordinamento Sportivo rispetto a quello Statale, infatti, nessuno dubita che il secondo debba uniformarsi ai principi generali del primo, specie quando, come nel caso che ci occupa, siano posti a presidio e garanzia della libertà e dei diritti del cittadino, onde anche nella vicenda in esame non può non trovare ingresso il principio costituzionale di tassatività espresso dal noto brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege, di cui l’art. 1 c.p. costituisce chiara applicazione ( Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite").

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 15/TFN - SD del 4 Agosto 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 20841/509pf21-22/GC/GR/ff dell'30 giugno 2022 nei confronti dei sig.ri P.D.B. e R.Z., nonché della società ASD Città di Baveno 1908 - Reg. Prot. 179/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di squalifica all’allenatore per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli. 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nel mese di gennaio della corrente stagione sportiva, svolto attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori (di età inferiore ad anni 12), sostanziatasi nel contattare la madre del calciatore minore …. tesserato per la ASD Gravellona San Pietro, al fine di tentare di organizzare un incontro prodromico al tesseramento del figlio per la successiva stagione sportiva con la ASD Città di Baveno 1908, per giunta invitando la medesima ad estendere tale invito anche agli altri calciatori minori e compagni di squadra…... In particolare, al di là della inosservanza delle norme di comportamento di cui dall’art. 4, comma 1, del CGS e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, appare altresì evidente la trasgressione del precetto di cui all’art. 40, comma 3, di detto Regolamento che prevede “3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”….Mesi 1 di inibizione al presidente per aver consentito e non impedito la condotta del proprio allenatore. Ammenda di € 100,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio legale rappresentante che dal proprio tecnico

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 14/TFN - SD del 4 Agosto 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 732/6pf 21-22/GC/blp dell'8 luglio 2022 nei confronti della società ASD Futsal Rionero - Reg. Prot. 4/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.100,00 ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. …., consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché agli artt. 28 e 39, lett. Ca), del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver tesserato un allenatore abilitato, per l’intera stagione sportiva 2020 – 2021, ed aver disputato il predetto campionato senza alcun allenatore in panchina… Risulta ….evidente per tabulas, secondo il Collegio, la responsabilità della società ASD Futsal Rionero, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. …., consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché agli artt. 28 e 39, lett. Ca), del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver tesserato un allenatore abilitato, per l’intera stagione sportiva 2020 – 2021, ed aver disputato il predetto campionato senza alcun allenatore in panchina. Per tali violazioni la Procura Federale ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’ammenda di € 1.100. Il Collegio ritiene congrua detta sanzione, nonostante la pena base indicata nell’accordo ex art. 126 CGS fosse di € 600. Ciò per più ragioni. In primo luogo occorre tener conto che, secondo questo Tribunale (Decisione/0025/TFNSD-2021-2022), in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare deve, di regola, essere maggiore di quella posta come sanzione base dell’accordo, in considerazione del comportamento dilatorio tenuto dall’incolpato, poi deferito, e del conseguente aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia. Né, con riguardo a tale profilo, possono avere rilievo le giustificazioni rese dalla difesa della società deferita all’udienza dibattimentale in ordine alla mancata comunicazione di condivisione dell’accordo proposto, dal momento che dell’avvenuto accordo è stata data legittima comunicazione tramite la pubblicazione nel Comunicato Ufficiale n. 158/AA del 21.01.2022.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 8/TFN - SD del 21 Luglio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 20523/497pf21-22/GC/GR/ff del 27 giugno 2022 nei confronti dei sigg.ri S.E.A., M.G., T.M. e della società ASD Tikitaka Planet - Reg. Prot. 177/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 5 e giorni 10 di inibizione al Dirigente Accompagnatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle NOIF nonché all’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2021-2022, la funzione di Allenatore della squadra di calcio a 5 femminile della società ASD Tikitaka Planet, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica prevista dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. Mesi 4 di inibizione all’Allenatore Responsabile 1° squadra per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle NOIF nonché all’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2021-2022, la funzione di “prestanome” come Allenatore della squadra di calcio a 5 femminile della società ASD Tikitaka Planet, permettendo al sig… di svolgere l’attività di allenatore pur essendo sprovvisto della relativa qualifica prevista dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. Per tali fatti mesi 4 di inizione al presidente ed € 1.200,00 di ammenda alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 3/TFN - SD dell’11 Luglio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 19275/477pf 21-22 GC/SA/mg del 9 giugno 2022 nei confronti del sig. M.M. e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting - Reg. Prot. 170/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al presidente della Società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’accordo AIAC punto 3, per non aver comunicato per iscritto l’esonero all’allenatore a nulla rilevando le dimissioni dell’allenatore inserite nella liberatoria e disconosciute dall’allenatore. Ammenda di € 300,00 alla società….Infatti va evidenziato che le dimissioni dell’allenatore, così come previsto dall’art. 47 del Regolamento LND vigente al momento dei fatti (pedissequamente riprodotto nell’attuale formulazione ex art. 50), prevede che le dimissioni (così come l’esonero) debbano essere comunicate esclusivamente mediante raccomandata A.R, con conseguente necessità di ottemperare a detta disposizione per potersi perfezionare la risoluzione del rapporto. Tale obbligo è riproposto anche nell’accordo AIAC, al punto 3, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. A fronte di ciò, quindi, alcuna rilevanza può avere la liberatoria prodotta in atti, atteso che la disposizione normativa, nel prevedere tassativamente la modalità sopra indicata sembra volta a garantire la certezza obiettiva della riconducibilità di siffatti atti sia sotto il profilo soggettivo che temporale, al fine di evitare l’apposizione e l’efficacia, al momento della stipula degli accordi economici, di eventuali “firme in bianco”, fenomeno frequente nel mondo del lavoro.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 1/TFN - SD del 7 Luglio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 19277/489pf 21-22 GC/GR/ff del 9 giugno 2022 nei confronti del sig. C.S.D.M. e della società ASD Ducato Spoleto - Reg. Prot. 169/TFN-SD

Massima: Viene prosciolto per insussistenza del fatto l’allenatore di calcio a 5 primo livello al quale era stata contestata la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 e 40 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver prestato la propria collaborazione tecnica in favore della Società ASD Atletico Foligno Calcio a 5 femminile dal mese di settembre al mese di dicembre 2021, nonostante che nella stagione sportiva 2021/2022 egli risultasse tesserato per la Società ASD Ducato Spoleto in qualità di responsabile tecnico della prima squadra….Risulta in atti, infatti, che il ….. è stato tesserato per la società ASD Ducato Spoleto con l’incarico di responsabile prima squadra a decorrere dal 29 novembre 2021. Tale dato, esclude con tutta evidenza che dal settembre al 29 novembre 2021, il deferito possa aver svolto quanto contestatogli, vale a dire l’espletamento di un doppio incarico in costanza di tesseramento. Del tutto inconferenti appaiono essere le riproduzioni fotografiche allegate al lavoro investigativo dell’agenzia investigativa AIS, commissionato dal responsabile degli allenatori di calcio a 5 Regione Umbria sig. … in quanto, per stessa ammissione del responsabile della predetta agenzia, risultano scattate il giorno 17 ottobre 2021 presso il palazzetto dello sport di Foligno durante una gara della Società ASD Atletico Foligno e documentano la presenza del ….,  che  sarebbe stato fotografato mentre dava consigli tecnici  alle calciatrici della squadra nonché mentre sedeva tra le persone della nominata Società. Alcuna prova, inoltre, vi è della circostanza che quanto contestato al …. – che non necessariamente si configura come attività disciplinarmente sanzionabile, come si dirà infra, sia stato posto in essere nel brevissimo periodo in cui era tesserato per la società ASD Ducato Spoleto. Anche le ulteriori documentazioni fotografiche, come dettagliatamente esposto dalla difesa, non si ritiene possano essere riconducibili al periodo durante il quale il … era tesserato per l’ASD Ducato Spoleto; i dubbi, poi, sollevati dalla difesa e non confutati dalla Procura federale, relativi addirittura alla riconducibilità di alcune foto alla persona del deferito, inducono il Tribunale a ritenere non adeguatamente provati i fatti dedotti in deferimento. Ma, anche a voler prescindere dalla ampia e dettagliata contestazione da parte dei deferiti sulla riferibilità delle foto alla persona del …., la difesa del deferito coglie nel segno quando sostiene che le uniche date certe alle quali ricondurre il materiale fotografico ed investigativo prodotto sono relative ad un periodo in cui il deferito non risultava tesserato per la società ASD Ducato Spoleto.Inoltre, evidenziato che le calciatrici tesserate in favore della Società ASD Atletico Foligno, sentite dalla Procura Federale nel corso delle indagini hanno tutte escluso la partecipazione tecnica del …. alla attività della loro squadra, deve anche osservarsi  che i contatti avuti dal …. con la …., allenatrice della Società ASD Foligno, non erano suscettibili di essere interpretati  come esercizio di attività tecnica svolta in assenza di tesseramento – fattispecie, peraltro, non contestata in questa sede -  da parte del …., essendosi limitati a meri suggerimenti su come affrontare tecnicamente il lavoro in materia di preparazione atletica nell’ottica di un confronto dialettico che non necessariamente – in assenza di ulteriori elementi – deve ritenersi espletamento di attività di natura tecnica.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 172/TFN - SD del 30 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 19103/483pf21-22/GC/GR/ff del 8 giugno 2022 nei confronti del sig. A.R. e della società GSD Ghiviborgo VDS - Reg. Prot. 168/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione al Presidente, per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito al sig. …., allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, di svolgere, nel corso delle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022, l’attività di allenatore dei portieri in favore della società GSD Ghiviborgo VDS, benché non fosse tesserato. Ammenda di € 400,00 alla società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 169/TFN - SD del 28 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 17935/439pf21-22/GC/GR/ff del 24 maggio 2022 nei confronti dei sigg.ri F.D.P., F. D. e della società Pol. Sported Maris ASD - Reg. Prot. 162/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF, per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che l’allenatore sig. ….. non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la propria. Mesi 1 squalifica  al dirigente/allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF, per essersi tesserato per la società Pol. Sported Maris ASD con le funzioni di allenatore della categoria Pulcini nonostante fosse già precedentemente tesserato nella medesima stagione sportiva per la società GSD Oratorio Cava Digidue ove svolgeva l’attività di allenatore sia della Squadra Esordienti sia della Squadra Primi Calci. Ammenda di € 200,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 160/TFN - SD del 16 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7294/361pf21-22/GC/blp del 25 marzo 2022 nei confronti del sig. A.M. - Reg. Prot. 132/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 2 di squalifica all’Allenatore regolarmente iscritto all’Albo del Settore Tecnico e tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl, per la violazione degli artt. 4 co. 1 del CGS e 19 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver acconsentito e reso possibile che il Sig. ….., al tempo tesserato per la società US 1913 Seregno Calcio Srl con la qualifica di Direttore Generale, nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla metà del mese di novembre 2021, avesse provveduto di fatto a sostituirsi alla propria persona nel ricoprire e svolgere concretamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Gir. A (dirigendo gli allenamenti quotidiani, decidendo le formazioni da mandare in campo, nonché, le sostituzioni da effettuare durante le gare), così per l’effetto da aver egli finito per disattendere e mancare di adempiere a quei compiti tecnici che gli erano stati affidati dalla Società all’atto del proprio tesseramento quale allenatore della prima squadra per la corrente stagione sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 153/TFN - SD del 08 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 8560/292pf21-22 GC/PM/mg del 4 maggio 2022 nei confronti del sig. L.F. - Reg. Prot. 146/TFN-SD

Massima: Mesi 18 di inibizione ed euro 10.000,00 di ammenda al Presidente, nonché allenatore, iscritto all’Albo federale, della stessa società, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC, dell’art. 85, lettera C) paragrafo IV n. 3 delle NOIF nonché dell’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, (I) per avere utilizzato i fondi per attività di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, illegittimamente ottenuti a danno della Prefettura di Verona, per lo svolgimento dell’attività sportiva della società Virtusvecomp Verona, immettendo così nel sistema economico federale somme provenienti da condotte illecite; in particolare, le ingenti risorse economiche, ricevute grazie all’aggiudicazione illecita dei bandi, risultano essere state utilizzate per effettuare pagamenti a favore di società sportive collegate ed essere state, in parte, trasferite alla società Virtus Verona Srl a seguito del conferimento dell’azienda sportiva del 1 luglio 2021 e (II) per aver effettuato il pagamento di emolumenti, sotto forma di rimborsi, ad alcuni calciatori in contanti anziché con bonifico bancario; nonché per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC sanciti dall’art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC nonché dell’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per aver lo stesso, nella stagione sportiva 2021- 2022, utilizzato le somme trasferite dalla società Virtusvecomp con il conferimento di ramo d’azienda avente effetto dal 1 luglio 2021 - facenti parte dei fondi per attività di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale illegittimamente ottenuti dalla società Virtusvecomp Srl a danno della Prefettura di Verona - per lo svolgimento dell’attività sportiva della società Virtus Verona Srl, continuando così a far circolare nel sistema economico federale somme provenienti condotte illecite….Nel merito, ritiene il Tribunale provata la responsabilità del deferito, nei limiti di seguito specificati. L’esame degli atti acquisiti dal procedimento penale (in particolare, l’informativa conclusiva dell’indagine 21.4.2022, la richiesta e il decreto di sequestro preventivo) consente di ritenere accertato come a far tempo dall’aggiudicazione del primo dei bandi oggetto di indagine (2016) la società Virtusvecomp Verona, di cui il deferito è stato Presidente e legale rappresentante, abbia percepito ingenti somme di denaro (pari a circa 12 milioni di euro) provenienti da commesse pubbliche. Dette somme, corrisposte dalla Prefettura di Verona in ragione dell’affidamento del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, indipendentemente dalle modalità con le quali sono state ottenute, sono confluite in maniera indistinta nei conti correnti che la stessa società utilizzava anche per l’attività sportiva, in una gestione promiscua e non trasparente di cui il Tribunale ritiene raggiunta la prova. L’utilizzo dei medesimi conti corrente (in particolare di quello accesso presso il Monte dei Paschi di Siena) dedicati alla commessa pubblica per l’attività calcistica è confermato dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza (cfr. informativa 21.4.2020, par.5, pagg. 123 e segg.), nonché dalle dichiarazioni dei dirigenti della società. In particolare il dirigente/direttore generale de facto C. ha affermato di aver utilizzato denaro depositato sul conto “dove arrivavano anche i soldi della Prefettura” per l’attività calcistica e che i fondi del conto dedicato (presso la Banca Reale) per il pagamento degli emolumenti “arrivavano esclusivamente tramite giroconto dal conto principale della Virtus Vecomp Verona della banca Monte dei Paschi” (cfr. verb. 7.1.2022). Con ciò confermando il sostentamento dell’attività sportiva anche con il denaro pervenuto per il diverso fine pubblico. Più chiaramente, Z., socio della Virtus Vecomp e già direttore generale e tesserato della medesima società, ha candidamente ammesso come fosse “ovvio che i fondi che avremmo eventualmente percepito dalla prefettura sarebbero stati usati anche per il calcio perché la società era la stessa”, al punto di aver richiesto ai vertici societari rassicurazioni circa la possibilità di coesistenza delle due attività (cfr. verb. 7.1.2022). Sono altresì state riscontrate dalla Guardia di Finanza uscite dal conto su cui pervenivano i versamenti della Prefettura di Verona verso numerose associazioni sportive facenti capo a vario titolo, alla Virtus Vecomp e definite “promiscue” in ragione dell’impossibilità di imputare all’attività pubblica o a quella sportiva la relativa spesa (cfr. informativa, pag. 129-142). Al di là della commistione di cui si è detto tra fondi aventi un preciso vincolo di destinazione e quelli diversi rivolti all’attività calcistica, è documentato in atti come dai conti corrente della Virtus Vecomp siano stati  effettuati prelievi in contanti per importi rilevanti (cfr. inf. GdF, pagg. 129 e segg.) mediante cambi assegni allo sportello o medianti prelievi allo sportello, dei quali non è stata fornita adeguata giustificazione e ritenuti tali, pertanto, da rendere difficoltosa la ricostruzione dei relativi effettivi impieghi. Ancora è stato accertato come diversi importi siano stati dirottati verso associazioni, anch’esse sportive ancorché dilettantistiche, gravitanti nell’orbita della Virtus Vecomp, formalmente per l’attività di ausilio nella gestione dei soggetti richiedenti protezione ma senza che fosse formalizzata alla Prefettura alcuna comunicazione, tantomeno richiesta l’autorizzazione al subappalto. A ciò si aggiunga l’accertato ricorso al denaro contante anche da parte di queste stesse associazioni (cfr. informativa GdF, pag. 135). Dalle audizioni effettuate dalla Procura Federale sono inoltre emerse alcune ulteriori gravi condotte poste in essere dal deferito in relazione alla gestione societaria che confortano la prospettazione accusatoria di violazione dei principi di lealtà probità e correttezza e di corretta gestione.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0088/CFA del 20 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 118 TFN-SD del 7.04.2022

Impugnazione – istanza: Florentia San Gimignano/Procura Federale

Massima: Confermata l’ammenda di euro 10.000,00 alla società per la violazione ascritta al proprio legale rapp.te che ha anche patteggiato ai sensi dell’art. 127 CGS la violazione di cui all’art. 32 comma 5 del C.G.S., in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio - s.s. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per i seguenti motivi: il sig. ….., indicato dalla società come allenatore dei portieri, con impegno alla partecipazione al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico, non risulta in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso (punto 2, a.3 dei Requisiti sportivi e organizzativi - Serie A femminile del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0081/CFA del 6 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0114/TFNSD-2021-2022 del 28.03.2022

Impugnazione – istanza: ASD FC Sassari Torres Femminile – A.B. – A.G./Procura Federale

Massima: Confermata l’inibizione di mesi 6 al presidente per la violazione delle norme sopra indicate, per avere consentito o comunque non impedito al sig. …., soggetto privo della necessaria abilitazione federale, di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore della prima squadra della ASD FC Sassari Torres Femminile utilizzando quale “prestanome” Antonio Genovese. Confermata anche l’ammenda di € 3.000,00 alla società…. va premesso che “Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Legittimamente, quindi, il Tribunale Federale, ai fini dell’accertamento della responsabilità, ha valorizzato plurimi elementi, quali la rinuncia da parte di …. alla percezione di un compenso, il mancato trasferimento da parte di costui a Sassari, la concorde volontà di demandare all’allenatore in seconda parte rilevante dei compiti di un allenatore, quali la direzione degli allenamenti della squadra. Tali elementi, di per sé soli considerati, possono apparire “neutri” ma, valutati nel loro insieme, inducono fondatamente a ritenere che ….. non sia stato ingaggiato per svolgere effettivamente l’attività di allenatore ma per sopperire alla mancanza della necessaria qualifica in capo all’allenatore in seconda. E ciò, soprattutto, alla luce del fatto che l’allenatore in seconda, …., era privo della qualifica necessaria per essere formalmente accreditato come allenatore della Sassari Torres, qualifica che invece possedeva Antonio Genovese. Che ciò costituisca illecito disciplinare è affermato, fra l’altro, da  Sezione I, decisione n. 74/CFA-2021-2022:”Incorre in responsabilità disciplinare, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4 del Codice di Giustizia Sportiva, il soggetto che, assunto come tecnico titolare della squadra, in quanto munito delle prescritte abilitazioni, consente o non impedisce che un soggetto privo delle prescritte abilitazioni, svolga, in via di fatto, l’attività di allenatore della squadra”. Val la pena di osservare come l’illecito disciplinare non presupponga necessariamente un accordo fraudolento ma semplicemente che, dalle rispettive posizioni, Presidente e allenatore diano corso, di fatto, ad una situazione in cui il tecnico titolare è tale solo di nome, in quanto gran parte delle mansioni vengono svolte da un altro tecnico privo delle necessarie abilitazioni. Sono chiare ed evidenti, in questo senso, le condotte del Presidente - che ha risolto il problema dell’assenza di abilitazione in capo a …., ingaggiando un altro tecnico senza pagarlo -  e dello staff tecnico, tese a ridurre al minimo l’apporto di ….. Né si può sostenere che la presenza di ….. a fianco della squadra, prospettata nei termini proposti dalla difesa, valga a qualificarlo quale allenatore nella forma e nella sostanza. L’art.19 del regolamento del settore tecnico, menzionato dalla difesa, prevede che:” I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono: a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati; b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori; c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie; d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società̀ e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse”.  V’è da chiedersi come … potesse adempiere a tali compiti, con particolare riguardo alla cura della formazione tecnica e delle condizioni fisiche dei giocatori, senza mai – per esplicito accordo con la dirigenza - partecipare agli allenamenti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 130/TFN - SD del 26 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7232/293 pf21-22/GC/GR/ff del 24 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri D.G.F., G.R. e della società ASD Cittanova Calcio - Reg. Prot. 127/TFN-SD

Massima: Giornata 1 di squalifica all’allenatore per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver indebitamente presenziato colpito da squalifica nella zona spogliatoi e nei pressi del campo di gioco in occasione della gara valevole per il campionato Serie D. Ammenda di € 100,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 127/TFN - SD del 21 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7166/246pf21-22/GC/GR/ff del 22 marzo 2022 nei confronti del sig. D.P. - Reg. Prot. 123/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS è sanzionato con giorni 80 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle NOIF nonché dall’art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. art. 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito ed avallato, pur essendo a conoscenza della mancanza dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico in capo ai Signori …., da inizio stagione sportiva fino al 20 settembre 2021

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 125/TFN - SD del 19 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 6865/266 pf21-22/GC/GR/ff del 14 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri F.C. + altri - Reg. Prot. 117/TFN-SD

Massima: Prosciolto l’allenatore dalla contestata violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 37, comma 1, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per aver prestato nel corso della stessa stagione sportiva 2021-2022 la doppia attività dapprima con la ASD Nuova Latina Isonzo, dove ha iniziato un progetto di collaborazione di circa tre settimane con …. in assenza di tesseramento, come peraltro dallo stesso pacificamente ammesso, e, successivamente, come Allenatore Responsabile della prima squadra per la ASD Atletico Pontinia, dal 13 ottobre 2021 in virtù di tesseramento. Prosciolto anche l’altro allenatore dalla contestata violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli. 37, comma 1, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per aver prestato nel corso della stessa stagione sportiva 2021-2022 la doppia attività dapprima con la ASD Nuova Latina Isonzo, dove ha iniziato un progetto di collaborazione di circa tre settimane con …. in assenza di tesseramento, come peraltro dallo stesso pacificamente ammesso, e, successivamente, come Allenatore Responsabile della prima squadra per la ASD Nuova Cos Latina, dal 27 ottobre 2021 in virtù di tesseramento… Nel merito, ritiene il Collegio che dagli atti non emerga la prova della contestata doppia attività ascritta ai deferiti C. e N.. Al di là delle generiche dichiarazioni di circostanza contenute nell’intervista che ha dato avvio al procedimento, infatti, non risulta in atti che i signori C. o N. abbiano svolto attività tecnica in favore della Nuova Latina Isonzo per la quale non erano stati tesserati, come peraltro dagli stessi ammesso. I calciatori sentiti nella fase delle indagini preliminari, infatti, non sono stati in grado di affermare che i due deferiti abbiano preso parte attiva ad allenamenti o svolto altra attività rilevante rispetto alla squadra di appartenenza. Ed anzi, come si dirà infra, i giovani auditi sono stati tutti coerenti nell’indicare in A. F. il soggetto deputato dalla società allo svolgimento dell’attività di allenamento per la stagione 2021-2022. La presenza del C. e del N., pur dichiarata da alcuni calciatori e dallo stesso Novelli, non risulta si sia concretizzata in una specifica attività, ma al più sia consistita in una mera osservazione. Gli stessi deferiti in sede di audizione, pur negando la contestazione loro mossa, hanno offerto una spiegazione coerente alla loro presenza agli allenamenti indicandola in un progetto di collaborazione per la riorganizzazione del settore giovanile mai realizzatosi per assenza di ragazzi iscritti….A parere del Collegio, tali rapporti - meramente prodromici allo svolgimento di una attività in seno ad una società sportiva - ove non concretizzatisi in alcuna specifica interazione con i calciatori o con gli altri componenti dello staff tecnico, non sono idonei a fondare la violazione dell’art. 4 CGS, contestata in relazione agli artt. 37, comma 1, 33, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF. Ritiene il Tribunale che l’art. 40, comma 1 del Regolamento richiamato, nel vietare ai tecnici di tesserarsi o svolgere, indipendentemente dal tesseramento, attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, pare presupporre un minimo substrato di concretezza delle due diverse attività svolte, di guisa che - ove tale substrato concreto manchi o non ne risulti la prova nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva - la condotta non può dirsi sussumibile nella fattispecie. In tal senso pare peraltro deporre la stessa formulazione dell’incolpazione nella quale non viene contestata al C. e al N. alcuna specifica e concreta attività, ma solo la partecipazione ad un progetto di collaborazione. Progetto che, dalle stesse dichiarazioni del C. e del N., che lo hanno ammesso, era sì volto riorganizzazione del settore giovanile della Nuova Latina Isonzo, ma in realtà non si è mai concretizzato per assenza di giovani calciatori che vi partecipassero. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio non raggiunta la prova della responsabilità di C.e N.in ordine alle violazioni agli stessi ascritte.

Massima: Il Dirigente Accompagnatore, risponde della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF e all’art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nonostante la qualifica formale assunta in virtù del predetto tesseramento con la Società ASD Nuovo Latina Isonzo, per la stessa Società le funzioni di allenatore in assenza di regolare qualifica rilasciata dal Settore Tecnico ed in favore della squadra Allievi Under 17, per il campionato Provinciale di Latina, dal 31 ottobre 2021 a tutt’oggi, come risulta dalle distinte gara acquisite laddove viene indicato alla voce Allenatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 118/TFN - SD del 07 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 13071/746 pf20-21 GC/GT/ag del 23 giugno 2021 nei confronti della società SSD ARL Florentia San Gimignano - Reg. Prot. 114/TFN-SD

Massima: Previa revoca dell’accordo ex art. 127 CGS di cui alla Decisione n. 8 del 19 luglio 2021 la società è sanzionata con l’ammenda di euro 10.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti commessi dal proprio Allenatore dei Portieri che aveva assunto l’impegno alla partecipazione al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico, non risultando in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso (iscrizione all'Albo degli Allenatori di Base – Uefa B).

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0074/CFA del 04 Aprile 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare n. 103/TFNSD-2021-2022, pubblicata il 23.02.2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Sig. A.M.

Massima: Accolto il reclamo della procura federale avverso il proscioglimento del TFN e per l’effetto inflitta la squalifica di mesi 1 all’allenatore UEFA B e tesserato, - nella duplice veste di calciatore e allenatore per la violazione dell’art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri di lealtà, correttezza e probità, sia, in via autonoma, la violazione degli artt. 37 e 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della prima squadra della società ad altro soggetto, privo di abilitazione, iscrizione all’Albo Settore tecnico e tesseramento a tal titolo. Tali condotte contrastano, in primo luogo, con la clausola generale di cui all’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e con i doveri di lealtà, correttezza e probità ivi declinati. Al riguardo, la Corte richiama il proprio orientamento, di recente ribadito (Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022), secondo il quale” l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo)”. In secondo luogo, le condotte in parola si risolvono anche nella violazione specifica delle prescrizioni di cui all’art. 37 e 39 lett. Da) del Regolamento del Settore Tecnico, sancendo il primo degli articoli testè richiamati che il comportamento dei tecnici debba rappresentare “esempio di disciplina e correttezza sportiva, oltre che di deontologia professionale, mentre il secondo articolo prevede per i Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione che la prima squadra debba essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO, A, UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali – Licenza D (lett. Da; cfr Corte Federale d’Appello, sez. III, decisione n.68/CFA – 2021-2022: “l’aver consentito o comunque non impedito l’utilizzo dei soggetti privi della prescritta autorizzazione ed iscrizione ai rispettivi albi del Settore Tecnico, in qualità di allenatori ufficiali della società e sanitari/massaggiatori della squadra, è comportamento che viola le norme che governano l’ordinamento sportivo e si pone in spregio ai fondamentali doveri di lealtà, correttezza e probità esigibili dai dirigenti sportivi”).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 115/TFN - SD del 30 Marzo 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 5178/71pf 21-22 GC/GR/am del 18 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri R.G., P.E. e della società ASD Sanseverinese - Reg. Prot. 95/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione al dirigente per la violazione di cui all’art. 4 comma 1 CGS-FIGC in relazione agli artt. 35 comma 1, 37 commi 1 e 3, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto il ruolo di dirigente – direttore sportivo in favore della Società ASD Sanseverinese all’inizio della stagione sportiva 2019 – 2020 pur essendo privo di qualifica e tesseramento a detto titolo, svolgendo attività collegate al tesseramento di calciatori presso la suddetta Società e concordando altresì con due di loro l’entità del rimborso spese a carico della Società; il tutto, tra l’altro, omettendo di presentare domanda di sospensione dall’Albo del Settore Tecnico, presso il quale risultava iscritto come istruttore di giovani calciatori. Ammenda di € 600,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 114/TFN - SD del 28 Marzo 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 6337/210pf21-22/GC/GR/ff del 25 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri A.G., S.A., A.B. e della società ASD FC Sassari Torres Femminile - Reg. Prot. 105/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 37 e 39 lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico e al CU n. 34/21-22 del Settore Tecnico per avere, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra della ASD FC Sassari Torres Femminile partecipante al Campionato di Serie B Femminile, consentendo che, in propria vece, anche durante le gare ufficiali, le funzioni di allenatore responsabile venissero, di fatto, esercitate dal sig. S. A., soggetto privo della necessaria abilitazione federale per la conduzione tecnica della società ASD FC Sassari Torres Femminile. Masi 3 di squalifica all’Allenatore UEFA B in seconda della Prima Squadra della società ASD FC Sassari Torres Femminile, Torres Femminile partecipante al Campionato di Serie B Femminile, utilizzando, a tal fine, in qualità di “prestanome”, l’allenatore sig. A. G.; Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto disposto dall’art. 39 lettera Ia) del Regolamento del Settore Tecnico e dal CU n. 34/21-22 del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. S.A., soggetto privo della necessaria abilitazione federale, di svolgere, di fatto, l’attività di allenatore della prima squadra della ASD FC Sassari Torres Femminile partecipante al Campionato di Serie B Femminile, utilizzando, in qualità di “prestanome”, l’allenatore tesserato sig. A.G.; Ammenda di € 3.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 113/TFN - SD del 25 Marzo 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 6107/213pf21-22/GC/GR/ff del 21 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri M.G. e C.T. - Reg. Prot. 103/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di squalifica all’Allenatore Uefa B iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma non tesserato, per la violazione dell’ art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 comma 1 e  37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1 delle NOIF, poiché, nella stagione sportiva 2021-2022, pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della società ASD Fano Calcio Femminile ed all’Allenatore Uefa B iscritto all’Albo del Settore Tecnico, ma non tesserato, per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1 delle NOIF, poiché nella stagione sportiva 2021-2022, pur non essendo regolarmente tesserato per nessuna società, ha svolto le funzioni di allenatore in favore della società ASD Fano Calcio Femminile….Il combinato disposto di tali norme induce a ritenere che il tesseramento sia condizione necessaria affinché i tecnici possano svolgere la propria attività. Quanto stabilito dal richiamato C.U. del settore Giovanile e Scolastico non deroga in alcun modo a tale regola generale, essendo riferito esclusivamente alla necessità che le società sportive, prima dell’inizio dei campionati, si dotino di un proprio tecnico.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0071/CFA del 18 Marzo 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, di cui al Com. Uff. n. 72 del 03.02.2021

Impugnazione – istanza: G.S./Procura federale

Massima: Annullata la decisione del Tribunale Territoriale che aveva sanzionato il dirigente per aver svolto attività di osservatore sportivo ed aver commesso altre violazioni varie…Come anche affermato dal Tribunale - senza che la Procura abbia contestato espressamente tale punto della decisone di primo grado - l’art. 55 del Regolamento del Settore tecnico, come risultante dalle modifiche apportate nel tempo alla disposizione in esame, l’attività di Osservatore calcistico è un’attività che può essere svolta solo per conto di società professionistiche anche da un soggetto non tesserato. A seguito delle modifiche apportate in sede regolamentare conseguenti alle iniziative dell’Autorità antitrust (provv. AGCM n. 27249 del 27.6.2018 confermato da TAR Lazio Sez. I, n. 7177/2019), si tratta ormai di un’attività “libera” da parte di osservatori che possono svolgere il relativo corso anche presso soggetti esterni alla Federazione (come si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 55 del Regolamento tecnico di organizzazione)…Il ricorso merita di essere accolto anche con riferimento alla insussistenza delle condotte indicate dal Tribunale ove si tenga conto che: a) quanto all’ingresso in campo – e anche al di là del fatto che si possa considerare ricompreso anche l’ingresso negli spogliatori arbitrali - risulta dagli atti istruttori e comunque mai contestato dalla stessa Procura, che il ….in entrambe le occasioni (partita del 6/6/2021 e del 13/6/201), ha chiesto il permesso di entrare solo negli spogliatori in uso agli arbitri per ivi fotografare le liste di gioco e che, in occasione di uno dei due eventi sportivi sia stato addirittura accompagnato da un dirigente di una delle società in campo. Nessuna fonte di prova di quelle indicate dalla Procura, del resto, registra una qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti presenti, ivi compresi gli stessi Direttori di gara; b) quanto alla violazione della privacy risulta altresì che nessuno si è opposto alla fotografia delle liste di gioco, che peraltro sono rese pubbliche sui rispettivi siti delle squadre interessate e che, in ogni caso, non vi è stata la successiva diffusione dei dati così appresi; c) quanto alla dedotta violazione delle norme AIA (in base alle quali, tra l’altro, i colloqui con gli arbitri si dovrebbero tenere all’aperto), si osserva che lo stesso Tribunale fa riferimento a direttive AIA entrate in vigore il 1.9.2021 e, dunque, in data successiva ai fatti di cui si discute nel presente giudizio, pacificamente avvenuti nel mese di giugno.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 111/TFN - SD del 18 Marzo 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 5191/119 pf21-22/GC/blp del 13 gennaio 2022, notificato al TFN in data 19 gennaio 2022 nei confronti del sig. I.M. - Reg. Prot. 96/TFN-SD

Massima: Anni 5 di squalifica all’allenatore inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico come Istruttore Giovani Calciatori – Allenatore UEFA C e come tale svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale ex art. 2, comma 2, del CGS nell’interesse e conto della società …. SSD (per la quale peraltro era stato formalmente tesserato per le stagioni sportive 2019-2020 e 2020 2021) in quanto soggetto cui era stata affidata per la corrente stagione sportiva (sia pure in attesa di provvedere al perfezionamento del relativo tesseramento) la direzione tecnica della squadra OMISSIS e su iniziativa e proposta del quale la Società aveva provveduto ad organizzare, in località OMISSIS dal 23 al 29 agosto 2021, un ritiro precampionato per i giocatori OMISSIS, della violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori” e nelle “Regole per trasferte spostamenti e logistica - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver, durante l’anzidetto ritiro precampionato della squadra OMISSIS: i) occupato/condiviso la medesima stanza di albergo (camera 101 presso l’hotel OMISSIS) con tre calciatori minori di età (segnatamente i calciatori OMISSIS) senza aver preventivamente acquisito/ricevuto il nulla osta da parte dei genitori di ciascuno degli stessi o per meglio dire in assenza del preventivo nulla osta anche da parte dei genitori del minore D.G.; ii) compiuto atti sessuali con il calciatore D.G. con cui occupava e dormiva lo/nello stesso letto matrimoniale, quali concretatesi nell’avergli in più di un’occasione (tra il 23 e il 25 agosto 2021), nel mentre erano entrambi distesi a letto e alla presenza degli altri due minori, sollevato la maglietta per toccarlo/massaggiarlo sulla pancia (davanti e dietro), dato alcune carezze, nonché, alcuni schiaffi sul sedere dicendo “bambini sentite che bel rumore che fa”. Con le aggravanti: a) di aver commesso il fatto abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle proprie funzioni di allenatore della squadra OMISSIS e quindi in spregio a quel rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la rosa di siffatta squadra dei quali - peraltro - era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia (art. 14, comma 1, lett. a, del CGS); b) di aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive, ovvero, del fatto di occupare la medesima stanza di albergo e condividere il medesimo letto (matrimoniale) con il calciatore minore di età D.G. (art. 14, comma 1, lett. g, del CGS)…I fatti, concordemente illustrati, seppur de relato, dal dirigente della medesima società M.B. presente al ritiro, così come dalla madre del minore offeso e dai genitori di altri scompagni di squadra di quest’ultimo, sono stati confermati, nel corso dell’audizione protetta svoltasi nel corso del procedimento penale, dagli altri due minori presenti nella stanza, uno dei quali (L.C.) ha dichiarato di aver visto ed assistito agli abusi, rendendo, così, i fatti sostanzialmente incontestabili, non essendovi ragione di dubitare della sua credibilità. Più specificamente, quest’ultimo ha riferito di aver visto l’odierno deferito accarezzare e massaggiare più volte la pancia e dare delle pacche sul fondoschiena del loro compagno D.G, il quale avrebbe reagito scostandosi, sentendosi, come confidato successivamente ai compagni di squadra, gravemente infastidito da tali condotte dell’incolpato….Le concordi risultanze degli esiti dell’indagine condotta dalla Procura Federale e degli atti del procedimento penale appaiono dunque sufficienti per poter affermare la responsabilità dell’incolpato. Come ricordato anche in recenti decisioni di questo Tribunale (cfr. decisione n. 96/TFNSD/2021/2022 e giurisprudenza ivi citata) è principio consolidato che per l’affermazione della responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare  sia sufficiente nell’ambito della giustizia sportiva, anche per i minori poteri di cui dispone l’organo giudicante e per la rapidità con cui è necessario dirimere le controversie, un grado di certezza inferiore all’esclusione di “ogni ragionevole dubbio” che è invece necessario nel processo penale, purché l’accertamento sia comunque idoneo a far acquisire  una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell’illecito. Nel caso in esame, alla luce degli indizi, gravi precisi e concordanti, derivanti dai riscontri probatori assunti nel procedimento federale e degli elementi di prova ricavabili dalle indagini penali, il Tribunale ritiene pienamente dimostrata la violazione, da parte del deferito I.M…

 

Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0068/CFA del 2 Marzo 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare n. 0086/TFN-SD 2021-2022 del 19.01.2022

Impugnazione – istanza: A.S.D. WOMAN NAPOLI C5-sig. E.B.-sig. C.M.-A.T.

Massima: Ridotta ad anni 2 l’inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, co. 2 e 7, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, nonché 43, co. 1 e 6, delle N.O.I.F e 7 dello Statuto Federale; la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23 comma 1, 61 e 66, N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) e degli artt. 30 e 31 del Regolamento del Settore Tecnico. Confermata l’inibizione di mesi 6 a carico dell’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1, N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico. Confermata la squalifica per 15 giornate da scontarsi in gare ufficiali alla calciatrice che ha rivestito la qualifica di massaggiatore, per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23 commi 1, 61 e 66 N.O.I.F., nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore Tecnico. Confermata la penalizzazione di punti 3 in classifica alla società e ridotta ad € 3.000,00 l’ammenda.

Massima:….l’aver consentito o comunque non impedito - a più riprese nella stagione sportiva 2020/2021 - l’utilizzo dei soggetti ut supra identificati, privi della prescritta autorizzazione ed iscrizione ai rispettivi albi del Settore Tecnico, in qualità di allenatori ufficiali della società e sanitari/massaggiatori della squadra, si appalesa quale condotta in violazione delle norme che governano l’ordinamento sportivo ed in spregio ai fondamentali doveri di lealtà, correttezza e probità esigibili dai dirigenti sportivi. Ad analoghe conclusioni il Collegio perviene in merito all’impiego del medico sociale della squadra (in realtà tesserato come dirigente), nonché allo svolgimento di ben 6 gare di campionato senza la presenza di un’ambulanza, mettendosi così a rischio la tutela del bene incomprimibile della salute.

Massima: Per quanto attiene alle violazioni contestate al sig. …., sanzionato in prime cure con l’inibizione di mesi 6 (sei), per aver svolto le funzioni di allenatore nel corso di ben sei gare del Campionato 2020/2021 in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione ed iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 23 co. 1 N.O.I.F., in relazione agli artt. 28 e 39 del Regolamento del Settore Tecnico – il Collegio ritiene che le censure dedotte dall’appellante avverso la gravità della sanzione comminata dal Giudice di prime cure appaiono infondate e alquanto inconsistenti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 103/TFN - SD del 23 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 5382/136 pf21-22/GC/GR/am del 26 gennaio 2022 nei confronti del sig. A.M. - Reg. Prot. 99/TFN-SD

Massima: Prosciolto l’allenatore UEFA B, dalla violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 e 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Città di Comiso, al sig. ….privo di abilitazione, iscrizione all'Albo del Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo…In ragione dell’accertamento di tali circostanze, il Collegio ritiene che il sig. A. non abbia commesso l’illecito contestato dalla Procura avendo effettivamente svolto le mansioni di allenatore nella stagione 2019/2020 compatibilmente con l’attività di portiere della prima squadra che gli precludeva la possibilità di guidare direttamente gli allenamenti dei giocatori di movimento e la stessa conduzione della squadra dalla panchina durante le partite. Pertanto, considerando che nessuna norma dispone il divieto di svolgere contemporaneamente le mansioni di allenatore e portiere della stessa quadra, non è possibile ritenere configurato l’illecito quivi contestato per essersi il deferito avvalso della collaborazione di altro tesserato, cui impartiva specifiche direttive, nello svolgimento materiale delle mansioni da lui non direttamente eseguibili. Non assume rilevanza ai fini della responsabilità del deferito né la circostanza che la società considerasse come allenatore il sig. ….. (come si evince dal comunicato del 08.06.20 pubblicato sul sito ufficiale della società che ufficializzava la “riconferma” del sig. Violante come allenatore anche per la stagione 2020/2021 e dal profilo facebook della società) né tanto meno gli articoli di giornale riportanti le interviste rilasciate dal sig. ….ivi indicato come allenatore (interviste che tuttavia il sig. …. nega di aver rilasciato).Infatti, tali contegni sono indicativi eventualmente della responsabilità della società e, per essa, del legale rappresentante nonché del soggetto che si manifesta al pubblico come allenatore pur non essendolo, ma sono inidonei a provare l’illecito contestato al sig. A. che, lungi dal fungere come prestanome, ha in realtà svolto le mansioni di allenatore compatibilmente con gli oggettivi limiti della doppia mansione dallo stesso legittimamente svolta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 102/TFN - SD del 21 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4123/60pf21-22/GR/GC/am del 7 dicembre 2021 nei confronti del sig. V.D.D. e della società FC Tossicia ASD - Reg. Prot. 77/TFN-SD

Massima: Mesi 9 di inibizione al presidente  per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione al CU LND n. 1 s.s. 2019/2020, punto 14 (alla voce “Allenatori”), per aver nella sua qualità pattuito con il tecnico sig. Z., nell’accordo del 26.08.2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato di 1.a Categoria, un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento di cui al predetto CU; - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle NOIF e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. ., eseguito (o fatto eseguire) nel termine previsto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale LND, pubblicato nel CU n.1/2021. la società, oggi inattiva, si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed euro 300,00 di ammenda...Come descritto in fatto, nell’accordo del 26.08.2019, era pattuito un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla norma di riferimento di cui al CU LND n. 1 s.s. 2019/2020, punto 14 (alla voce “Allenatori”) di euro 5.000,00. Tutto ciò in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF secondo cui “1. Sono vietati: a) gli accordi tra società̀ e tesserati che prevedano compensi, premi e di indennità̀ in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società̀ a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità̀ superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”. La violazione della disposizione risulta, integrata nel caso di specie con il ripetuto CU LND n. 1 2019/2020, documentale. Sanzione equa appare essere quella di mesi 3 (tre) mesi di inibizione per il sig. …. e di euro 300.00 (trecento/00) per la società. Il sig. D…., quale Presidente della società soccombente, non ha eseguito nel termine previsto il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale LND, che aveva previsto l’obbligo della società FC Tossicia ASD di corrispondere la somma di euro 2.950,00 in favore del tecnico sig. ….Ciò in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle NOIF e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva. Invero, l’art. 94 ter, comma 13, prevede, per quanto interessa ai fini della presente decisione. che “ 13. Il pagamento agli allenatori delle Società della LND di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva. …”. Il termine di 30 giorni di cui alla disposizione citata ha carattere perentorio ed è pacifico e neppure contestato che il lodo non è stato eseguito nel termine regolamentare. Norma sanzionatoria applicabile risulta, per la società, l’art. 31, comma 6, CGS il quale stabilisce che “ Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche; e per i dirigenti della società inadempiente, il successivo comma 7 il quale dispone che “ I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”. Il Tribunale, in ragione della fattispecie oggetto di procedimento, ritiene di applicare, per questa seconda incolpazione il minimo edittale stabilito e, quindi, irrogare al Presidente della società la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) di inibizione ed alla società la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica), da scontarsi nel caso in cui la società, oggi inattiva, si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 98/TFN - SD del 17 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 5191/119 pf21-22/GC/blp del 13 gennaio 2022, notificato al Tribunale Federale Nazionale in data 19 gennaio 2022 nei confronti del sig. I.M. e della società Cedratese Calcio 1985 SSD - Reg. Prot. 96/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS la società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00 a titolo di responsabilita ̀ oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, del CGS, dei comportamenti ascritti, al proprio all’allenatore inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico come Istruttore Giovani Calciatori - Allenatore UEFA C e come tale svolgente attivita ̀ rilevante per l’Ordinamento federale ex art. 2, comma 2, del CGS nell’interesse e conto della societa ̀ Cedratese Calcio 1985 SSD (per la quale peraltro era stato formalmente tesserato per le stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021) in quanto soggetto cui era stata affidata per la corrente stagione sportiva (sia pure in attesa di provvedere al perfezionamento del relativo tesseramento) la direzione tecnica della squadra “Esordienti classe 2009” e su iniziativa e proposta del quale la Societa ̀ aveva provveduto ad organizzare, in localita ̀ Druogno (VB) dal 23 al 29 agosto 2021, un ritiro precampionato per i giocatori “classe 2009”, della violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori” e nelle “Regole per trasferte spostamenti e logistica - FIGC Settore Giovanile Scolastico tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver, durante l’anzidetto ritiro precampionato della squadra “Esordienti classe 2009”: i) occupato/condiviso la medesima stanza di albergo (camera 101 presso l’hotel “….”) con tre calciatori minori di eta ̀ (segnatamente i calciatori …..) senza aver preventivamente acquisito/ricevuto il nulla osta da parte dei genitori di ciascuno degli stessi o per meglio dire in assenza del preventivo nulla osta anche da parte dei genitori del minore ….; ii) compiuto atti sessuali con il calciatore ….. con cui occupava e dormiva lo/nello stesso letto matrimoniale, quali concretatesi nell’avergli in piu  ̀di un’occasione (tra il 23 e il 25 agosto 2021), nel mentre erano entrambi distesi a letto e alla presenza degli altri due minori, sollevato la maglietta per toccarlo/massaggiarlo sulla pancia (davanti e dietro), dato alcune carezze, nonche ́,  alcuni schiaffi sul sedere dicendo “bambini sentite che bel rumore che fa”. Con le aggravanti: a) di aver commesso il fatto abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle proprie funzioni di allenatore della squadra “Esordienti classe 2009” e quindi in spregio a quel rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la rosa di siffatta squadra dei quali - peraltro - era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia (art. 14, comma 1, lett. a, del CGS); b) di aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive, ovvero, del fatto di occupare la medesima stanza di albergo e condividere il medesimo letto (matrimoniale) con il calciatore minore di eta ̀ ….. (art. 14, comma 1, lett. g, del CGS);

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 97/TFN - SD del 15 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 5178/71pf 21-22 GC/GR/am del 18 gennaio 2022 nei confronti del sig. A.A. - Reg. Prot. 95/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS l’Istruttore Giovani Calciatori, è sanzionato con mesi 4 di squalifica per la violazione di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione ai seguenti articoli del Regolamento del Settore Tecnico:- art. 35 comma 1 (secondo il quale i Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività); - art. 37 commi 1 e 3 (secondo cui i tecnici inquadrati nell’albo del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali ed in caso di violazioni delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari); - art. 40 comma 3 (secondo il quale ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori). Ciò per aver svolto il ruolo di dirigente-direttore sportivo in favore della società ASD Sanseverinese all'inizio della s.s. 19-20, (omettendo di presentare richiesta di sospensione al S.T.), privo di qualifica e di tesseramento a tal titolo, svolgendo attività collegate al collocamento di calciatori in favore della società ASD Sanseverinese e concordando, altresì, con i calciatori …., l'entità dei rimborsi spese da percepire da parte della stessa società di tesseramento ASD Sanseverinese.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 96/TFN - SD del 11 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4922/515pf20-21/GC/gb dell’11 gennaio 2022 nei confronti del sig. C. R. e della società ASD San Luigi Calcio - Reg. Prot. 92/TFN-SD

Massima: Anni 5 di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC all’allenatore della squadra di categoria Esordienti della società per la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2019 – 2020 e nella successiva stagione sportiva 2020 – 2021 fino al mese di dicembre 2020, posto in essere nei riguardi di numerosi giovani calciatori della sua squadra di età compresa tra i dieci e gli undici anni, atti di natura sessuale ritenuti penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 609 quater e 61 n. 11 c.p. dalla Procura della Repubblica di Trieste e consistiti in toccamenti dei genitali e delle parti intime; in particolare tali atti sono stati posti in essere in occasione del tragitto casa/campo in alcuni casi in cui il R. si era offerto di accompagnare dei ragazzi a casa, nello spogliatoio del campo di calcio anche in occasione della doccia dopo gli allenamenti o la gara, durante gli allenamenti, nonché nel corso di un ritiro effettuato dalla squadra in Slovenia; la società, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva è sanzionata con € 1.500,00 di ammenda…..E’ principio oramai granitico, affermato sia dalla giurisprudenza endofederale che da quella esofederale, che nell’ambito del procedimento sportivo, per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione disciplinare, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può reputarsi sufficiente un grado di prova superiore alla valutazione della semplice probabilità ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (si veda l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dall’ 1.01.2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell’illecito (Sez. I, decisione n. 14/CFA/2020/2021; SS.UU., decisione n. 19/CFA/2020/2021; Sez. I, decisione n. 83/CFA/2020/2021; SS.UU., decisione n. 105/CFA/2020/2021; SS.UU., decisione n. 24/C.F.A./2018/2019). Ritiene il Collegio che, per quanto attiene la posizione del sig. C.R., tale standard probatorio sia da considerare raggiunto alla luce degli elementi probatori prodotti dalla Procura Federale, per lo più da ricondurre al procedimento penale instaurato innanzi al Tribunale di Trieste. Risulta, infatti, dagli atti che nei confronti del deferito siano state presentate ben diciotto denunce di cui una, la prima, sporta dalla Società ASD San Luigi Calcio e diciassette sporte da altrettanti genitori dei minori, quasi tutti undicenni, che hanno subito molestie di vario genere e natura meglio descritte negli atti del procedimento penale e nella relazione d’indagine dei Collaboratori della Procura. I predetti minori, tutti ascoltati nell’ambito del procedimento penale con l’assistenza e l’ausilio di medici e psicologi, hanno confermato le molestie subite e le loro testimonianze sono state riconosciute come completamente coerenti e attendibili dai consulenti del Pubblico Ministero che, anzi, hanno evidenziato la possibilità che le responsabilità dell’allenatore possano essere state addirittura sminuite. Sono poi stati acquisiti agli atti alcuni “screenshots” di chat su WhatsApp, tra il C.R. ed alcuni minori, dal contenuto inequivocabile nonché una conversazione, intrattenuta sempre tramite il predetto social media, tra lo stesso e un suo stretto collaboratore, anch’esso tesserato per l’ASD San Luigi Calcio dove il primo riconosceva i suoi errori dichiarando testualmente “A. ho sbagliato e devo prendermi le responsabilità, questo è il fatto”, “possono chiedermi tutto quello che vogliono, anche di seguire un percorso con lo psicologo”, “vorrei parlare con loro e fargli capire che ho sbagliato ma che ho una figlia di 6 anni e sarebbe massacrante per lei”. I gravi indizi di colpevolezza acquisiti all’esito delle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale hanno determinato, nei confronti del sig. C. R., l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, confermata anche dal Tribunale del Riesame. Proprio nella richiesta per l’applicazione di misure cautelari, il P.M. sottolineava che a carico del sig. C.R., incensurato, risultava altro procedimento del 2015 per fatti del tutto analoghi, sorto a seguito della denuncia dei genitori di altro minore, archiviato in virtù del dubbio che si trattasse di uno scherzo e non di un atto sessuale. Risulta, infine, che il sig. C.R., durante il periodo di arresti domiciliari abbia ottenuto periodici permessi di lasciare la propria abitazione per recarsi in cura da uno psicoterapeuta. Ritiene il Collegio che non sia necessario, in questa sede, riportare gli specifici episodi che vengono addebitati al sig. C.R., richiamati ed evidenziati nel procedimento penale a suo carico, essendo sufficiente rimandare agli stessi così come indicati e circostanziati nell’ambito del predetto procedimento, specificati nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 23.06.2021,  richiamati nell’atto di deferimento ed elencati nella seconda relazione d’indagine redatta dai Collaboratori della Procura Federale in data 27.10.2021. Preme, invece, sottolineare che gli episodi contestati hanno avuto esecuzione sia negli spogliatoi dell’impianto sportivo ove svolge la sua attività la Società ASD San Luigi Calcio, sia nell’autovetture del C.R. allorquando questi si trovava occasionalmente a riaccompagnare a casa i ragazzi, sia in occasione di un ritiro che i ragazzi hanno fatto in Slovenia nel 2019. In tutte queste circostanze il sig. C.R. ha ampiamente abusato della propria condizione di allenatore che indubbiamente costituiva posizione dominante su ragazzi appena undicenni. Anche tale circostanza è senza dubbio meritevole di valutazione sotto il profilo della determinazione della sanzione disciplinare che, alla luce della assoluta gravità dei fatti contestati, della molteplicità e ripetitività degli stessi e di quanto da ultimo evidenziato, si ritiene di dover determinare come in dispositivo. La circostanza che alcuni dei comportamenti ascritti al sig. C.R. si siano concretizzati al di fuori dell’impianto sportivo, assume rilevanza, ad avviso del Collegio, al fine della valutazione del grado di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S., da ascrivere alla Società ASD San Luigi Calcio. Non può certo imputarsi a quest’ultima un comportamento omissivo, sotto il profilo del controllo e della vigilanza, per fatti e atti perpetrati dal C.R. nella sua autovettura o durante il ritiro in Slovenia. Si consideri che fra l’allenatore e la Società si era instaurato, da anni, un rapporto fiduciario senza che, prima del giugno 2020, nessun soggetto avesse avuto a lamentarsi per comportamenti impropri del tecnico. Ciò consente di affermare che la Società non debba rispondere, in via oggettiva, delle condotte del suo tesserato allorquando non vi sia la possibilità materiale di controllarne i comportamenti, in assenza del benché minimo sospetto circa la possibilità che questi possa rendersi autore di contegni che costituiscono violazione del Codice di Giustizia Sportiva e non solo.A diversa valutazione giunge, invece, il Collegio con riguardo ai comportamenti contestati al C.R. avvenuti all’interno dell’impianto sportivo, durante gli allenamenti, negli spogliatoi e sotto le docce. È fuor di dubbio che per tali evenienze l’ASD SAN LUIGI CALCIO debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. Di tale responsabilità è certamente cosciente la Società che, con la memoria deposita dopo la notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale, dopo aver evidenziato una serie di attività e protocolli, certamente meritevoli, posti in essere al fine di evitare il ripetersi di situazioni similari, invoca l’applicazione del minimo della sanzione. D’altra parte è la stessa Società, sempre nella citata memoria, che riferisce che già prima degli accadimenti oggetto del presente procedimento disciplinare esisteva un protocollo, sia pure non scritto, che prevedeva la presenza, all’interno dello spogliatoio dei ragazzi, di almeno due adulti in contemporanea ed è la stessa Società ad ammettere che tale protocollo non sempre è stato rispettato tant’è che l’allenatore C.R. ha potuto adottare i comportamenti contestatigli.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0064/CFA del 31 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - n. 76/TFNSD-2021-2022 del 22 dicembre 2021

Impugnazione – istanza: sig. P.C.

Massima: Confermata la decisione del TFN cha ha sanzionato l’allenatore con mesi 12 di squalifica per la violazione: a) degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del CGS nonché dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere profferito, sia durante una seduta di allenamento tenutasi in data 14 aprile 2021 sia in altre occasioni, espressioni discriminatorie nei confronti del calciatore ….. e di altri giocatori di colore presenti in squadra; in particolare, per aver appellato il calciatore ….. con il termine “scimmione”, dicendogli “se non fossi stato fratello del più noto …. saresti dovuto andare a vendere accendini in spiaggia” nonché “ne*** di m****” e “torna al tuo paese”; chiamando, altresì, in più occasioni, tutti i giocatori di colore presenti in squadra “ne***”; b) dell’art. 4, comma 1, del CGS nonché dell’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per avere tentato di ottenere l’indebito pagamento di € 2.000,00 dalla Società FCD Calcio Termoli 1920 per consentire al calciatore …. di partecipare alle gare della predetta Società…..Sul punto, occorre in primo luogo precisare che, in ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020/2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020/2021; Sez. I, decisione n. 83/CFA/2020/2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020/2021). In secondo luogo, occorre rilevare che, seppur alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l’integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre apprese de relato, restituiscano un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti. Pertanto, il Collegio, nel concordare con la valutazione dei riscontri istruttori effettuata in primo grado, ribadisce che la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del CGS nonché dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico da parte del Sig. C. è da ritenersi provata e reiterata, non essendosi esaurita nella sola seduta di allenamento del 14 aprile 2021 ma anche in altre occasioni similari.

Massima:….occorre ricordare come l’intero ordinamento sportivo - in questo conformandosi all’ordinamento internazionale, europeo e nazionale - è informato al principio di non discriminazione. In tal senso, come già ricordato da questa Corte federale (Corte federale di appello – Sezioni unite, n. 105 dell’11 maggio 2021), depongono sia l’art. 2 dello Statuto della FIGC, quinto comma, sia l’art. 28 del codice di giustizia sportiva (d’ora innanzi, CGS), dalla cui lettura emerge “la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite C.U. n. 090/CFA 2017/2018). In tale prospettiva, la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni europee ed internazionali (Convenzione di New York del 1966; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950; art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea; artt. 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo). Ciò posto, data la natura preminente dei diritti tutelati dalle disposizioni violate dal Sig. C. e la reiterazione dei comportamenti posti in essere dal medesimo in violazione di tali norme, il Collegio ritiene corretta la valutazione del quantum della sanzione operata dal giudice di primo grado.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 86/TFN - SD del 19 Gennaio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4434/6pf21-22/GC/blp del 17 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri B.E. + altri e delle società ASD Woman Napoli C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD New Cap 74 - Reg. Prot. 88/TFN-SD

Massima:  Anni 2 e mesi 4 di inibizione al presidente: per la violazione dell’art. art. 4, comma 1, e dell’art. 32, co. 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, co. 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale per aver consentito a due calciatrice in data antecedente al tesseramento, di disputare n. 2 incontri, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1, delle N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, ad un soggetto, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, di svolgere le funzioni di allenatore ufficiale della squadra della predetta società; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore tecnico: 1) per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, alla sig.ra …., in costanza di formale tesseramento in qualità di calciatrice, di svolgere le funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico; 2) per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, al sig. …, in costanza di formale tesseramento in qualità di dirigente, di svolgere le funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 66 delle N.O.I.F. per aver consentito o, comunque, non impedito lo svolgimento di alcune partite giocate in casa, nonostante l’assenza del medico in panchina e l’assenza dell’ambulanza, oltre all’accertata assenza del medico della squadra ospite. La società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 4.700,00 di ammenda.

Massima: Giornate 15 di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali alla calciatrice per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore tecnico per avere svolto, in costanza di formale tesseramento in qualità di calciatrice (rivestita anche del ruolo di presidente onorario), nella stagione sportiva 2020/2021, funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento e del necessario titolo abilitativo

Massima: Il dirigente accompagnatore non è responsabile per la sottoscrizione di distinte “incomplete”, cioè mancanti dell’indicazione del medico sociale e/o dell’allenatore e/o dell’operatore sanitario e/o del numero minimo di calciatrici da inserire in distinta di gara e/o del numero minimo di calciatrici “formate”….Ritiene il Collegio che pur rappresentando le rispettive Società di appartenenza, come previsto dai citati art. 66 delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2020-21 del 6 Luglio 2020 della Divisione Calcio a 5, i tesserati che rivestono la qualifica di Dirigente Accompagnatore Ufficiale nelle distinte consegnate a i Direttori di gara ai sensi dell’art. 61 delle N.O.I.F., non possano essere sanzionati in relazione agli specifici addebiti di cui si è appena detto per due ordini di considerazioni: 1 – in primo luogo non è rinvenibile, nella normativa endofederale, alcun precetto che imponga al Dirigente Accompagnatore Ufficiale di consegnare al Direttore di gara distinte complete in ogni loro parte. L’unico obbligo che sussiste in capo al Dirigente stesso è quello di certificare, nello svolgimento della sua funzione di rappresentante della Società di appartenenza, come previsto dalle norme già citate in precedenza, che quanto riportato sulla distinta, da lui sottoscritta, non costituisca falso ideologico. A titolo meramente esemplificativo egli non potrà, quindi, inserire in distinta, quale partecipante alla gara, un atleta squalificato o non regolarmente tesserato attestando il contrario, quale medico sociale un soggetto che non sia tale o un allenatore non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, dovendone, in diversa ipotesi, risponderne disciplinarmente tanto egli stesso quanto la Società di appartenenza. La ratio della norma sopra richiamata è infatti quella di fornire all’arbitro della gara l’elenco delle persone che “possono” accedere al recinto di gioco, avendone quindi titolo, elenco che deve risultare veridico, con esclusione pertanto di responsabilità, non prevista come già evidenziato, in caso di produzione di un’eventuale distinta incompleta che, diversamente, potrà determinare conseguenze in capo alla società laddove abbia contravvenuto a specifici dettami previsti per la relativa competizione. Ad ulteriore conferma di tale assunto sovviene il dettato di cui al comma 5 dello stesso art. 61 NOIF, laddove prevede, espressamente, una responsabilità in capo all’accompagnatore ufficiale che sottoscrive la distinta qualora dichiari falsamente il regolare tesseramento di un calciatore inserito in elenco 2 - per quanto attiene alle violazioni in esame, vale a dire quelle relativa alla sottoscrizione di distinte incomplete per i motivi dianzi evidenziati, gli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F. e il C.U. n. 1 della stagione sportiva 2020-21 del 6 Luglio 2020 della Divisione Calcio a 5 prevedono specifiche sanzioni a carico delle Società ma non dei loro tesserati. Si potrebbe ipotizzare una responsabilità del legale rappresentante della Società per il principio di “immedesimazione organica” o per “culpa in vigilando” ma il Collegio ritiene non di dovere approfondire l’argomento in questa sede posto che per le contestazioni de quibus nessun legale rappresentante delle Società coinvolte, ad eccezione della ASD WOMAN NAPOLI di cui si dirà appresso, è stato attinto dal deferimento della Procura Federale. Dunque le Società di appartenenza di quei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali che hanno presentato al Direttore di gara distinte “incomplete” perché mancanti dell’indicazione del medico sociale e/o dell’allenatore e/o dell’operatore sanitario e/o del numero minimo di calciatrici da inserire in distinta di gara e/o del numero minimo di calciatrici “formate”, dovranno rispondere a titolo di “responsabilità propria” delle violazioni contestate dalle Procura Federale così riqualificata la contestata responsabilità oggettiva. In conseguenza di quanto sin qui evidenziato, ritiene questo Tribunale di dover assolvere da ogni addebito loro ascritto, così come precisato nell’atto di deferimento, il sig. …. all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale … Per converso, per le svariate violazioni contestate dalla Procura Federale in tema distinte “incomplete”, dovranno essere sanzionate, a titolo di responsabilità propria, le rispettive Società di appartenenza dei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali assolti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 84/TFN - SD del 17 Gennaio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3266/57 pf 21-22 GC/GR/ac dell’11 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri A.S., E.P. e della società Polisportiva Garden Srl SSD - Reg. Prot. 57/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 33 comma 1 e all’art. 37 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, e all’art. 38 comma 1 delle NOIF in quanto durante la stagione 2019-2020, impiegava quale allenatore… nonostante non fosse in regola con il tesseramento relativo alla stagione in corso. Per tali fatti la società è punita con l’ammenda di € 400,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 83/TFN - SD del 17 Gennaio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3303/55 pf21-22/GC/GR/ac dell’11 novembre 2021 nei confronti del sig. P.P. e della società ASD Castiadas Calcio - Reg. Prot. 58/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00 e punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dall’allenatore e dal presidente posto in violazione dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC in relazione all’art. 94 comma 1 NOIF ed alle prescrizioni contenute nel C.U. n. 1 della LND punto 14 lettera a) alla voce “allenatori” stagione sportiva 2019/2020 per aver pattuito nell’accordo economico del 17 ottobre 2019, quale premio previsto per la conduzione di squadre minori da parte del tecnico, la somma di € 2.700,00, oltre il rimborso delle spese, eccedente i massimali; in violazione degli artt. 4 comma 1, 31 comma 6 CGS – FIGC, 94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato nel termine di gg. 30 dalla notifica all’obbligo di pagamento a favore dell’allenatore della somma di € 2.540,04, di cui al lodo sopra richiamato.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0057/CFA del 13 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0061 del 29.11.2021

Impugnazione – istanza: sig. M.G. - A.S.D. ATLETICO RACALE

Massima: Confermata al decisione del TFN che ha sanzionato l’allenatore con mesi 6 di squalifica per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, ed all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2018/2019, per aver stipulato con la società ASD Atletico Racale due accordi economici entrambi con data 22 ottobre 2018 per un importo rispettivamente di € 7.800,00 oltre ad € 300.00 al mese a titolo di rimborso spese (per un totale quindi di € 9.600,00) nonché un premio di € 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza e l’altro di € 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un premio di € 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza. Di tali accordi economici, difformi tra loro, quello con l’importo di € 7.800,00 oltre ad € 300.00 al mese a titolo di rimborso spese nonché l’eventuale premio di € 2.500,00 è stato depositato presso il Comitato Regionale Puglia dalla Società ASD Atletico Racale, mentre l’altro avente importo di € 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un eventuale premio di € 2.500,00 è stato presentato nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale LND dallo stesso allenatore. Inoltre, entrambi gli accordi sono violativi della normativa di riferimento poiché recanti un massimale superiore a quello consentito (stabilito per il campionato di Promozione 2018/2019 in € 8.000,00) e contenenti altresì un premio di € 2.500,00 anch’esso non previsto dalla normativa. Confermati mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori” stagione sportiva 2018/2019, per aver stipulato con l’allenatore Sig. … due accordi economici entrambi con data 22 ottobre 2018, l’uno per un importo di € 7.800,00 oltre ad € 300.00 al mese a titolo di rimborso spese (per un totale quindi di € 9.600,00) nonché un premio di € 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza e l’altro di € 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un premio finale di € 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza. Di tali accordi economici, difformi tra loro, quello con l’importo di € 7.800,00 oltre ad € 300.00 al mese a titolo di rimborso spese nonché l’eventuale premio di € 2.500,00 è stato depositato presso il Comitato Regionale Puglia dalla Società ASD Atletico Racale, mentre l’altro avente importo di € 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un eventuale premio di € 2.500,00 è stato presentato nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale LND dall’ allenatore …. Inoltre, entrambi gli accordi sono violativi della normativa di riferimento poiché recanti un massimale superiore a quello consentito (stabilito per il campionato di Promozione 2018/2019 in € 8.000,00) e contenenti altresì un premio di € 2.500,00 anch’esso non previsto dalla normativa. Confermata l’ammenda di € 600,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

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