C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/02/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SARCONI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CASSINO DOMENICO E PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CANTISANI RAFFAELE NONCHÉ AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 300,00, SANZIONI ENTRAMBE RIPORTATE SUL C.U. N. 63 DEL 10/01/2018
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SARCONI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CASSINO DOMENICO E PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CANTISANI RAFFAELE NONCHÉ AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 300,00, SANZIONI ENTRAMBE RIPORTATE SUL C.U. N. 63 DEL 10/01/2018
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi – Componenti - nella seduta del 31 gennaio 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. POLISPORTIVA SARCONI proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 63 del 10 Gennaio 2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, C.G.S., ne aveva fatto regolare richiesta; Osservato come il D.G. benché ritualmente convocato ai sensi dell’art. 34, comma 5, C.G.S. per la seduta del 25/01/2018 a mezzo telegramma del 22/01/2018, con comunicazione del 24/01/2018 avesse partecipato la propria indisponibilità per impegni familiari e personali ad essere ascoltata sino al 23/02/2018; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato preliminarmente come il ricorso dalla A.S.D. POLISPORTIVA SARCONI proposto avverso la squalifica per due giornate dal Giudice Sportivo comminate al giocatore CASSINO DOMENICO debba dirsi inammissibile per non essere ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. a) C.G.S. impugnabile in alcuna sede la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara; Ritenuto come l’impossibilità di escutere direttamente il D.G. in sede procedimentale, precluda a questa Corte la facoltà di procedere a più approfondito esame della fondatezza del reclamo dalla ridetta A.S.D. POLISPORTIVA SARCONI depositato con specifico riferimento alle circostanze afferenti la squalifica al calciatore CANTISANI RAFFAELE inflitta nonché l’ammenda di Euro 300,00 al Sodalizio medesimo comminata, con la conseguenza che la prova dei fatti debba dirsi acquisita attraverso i soli referto e supplemento di rapporto dall’arbitro redatti; Osservato, tuttavia, come l’ammissione da parte della ricorrente Società, del comportamento veemente dal calciatore CANTISANI RAFFAELE tenuto nei confronti del D.G. possa essere apprezzato quale minima attenuante ai fini del temperamento della sanzione nei confronti di quest’ultimo irrogata; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE in parziale accoglimento del reclamo dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA SARCONI proposto e così in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 63 del 10/01/2018: dichiara inammissibile il ricorso avanzato avverso la squalifica di 2 (due) giornate al calciatore CASSINO DOMENICO irrogata perché in contrasto con il contenuto dell’art. 45, comma 3, lett. a); riduce a numero 3 (tre) giornate la squalifica al calciatore CANTISANI RAFFAELE irrogata; conferma per il resto le decisioni del Giudice Sportivo; dispone la restituzione della tassa reclamo se versata; manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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