C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 16/03/2018 – Delibera – RICORSO URGENTE DELLA POLISPORTIVA ALTO BRADANO AVVERSO SQUALIFICA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE CLAPS SIMONE INFLITTA, RIPORTAT SUL C.U. N.86 DEL 07/03/2018.

RICORSO URGENTE DELLA POLISPORTIVA ALTO BRADANO AVVERSO SQUALIFICA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE CLAPS SIMONE INFLITTA, RIPORTAT SUL C.U. N.86 DEL 07/03/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi Componenti- nella seduta del 15 Marzo 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo urgente dalla POLISPORTIVA ALTO BRADANO proposto avverso la squalifica del calciatore CLAPS SIMONE, come riportata e pubblicata nel C.U. n. 86 del 07/03/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S.ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente Canio Graziano Maraula a tanto abilitato in forza di delega, agli atti del procedimento acquisita, dal Presidente Mario Malatesta in suo favore rilasciata; Procedutosi all’audizione ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G., assistito dal delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dalla Società reclamante addotte, possano dirsi aver trovato solo parziale riscontro negli atti ufficiali di gara e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato non è stato, invero, possibile risalire con certezza all’identificazione del giocatore che al termine della gara aveva raggiunto l’Arbitro con un calcio di lievissima entità al polpaccio della gamba sinistra; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi al vaglio di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale portati e sempre in virtù di quanto dall’Arbitro esplicitato, come, nello specifico, il giocatore CLAPS SIMONE irretito da inibizione, che si trovava vicino e in posizione laterale rispetto a quella del D.G., si fosse allontanato immediatamente dopo che quest’ultimo era stato raggiunto al polpaccio della gamba sinistra con un leggerissimo calcio, senza, tuttavia, che il medesimo fosse stato in condizione di vederlo mentre lo colpiva; Considerato, quindi, come dalle emergenze istruttorie non sia stato possibile ottenere assoluta certezza riguardo la responsabilità dell’inibito in ordine alla condotta contestagli; Osservato, più in concreto, come il D.G. non avendo potuto visivamente seguire la dinamica dell’episodio, abbia solo presuntivamente creduto di individuare l’aggressore nel calciatore CLAPS SIMONE in quanto persona a lui fisicamente più prossima al momento dell’assembramento al termine dell’incontro creatosi al fine di ottenere spiegazioni riguardo i minuti di recupero effettivamente giocati, così purtroppo privando l’istruttoria di un elemento decisivo al fine dell’attribuzione di responsabilità all’attuale inibito; Rilevato, nondimeno, come neppure la ricostruzione degli eventi dalla POLISPORTIVA ALTO BRADANO a mezzo del ricorso operata con specifico riferimento al comportamento del giocatore GIACOMINO FEDERICO indicato quale unico, effettivo, responsabile di quanto accaduto possa, all’esito del procedimento, dirsi acclarata, per aver il D.G. precisato come gli altri calciatori al momento del refertato evento si trovassero a distanza di circa di tre metri da lui; Dedotto come, non essendo stato possibile individuare con sicurezza e aldilà di ogni dubbio l’autore del gesto, il calciatore che funge da Capitano debba ai sensi dell’art. 03 comma 02 C.G.S. rispondere degli atti commessi in danno degli Ufficiali di gara; Ritenuto, quindi, come, in ragione di quanto dalla richiamata norma disciplinato, il Capitano della POLISPORTIVA ALTO BRADANO n. 5 GIACOMINO FEDERICO debba rispondere dei fatti a non individuati, altri, tesserati attribuiti; Acclarato ancora come il contenuto del reclamo e le deposizioni del Dirigente del ricorrente Sodalizio e dello stesso D.G. in corso di procedimento acquisiti, possano qualificarsi assolutamente congruenti, convergenti e sovrapponibili riguardo la natura del denunciato evento che, in ragione della natura del contatto (definito leggerissimo e privo di conseguenze) è lecito qualificare solo gravemente antisportivo con esclusione di ogni ulteriore intento intrinsecamente violento, o peggio, potenzialmente lesivo dell’altrui incolumità fisica; Stimato, come la piena e franca collaborazione dal reclamante Sodalizio, con il ricorso e in sede di audizione offerta, a mezzo della quale, una volta attestata la bontà dell’operato dell’Arbitro durante e dopo la gara, è stata senza reticenze totalmente riconosciuta tipologia e natura e del fatto oggetto di ricorso, valga ad essere apprezzata quale attenuante, pur in presenza della circostanza che, essendo la partita in esame valevole per il Campionato Allievi Regionale, massima attenzione e diligenza, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti si sarebbe dovuto porre nella scrupolosa osservanza e applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e consenta a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE di procedere ad mitigazione della sanzione; Osservato, da ultimo, come la minore età dei calciatori possa, a sua volta, essere apprezzata quale, ulteriore, seppur debole, esimente e abilitare, comunque, questo Collegio ad una, ancorché minima, riforma della decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento della squalifica irrogata che, per costante orientamento di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, deve comunque tendere a fini rieducativi prevalenti su quelli meramente punitivi; P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del reclamo dalla POLISPORTIVA ALTO BRADANO proposto in parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate nel C.U. n. 86 del 07/03/2018 così delibera: Dichiara che, nell’impossibilità di procedere a certa identificazione del responsabile dei refertati eventi, ai sensi dell’art. 03 comma 02 C.G.S. il Capitano della POLISPORTIVA ALTO BRADANO debba rispondere degli atti commessi in danno degli Ufficiali di gara;  Dichiara quindi il Capitano n° 5 della POLISPORTIVA ALTO BRADANO GIACOMINO FEDERICO responsabile ai sensi dell’art. 03 comma 02 C.G.S. dei fatti ad altri, non indivuati, tesserati ascritti; Revoca la squalifica al giocatore CLAPS SIMONE dal G.S. inflitta e riportata su C.U. n°86 del 07/03/2018  Riduce a numero 2 (due) giornate la squalifica dal G.S. irrogata e riportata su C.U. n°86 del 07/03/2018 applicabile ai sensi dell’art. 03 comma 02 C.G.S. al Capitano n° 5 della POLISPORTIVA ALTO BRADANO, GIACOMINO FEDERICO;  Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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