C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 107 del 30/04/2018 – Delibera – RICORSO DELLA A.S.D. SOCCER LAGONEGRO AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA SUL C.U. N. 103 DEL 18/04/2018.

 

RICORSO DELLA A.S.D. SOCCER LAGONEGRO AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA SUL C.U. N. 103 DEL 18/04/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 26 Aprile 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. SOCCER LAGONEGRO ritualmente proposto avverso la Decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 103 del 18/04/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società REAL TOLVE che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi; Attestato come la ricorrente Società non abbia fatto richiesta ai sensi dell’art. 36, comma 6, C.G.S. di essere ascoltata; Premesso che l'atto di impugnazione, asseritamente proposto dalla società A.S.D. SOCCER LAGONEGRO, risulta però carente della sottoscrizione del Presidente o di altro soggetto dotato dei relativi poteri; Considerato, pregiudizialmente, come l'art. 33 C.G.S. stabilisce al comma 5 che “I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38”; Considerato, altresì, come l’art. 33 C.G.S. stabilisce al comma 9 che “Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami e dei ricorsi, nonché alla delega, sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza”; Accertato come la sottoscrizione è richiesta a pena di inammissibilità del ricorso in quanto deve essere certa la riferibilità/paternità dell’atto al suo autore anche al fine di accertarne la legittimazione ad agire che spetta solo al rappresentante legale della Società o ad un suo delegato; Rilevato come la mancata formalizzazione della richiesta di audizione non consente a questa Corte di verificare l'eventuale sanatoria dell'irregolarità con conseguente assorbimento dei motivi di merito; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE dichiara, ex art. 33 commi 5 e 9 C.G.S., inammissibile il ricorso dalla A.S.D. SOCCER LAGONEGRO proposto e dispone l’addebito della relativa tassa. Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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