C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 06/10/2017 – Delibera – GARA ROCCANOVA – VIGGIANELLO DEL 24.09.17
GARA ROCCANOVA – VIGGIANELLO DEL 24.09.17
Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato il reclamo presentato dalla società Viggianello in merito alla posizione irregolare di Graziano Andrea del Roccanova inserito in distinta e partecipante alla gara oggetto del reclamo; Verificato che con C.U. n.108 del 03.05.2017 lo stesso veniva squalificato per 1 (una) gara effettiva per recidività in ammonizioni; Atteso che il calciatore non avendo scontato la squalifica prendeva parte alla gara in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S.; DELIBERA di accogliere il reclamo presentato dalla società Viggianello e pertanto di assegnare gara persa alla società Roccanova con il seguente punteggio: Roccanova - Viggianello 0-3; di squalificare Graziano Andrea del Roccanova per 1 (una) ulteriore gara in aggiunta a quella da scontare come da C.U. n.108 del 03.05.2017; di inibire Bellizio Raffaele del Roccanova fino al 13.10.2017, per la rivestita funzione di dirigente accompagnatore della squadra nella gara oggetto del reclamo; di restituire la tassa reclamo, se versata.