C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 18/04/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SENISE AVVERSO L’AMMENDA DAL G.S. COMMINATA E RIPORTATA SUL C.U. N.95 DEL 28/03/2018

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SENISE AVVERSO L’AMMENDA DAL G.S. COMMINATA E RIPORTATA SUL C.U. N.95 DEL 28/03/2018

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango – Componenti- nella seduta del 14 aprile 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. REAL SENISE avverso la Decisione dal G.S. assunta, come riportata e pubblicata nel C.U. n. 95 del 28 Marzo 2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S. ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente Sig.r Salvatore Paolo Marino; Procedutosi all’acquisizione, ai sensi dell’art. 34, comma 5, C.G.S., di integrazione al supplemento di rapporto dall’A.A.2 redatto; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, volte ad escludere la responsabilità di propri sostenitori e/o dirigenti in ordine i fatti loro addebitati, non abbiano, invero, trovato riscontro nell’esame degli atti ufficiali di gara e del supplemento di rapporto in corso di procedimento acquisito; Considerato più nel dettaglio come, l’A.A.2, smentendo ogni diversa ricostruzione degli eventi rispetto a quella da referto emergenti e confermando il comportamento offensivo nei suoi confronti da persone presenti sugli spalti tenuto, abbia precisato di averle potute riconoscere nei Dirigenti della A.S.D. Real Senise per via dell’abbigliamento tecnico indossato, contraddistinto dai colori sociali e dal logo cucito sul petto; Ritenuto in definitiva come, la condotta ingiuriosa e antisportiva in atti descritta e attribuita, al di là di ogni ragionevole dubbio, a Dirigenti del reclamante Sodalizio (peraltro recidivo), siano tali da escludere ogni possibilità di consentire a questo Collegio di procedere a mitigazione della sanzione dal G.S. irrogata: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, G.S. così delibera:  Rigetta il proposto ricorso e, per l’effetto, conferma integralmente la Decisione dal G.S. adottata e riportata nel C.U. n. 95 del 28/03/2018;  Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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