C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 07/02/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD “3P VALLE DEL NOCE” AVVERSO LA SQUALIFICA, PER CINQUE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE BRANDO GIOVANNI, RIPORTATA SUL C.U. N.66 DEL 17/01/2018.
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD “3P VALLE DEL NOCE” AVVERSO LA SQUALIFICA, PER CINQUE GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE BRANDO GIOVANNI, RIPORTATA SUL C.U. N.66 DEL 17/01/2018.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti, nella seduta del 03/02/2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. “3P VALLE DEL NOCE” ritualmente proposto avverso la squalifica al calciatore BRANDO GIOVANNI, dal Giudice Sportivo inflitta, così come riportata e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 66 del 17/01/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Attestato come la ricorrente Società non abbia fatto richiesta ai sensi dell’art. 36, comma 6, C.G.S. di essere ascoltata; Procedutosi ex art. 34 comma 5 C.G.S. all’audizione del D.G., assistito dal delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte - tendenti ad escludere in toto la colpa del proprio tesserato in ordine all’accaduto e, pertanto, indirizzate ad ottenere l’annullamento, ovvero, in via subordinata, la riduzione della squalifica nei suoi confronti irrogata - abbiano, invero, trovato solo parziale riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità del calciatore BRANDO GIOVANNI in riferimento alla condotta a lui ascritta che è lecito qualificare aggressiva, ingiuriosa e antisportiva, ancorché non violenta; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi portati al vaglio di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e sempre in virtù di quanto dall’Arbitro inequivocabilmente chiarito, come, nello specifico, il calciatore BRANDO GIOVANNI, avesse effettivamente, con potenza, calciato all’indirizzo del D.G.(senza tuttavia colpirlo) il pallone del quale, in quel momento, era in possesso in quanto si accingeva a concludere un’azione di gioco e come, nondimeno, lo stesso giocatore, avesse al termine della gara protestato nei suoi confronti con espressioni ingiuriose e minacciose, giungendo a poggiare (senza alcuna violenza) la fronte su quella dell’Arbitro in un tentativo di contatto fisico, scongiurato, peraltro, anche grazie al pronto intervento dei compagni di squadra; Considerato più nel dettaglio come la condotta ascrivibile al sopra indicato tesserato (che, in ragione di quanto con il reclamo evidenziato, versava per motivi estranei alla sfera sportiva in condizioni di forte compressione psicoemotiva) benché offensiva, minacciosa e irriguardosa, non possa, in difetto di più convincenti elementi sussumibili dalla descrizione dei fatti dal D.G. riportati negli atti ufficiali di gara, dirsi connotata da intendimenti intrinsecamente e preordinatamente violenti e, come tali, univocamente interpretabili quali potenzialmente lesivi della integrità fisica dell’Arbitro; Ritenuto, quindi, come le argomentazioni che precedono possano ritenersi sufficienti al fine di consentire a questo Collegio una, se pur minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento della sanzione al calciatore BRANDO GIOVANNI irrogata: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del reclamo proposto della Società ASD “3P VALLE DEL NOCE” ed in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n.66 del 17/01/2018, così delibera: Riduce a numero 3 (tre) giornate la squalifica inflitte al calciatore BRANDO GIOVANNI; Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata. Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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