C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 06/04/2018 – Delibera – RICORSO DELLA S.S.D. a R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA SU C.U. N. 86 DEL 07/03/2018.

RICORSO DELLA S.S.D. a R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA SU C.U. N. 86 DEL 07/03/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Antonello Mango e Arturo Grenci - Componenti, nella seduta del 31 Marzo 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla S.S.D. a R.L. POTENZA CALCIO proposto avverso la Decisione del Giudice Sportivo pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 86 del 07/03/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società AVIGLIANO CALCIO che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S. richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi; Ascoltata, nella seduta del 24 Marzo 2018, la Società reclamante, nelle persone dei Dirigenti Matteo Canale e Mario Sinisgalli a tanto abilitati in forza di delega, agli atti del procedimento acquisita, dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante Daniele Flammia in loro favore rilasciata; Procedutosi, sempre in data 24 Marzo 2018, all’audizione ex art. 34, comma 5, C.G.S. del D.G. assistito dal Delegato A.I.A.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato, pregiudizialmente, come le motivazioni dal ricorrente Sodalizio a presidio delle attività difensive addotte non abbiano, invero, trovato alcun riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo le ragioni che avevano determinato la sospensione prima e la decretata chiusura anticipata della partita; Ritenuto aldilà dell’interpretazione da S.S.D. a R.L. POTENZA CALCIO a mezzo del proprio ricorso, attribuita ai dedotti eventi, come, in forza della deposizione agli atti acquisita, l’Arbitro, una volta proceduto ad una puntuale ricognizione, logistica e temporale dei fatti, sia stato in condizione (grazie anche a proprie conoscenze tecniche e professionali) di ricondurre le ragioni della segnalata l’interruzione di energia elettrica e il conseguente spegnimento dei fari installati sulle torri di illuminazione dell’impianto sportivo, solo alle cattive condizioni meteorologiche (pioggia e forte vento) che imperversavano in zona al momento dello svolgimento della gara; Rilevato, ancora, come il D.G. abbia precisato come durante il tempo di attesa susseguente al blackout si fosse, su suggerimento dell’Allenatore della Società ospitante, attivato presso la custode del campo (unica titolata ad intervenire) al fine di consentire la riattivazione dell’impianto di illuminazione senza, tuttavia, che i tre tentativi presso il pannello di controllo elettrico spesi avessero sortito esito positivo; Considerato, alla stregua delle acquisite emergenze istruttorie, come alcun rilievo possa attribuirsi alla circostanza che al momento dello spegnimento dei fari le luci dello spogliatoio e delle abitazioni del quartiere fossero rimaste accese (circostanza questa per vero dall’Arbitro neppure direttamente confermata) essendo ragionevole credere come le pertinenze potessero essere servite da linee di diversa tensione;

Osservato, nondimeno, come il C.U. n° 4 C.R.B. del 21/07/2017, a mezzo del quale venivano dettati gli obblighi per l’iscrizione a propri Campionati, non recasse prescrizioni particolari in materia di impianti di illuminazione, con conseguente esclusione di qualsivoglia correlato onere di dotazione di generatore di elettricità di riserva, ovvero di alimentazione diretta da rete elettrica, solo per categorie superiori evidentemente ipotizzate; Acclarato, ancora, come a mente dell’art. 29, comma 6, lett. b) C.G.S., essendo l’irregolarità oggetto di reclamo intervenuta durante la gara per cause eccezionali, il capitano della squadra interessata (S.S.D. a R.L. POTENZA CALCIO) avrebbe dovuto, alla presenza di quello dell’avversa compagine, consegnare all’Arbitro (per consentirne l’annotazione sul cartoncino di gara) espressa e specifica riserva verbale e che tale circostanza non emerge dal referto; Accertato, nondimeno, come il D.G. avesse come, da regolamento, atteso 45 minuti dall’insorgere del guasto prima di decretare la fine dell’incontro e che, in ogni caso, l’eventuale, mancato, intervento di Dirigenti della Società AVIGLIANO CALCIO deve qualificarsi del tutto irrilevante ai fini della Decisione; Ritenuto, in definitiva, come la natura del segnalato blackout possa esclusivamente ricondursi a cause di forza maggiore e alcuna responsabilità possa di converso attribuirsi alla condotta della Società ospitante assolutamente estranea ai fatti come determinatisi; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE così delibera: Rigetta il reclamo dalla S.S.D. a R.L. POTENZA CALCIO prodotto e conferma integralmente Decisione del Giudice Sportivo pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 86 del 07/03/2018; Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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