C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 02/05/2018 – Delibera – GARA JUNIORE CAMPOMAGGIORE – SPORTING LAVELLO DEL 21.04.2018

GARA JUNIORE CAMPOMAGGIORE – SPORTING LAVELLO DEL 21.04.2018

Il Giudice Sportivo, Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Visto il reclamo presentato dalla Società dalla Società JUNIOR CAMPOMAGGIORE avverso la presunta regolarità della gara; Atteso che la Società reclamante sostiene che durante detta gara il n.6 della Società Sporting Lavello, riconosciuto dal D.G. ad inizio gara quale DELEONARDIS Giuseppe, in realtà non sarebbe lo stesso calciatore che realmente avrebbe partecipato alla gara, bensì si tratterebbe di altro calciatore individuato in ZUCCARO Domenico tesserato della società USD Lavello del campionato di eccellenza; Considerato che al minuto 6 del primo tempo il calciatore DELEONARDIS Giuseppe n. 6 del Lavello veniva sostituito con il n. 7 Piccioni Marco; Ritenuto inoltre che, in fase di rituale riconoscimento ad inizio gara dei calciatori della squadra ospitata, il D.G. non ha rilevato alcuna presunta irregolarità relativa all’identificazione del calciatore, così come lamentata dalla reclamante che possa far ritenere uno scambio di persona; Verificato che, negli atti di gara, il D.G. riporta esclusivamente che nel corso dell’intervallo era impossibilitato ad effettuare nuovamente il riconoscimento, in quanto il DELEONARDIS Giuseppe non era più presente sull’impianto di gioco; P.Q.M. DELIBERA - di rigettare il ricorso proposto dallo JUNIOR CAMPOMAGGIORE; - di omologare il risultato conseguito sul campo: JUNIOR CAMPOMAGGIORE – SPORTING LAVELLO 2-3; - di trasmettere gli atti a mezzo la Segreteria del CR Basilicata alla Procura federale per gli accertamenti che riterrà opportuni; - di incamerare la tassa di reclamo.

 

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