C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 27/04/2018 – Delibera – GARA ROTUNDA MARIS – REAL METAPONTINO DEL 23.04.2018
GARA ROTUNDA MARIS – REAL METAPONTINO DEL 23.04.2018
Il GIUDICE SPORTIVO Letto il referto di gara; Considerato che al termine della gara, dopo che il D.G. si accingeva a raggiungere gli spogliatoi veniva avvicinato dal Sig. DESTRADIS Cosimo n. 12 del ROTUNDA MARIS il quale gli rivolgeva frasi offensive ed irriguardose; Constatato che, dopo la conseguente espulsione notificata dal D.G., il calciatore lo colpiva con uno schiaffo alla tempia destra che gli provocava forte dolore; Rilevato che il D.G., raggiunto lo spogliatoio, provvedeva a contattare i Carabinieri, mentre il calciatore, sostando nella zona antistante agli stessi, reiterava le offese e le minacce; Atteso che dopo circa cinque minuti dalla chiamata, giungevano sul posto due Carabinieri che, dopo essersi fatti fornire le generalità del D.G. e dell’aggressore, ne raccoglievano la loro rispettiva deposizione dei fatti; Accertato che il D.G. a causa del forte e persistente dolore era costretto a recarsi al Pronto Soccorso di Policoro, dove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo alla regione frontale guaribile in otto giorni, come da referto medico allegato agli atti di gara; Considerato:
Che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal CU 104/a del 2014; Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danno da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr. Corte Giustizia Federale in CU 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giustizia Federale in CU 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva d’Appello (3^ sezione) in CU 056/CSA del 22.12.2016; e Corte Sportiva d’Appello (sezioni unite) in CU 114/CSA del 11.4.2017; Che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I, del C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo contro della natura e della gravità dei fatti” P.Q.M. Infligge al calciatore DESTRADIS COSIMO del ROTUNDA MARIS la sanzione della squalifica fino al 30.06.2021 con la precisazione che detta sanzione VA CONSIDERATA ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC.