C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 18/04/2018 – Delibera – GARA DELL’08/04/2018: REAL TOLVE – SOCCER LAGONEGRO 04.
GARA DELL’08/04/2018: REAL TOLVE – SOCCER LAGONEGRO 04.
Il Giudice Sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Letto il reclamo presentato dal SOCCER LAGONEGRO 04 che invoca l’errore tecnico arbitrale chiedendo a questo organo giudicante di non omologare il risultato della gara e, pertanto, di disporre la ripetizione della stessa; ed inoltre, di pronunciarsi in ordine al mancato rilascio dell’omologazione dell’impianto sportivo comunale di Genzano di Lucania; Preso atto che nel C.U. n. 98 del 06.04.2018 del Comitato Regionale di Basilicata, nelle sezione delle comunicazioni del Comitato, in ordine alla disponibilità del campo da parte della società REAL TOLVE di eccellenza, si precisa che “a seguito della variata disponibilità del campo, la società REAL TOLVE disputerà le proprie gare interne la domenica all’ora ufficiale sul campo comunale di Genzano di Lucania”; Visto, inoltre, che la ricorrente si duole per l’impraticabilità del manto erboso del terreno di gioco dove si è disputata la gara, in quanto è da ritenersi troppo alto in varie zone, rappresentando, quindi, oltre che un ostacolo al regolare svolgimento della gara, anche un pericolo per l’integrità fisica dei protagonisti in campo; Atteso che la regola n.1 de “Regolamento del giuoco del calcio” al punto 3 dispone: “il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara”; Considerato che la regola n.1 del suddetto “Regolamento”, al punto 2 prevede che “gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno di gioco, delle porte, del pallone e per tutto quanto ha attinenza con il terreno di gioco stesso non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all’arbitro “prima” dell’inizio della gara ”; Preso atto che, nel suo ricorso, la stessa società reclamante riporta che “al “termine della gara” veniva presentata sia al commissario degli arbitri che alla stessa terna istanza di non omologazione del risultato del campo per le motivazioni di cui al presente; DELIBERA di rigettare il reclamo presentato dalla società SOCCER LAGONEGRO 04 in quanto inammissibile; di omologare il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio: REAL TOLVE – SOCCER LAGONEGRO 04 2-2; di incamerare la tassa reclamo;