C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 16/02/2018 – Delibera – RICORSO DELLA A.S.D. MASCHITO AVVERSO SANZIONI DAL GIUDICE SPORTIVO IRROGATE E RIPORTATE SU C.U. N. 63 DEL 10/01/2018.

RICORSO DELLA A.S.D. MASCHITO AVVERSO SANZIONI DAL GIUDICE SPORTIVO IRROGATE E RIPORTATE SU C.U. N. 63 DEL 10/01/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti, nella seduta del 14 Febbraio 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla A.S.D. MASCHITO proposto avverso le Decisioni del Giudice Sportivo pubblicate su Comunicato Ufficiale n° 63 del 10/01/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. REAL MURESE che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S. richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi; Ascoltata, nella seduta del 25 Gennaio 2018, la Società reclamante, che ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S. ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente; Procedutosi, sempre in data 25 Gennaio 2018, all’audizione ex art. 34, comma 5, C.G.S. del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato, pregiudizialmente, come le motivazioni dalla reclamante Società addotte possano trovare presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale solo parziale accoglimento per le ragioni che di seguito vengono rappresentate; Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive dalla A.S.D. MASCHITO, del contenuto del supplemento di rapporto e della deposizione del D.G. alle valutazioni di questo Collegio unitariamente offerte, abbia fatto emergere, in un quadro probatorio che è lecito definire incerto, contraddizioni e incongruenze tra i fatti realmente accaduti e quelli negli atti ufficiali di gara riportati e un conseguente scostamento rispetto ai primi delle motivazioni dal G.S. portate a sostegno dell’impugnata Decisione di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 10/01/2018; Rilevato, più in dettaglio, come in sede di audizione l’Arbitro, procedendo ad una ricognizione degli eventi, abbia precisato che al minuto 18 del II tempo Dirigenti del ricorrente Sodalizio, manifestando viva preoccupazione per il clima particolarmente acceso in campo creatosi a seguito dell’espulsione di proprio calciatore, delle tensioni a tale episodio conseguite e sfociato (a dire del Presidente dell’A.S.D. MASCHITO) in provocazioni che esponevano a rischio l’incolumità fisica dei componenti la compagine, avevano energicamente sollecitato l’intervento della Forza Pubblica e solo verbalmente rappresentato l’intenzione di non voler riprendere il gioco in assenza di minime misure di sicurezza; Osservato, come, sempre in sede in audizione, l’Arbitro abbia chiarito che nonostante l’arrivo presso l’impianto sportivo di due Carabinieri e di Vigile Urbano, dalla ricorrente Società direttamente chiamati, i ridetti Dirigenti erano rimasti fermi nelle proprie intenzioni di non voler continuare l’incontro, tanto da determinarlo, una volta concesso un limite temporale per la revoca (non sopravvenuta) di tale decisione e constatato il rientro nello spogliatoio dei calciatori dell’A.S.D. MASCHITO, a decretare, con l’emissione di triplice fischio la fine della partita; Acclarato, indipendentemente anche dal tempo di ingresso delle Forze dell’Ordine presso il campo di gioco (dall’Arbitro fissato dopo e dal ricorrente Sodalizio invece prima della disposta chiusura dell’incontro) e sulla scorta delle sopra analizzate emergenze istruttorie, come il D.G., avesse attribuito alle dichiarazioni verbali dai Dirigenti dell’A.S.D. MASCHITO rivoltegli, valore di irrevocabile rinuncia alla prosecuzione dell’incontro in luogo di quella effettivamente voluta di richiesta di intervento di Forza Pubblica in ragione dell’avvertito stato di pericolo (la cui effettiva esistenza parrebbe per vero corroborata dalle Decisioni dal G.S. assunte con l’ammenda di € 150,00 alla A.S.D. REAL MURESE comminata per le motivazioni con le medesime addotte); Accertato, quindi, come la sospensione dell’incontro, decretata peraltro senza preventiva comunicazione della decisione ai capitani di entrambe le compagini (per quanto dall’Arbitro lodevolmente dichiarato) al fine di interessarli ad una fattiva collaborazione per il ripristino della calma, indispensabile per il prosieguo dell’incontro, possa dirsi riconducibile ad una errata interpretazione da parte del D.G. (in forza di proprie, esclusive, valutazioni) delle reali intenzioni dei Dirigenti del reclamante Sodalizio, atta ad integrare gli estremi dell’errore tecnico; Ritenuto, in ragione di quanto sopra più diffusamente argomentato, come dall’accertamento dei fatti siano emerse irregolarità tali da far ritenere certamente integrata la previsione di cui all’art. 17, comma 4, lettera c) C.G.S., alla quale far seguire, secondo consolidato orientamento di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, la rilettura della Statuizione dal G.S. adottata con conseguente necessità di provvedere a disporre la ripetizione della gara; Considerato, nondimeno, come la condotta dell’A.S.D. MASCHITO in relazione alle fattispecie oggetto di verifica da parte di questo Collegio non possa, in assenza di prove utili a documentarne l’effettiva responsabilità, essere qualificato violativo di regole disciplinari e che, di conseguenza, ogni sanzione nei confronti del richiamato Sodalizio irrogata deve essere revocata; Stimato, di converso, come le (invero assai succinte e deboli) motivazioni dalla Società reclamante con gli scritti difensivi addotte al fine di sostenere la richiesta di riduzione della squalifica a proprio tesserato irrogata, non abbiano, invero, trovato riscontro non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni del D.G. il quale in sede di audizione ha integralmente confermato il contenuto del referto, dal cui esame è stato possibile acquisire certezza riguardo la responsabilità del calciatore RICCHIUTI ALESSANDRO in riferimento alla condotta ascrittagli, che è lecito qualificare adeguatamente sanzionata; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio attribuita agli eventi dal D.G. riportati, come dalla lettura del supplemento di rapporto e dalla deposizione di quest’ultimo, il quale ha dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e confermato l’identità dell’inibito, chiara sia emersa la colpa del ripetuto giocatore RICCHIUTI ALESSANDRO per aver colpito con un pugno in volto un avversario; Verificato, pertanto, come la ricostruzione dei fatti dall’Arbitro operata sia sufficiente a collocare la condotta dell’inibito, che è appropriato definire particolarmente violenta e lesiva dell’altrui incolumità fisica, nella fattispecie dall’art. 19, comma 4, lettera c) C.G.S. regolata e non consenta a questo Collegio di procedere ad un alleggerimento della sanzione inflitta; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE in parziale accoglimento del ricorso presentato dall’A.S.D. MASCHITO avverso le Decisioni dal Giudice Sportivo adottate e pubblicate su Comunicato Ufficiale n° 63 del 10/01/2018 e in loro parziale riforma così delibera: Dispone la ripetizione della gara; Dispone la revoca dell’assegnazione della gara persa all’A.S.D. MASCHITO, con il punteggio 0-6;  Dispone la revoca dell’ammenda di € 100,00, all’A.S.D. MASCHITO comminata quale prima rinuncia; Dispone la revoca della penalizzazione di 1 punto in classifica, all’A.S.D. MASCHITO comminata; Rigetta il reclamo dall’A.S.D. MASCHITO avanzato riguardo la squalifica di cinque giornate al calciatore RICCHIUTI ALESSANDRO irrogata e conferma integralmente sul punto le Decisioni del G.S. assunte e riportate nel citato C.U. n° 63 del 10/01/2018; Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza;

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