C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 16/03/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE AVVERSO LA SQUALIFICA DAL GIUDICE SPORTIVO AI CALCIATORI POSSIDENTE PIO VITO, LORUSSO ALESSIO, POSCA ADRIANO E GERARDI TOMMASO INFLITTA NONCHE’ AVVERSO LA COMMINATA AMMENDA, RIPORTATE SUL C.U. N.80 DEL 21/02/2018.

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE AVVERSO LA SQUALIFICA DAL GIUDICE SPORTIVO AI CALCIATORI POSSIDENTE PIO VITO, LORUSSO ALESSIO, POSCA ADRIANO E GERARDI TOMMASO INFLITTA NONCHE’ AVVERSO LA COMMINATA AMMENDA, RIPORTATE SUL C.U. N.80 DEL 21/02/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti- nella seduta del 10 marzo 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE avverso le squalifiche dei calciatori Possidente Pio Vito, Lorusso Alessio Posca Adriano, Gerardi Tommaso nonché avverso l’ammenda, in suo danno comminata, come riportate e pubblicate nel C.U. n. 80 del 21/02/2017; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S.ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente Sig. Mecca Paolo; Procedutosi all’audizione ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G., assistito dal delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, possano dirsi aver trovato solo parziale riscontro negli atti ufficiali di gara e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità dei calciatori Possidente Pio Vito, Lorusso Alessio e Posca Adriano in riferimento alla condotta agli stessi ascritta, che è lecito qualificare antisportiva, ingiuriosa, minacciosa ed intimidatoria; Considerato, più nel dettaglio, come, l’Arbitro, riguardo la posizione del calciatore Possidente Pio Vito, abbia confermato come questi, al rientro negli spogliatoi, lo avesse (senza violenza) strattonato allo scopo di conoscere il motivo dell’anticipata chiusura della gara (circostanza dal D.G. negata una volta chiarito come uno solo dei cronometri in dotazione si fosse bloccato, mentre, l’altro avesse correttamente continuato a segnare il tempo di gioco) e deliberatamente raggiunto con uno sputo alle spalle; Acclarato, nondimeno, come il ridetto D.G. abbia in corso di escussione attestato che il calciatore Lorusso Alessio, uscendo dal campo, aveva intenzionalmente scalciato da una distanza di circa tre metri del pietrisco che lo raggiungeva, senza alcuna conseguenza, alla nuca; Considerato, ancora, come, lo stesso Arbitro, abbia in corso di audizione confermato di essere stato pesantemente minacciato ed intimidito dal calciatore Posca Adriano, il quale, oltre a rivolgere frasi minacciose al suo indirizzo (in referto meglio dettagliate), aveva insistito nel suo atteggiamento intimidatorio sbattendo violentemente una bandierina sul tavolo esterno allo spogliatoio; Ritenuto, di converso, come la reclamante Società, abbia, in riferimento alla posizione del proprio tesserato Gerardi Tommaso in sede procedimentale espressamente rinunciato al ricorso;

Osservato, nondimeno, come il D.G. riguardo le refertate intemperanze del pubblico, abbia in corso di audizione puntualmente chiarito come non fosse nella condizione di attribuirne la responsabilità ai soli sostenitori del Sodalizio ospitante per essere sugli spalti presenti anche quelli della squadra ospitata e di essere stato invece in grado di riconoscere in persone riconducibili a tesserati della Società A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE (i soli presenti all’esterno al momento della riconsegna dei tesserini), gli autori dei colpi sferrati alla porta dello spogliatoio a lui riservato e nel quale lo stesso si trovava a fine partita; Considerato, come l’Arbitro (che aveva fatto richiesta delle chiavi dello spogliatoio peraltro non consegnategli)non sia stato in grado di attribuire ad alcuno la responsabilità per il denunciato danneggiamento di propri effetti personali (giubbotto e telefono cellulare) nel suo spogliatoio custoditi; Stimato, in definitiva, come dalla lettura dagli atti ufficiali di gara e dalla deposizione del D.G. sia stato possibile acquisire emergenze utili a provare la condotta antisportiva e ingiuriosa dei calciatori Possidente Pio Vito e Lorusso Alessio e minacciosa e intimidatoria del giocatore Posca Adriano e giustificare l’applicazione, con esclusione di ipotetiche attenuanti, delle sanzioni dal G.S. in loro danno irrogate; Dedotto come la rinuncia al ricorso avverso la squalifica nei confronti del tesserato Gerardi Tommaso consenta a questo Collegio a procedere allo stralcio della domanda dalla Società A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE sul punto avanzata; Accertato, come alcuna responsabilità, fatta eccezione per la mancata consegna delle chiavi dello spogliatoio dell’Arbitro, possa a sostenitori ovvero tesserati del reclamante Sodalizio addossarsi con specifico riferimento alla condotta sugli spalti refertata o peggio al denunciato danneggiamento di effetti personali del D.G., il quale si era comunque trovato coinvolto a fine gara in un contesto di immotivate e indistinte tensioni che lo avevano intimorito sino a determinarlo sollecitare l’intervento delle Forze dell’Ordine a tutela della sua incolumità fisica; Valutato in ogni caso come la collaborativa condotta dei Dirigenti della Società A.S.D. SPORT CLUB POSSIDENTE consenta a questo Collegio, di procedere ad una significativa, ulteriore, mitigazione dell’ammenda al ridetto Sodalizio inflitta perché eccessivamente afflittiva; P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate nel C.U. n. 80 del 21/02/2018 così delibera: Conferma la squalifica per cinque gare effettive inflitta al calciatore Possidente Pio Vito; Conferma la squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Lorusso Alessio nonché al calciatore Posca Adriano;  Dichiara non doversi procedere, per rinuncia ai motivi di ricorso da parte della Società reclamante, riguardo la posizione del calciatore Gerardi Tommaso;  Riduce ad Euro 80,00 (ottanta/00) l’ammenda comminata alla Società ASD Sport Club Possidente; Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it