C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 02/02/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS AVIGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SU C.U. N.48 DEL 24.11.2017.

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS AVIGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SU C.U. N.48 DEL 24.11.2017.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 31 Gennaio 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo, tempestivamente e ritualmente dalla Società A.S.D. VIRTUS AVIGLIANO proposto avverso la decisione del G.S. pubblicata su C.U. n. 48 del 24 Novembre 2017; Verificato preliminarmente come la documentazione dal ricorrente Sodalizio prodotta possa dirsi sufficiente ad integrare i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S., della Raccomandata A/R alla contro interessata Società A.S. SCANZANO; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Procedutosi in data 23 Dicembre 2017 all’audizione ex art. 34, comma 5, C.G.S. del D.G.; Dato atto come la Società reclamante benché non avesse formulato espressa richiesta di essere ascoltata, fosse presente in sede dibattimentale nella persona del suo Difensore dall’Avv. Loredana Bruno, munita di regolare mandato Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Preso atto che, le motivazioni dalla Società reclamante addotte, a conferma di quanto nel ricorso introduttivo esposto, fossero mirate ad ottenere conferma riguardo la violazione del disposto di cui alla regola n. 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio, per essere il D.G. incorso in “errore tecnico”, per aver questi, a seguito della battuta di un calcio di rigore da parte di un giocatore della A.S. Scanzano, convalidato il gol, malgrado il pallone, rimbalzando sul palo e, senza che fosse stato toccato da altro calciatore, fosse tornato nella diretta disponibilità dello stesso giocatore e fosse stato da questi ribadito in rete; Considerato come il D.G., in sede di audizione, confermando integralmente il rapporto di gara, abbia precisato come, nel corso del primo tempo, avesse decretato un calcio di rigore a favore della squadra ospitante A.S. Scanzano e come, sul punto di battuta, si fosse portato il calciatore numero 5 della predetta squadra, il cui tiro veniva toccato dal portiere prima di terminare la corsa sul palo e rientrare in campo ove il pallone veniva nuovamente calciato dal medesimo giocatore e ribadito in gol e più analiticamente dettagliato come, al momento della battuta del calcio di rigore, i calciatori di entrambe le squadre si fossero mantenuti dietro la linea del pallone, come da regolamento; Considerato ancora come, lo stesso Arbitro, sempre in corso di escussione, abbia affermato, in tutta sincerità, di aver visto il portiere toccare il pallone indirizzandolo sul palo alla sua destra e che, in ogni caso, la sua decennale esperienza lo poneva nelle condizioni di operare corrette valutazioni riguardo la natura tecnico – regolamentare dell’episodio, chiarendo da ultimo, come, a fine gara, avesse avuto conferma circa la correttezza della propria decisione anche da parte dell’Osservatore Arbitrale ivi presente; Ritenuto, pertanto - aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio, a mezzo del proprio ricorso, agli eventi per cui è reclamo attribuita - come, in forza degli elementi istruttori vagliati nonché dell’acquisita deposizione, l’Arbitro abbia esaurientemente chiarito la dinamica dei fatti in termini tali da consentire a questo Collegio, senza beneficio di dubbio, di poter escludere come fosse incorso in “errore tecnico” per violazione della regola n. 14 del Regolamento Giuoco del Calcio, nonché in altre violazioni di norme dell’Ordinamento Federale; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE così delibera: Rigetta il reclamo dalla Società A.S.D. VIRTUS AVIGLIANO avanzato e conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n° 48 del 24/11/2017; Dispone incamerarsi la tassa reclamo;  Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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