C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 18/10/2017 – Delibera – GARA del 15/10/17 VIRTUS RE LEONE CALCIO – REAL METAPONTINO

GARA del 15/10/17 VIRTUS RE LEONE CALCIO - REAL METAPONTINO

Letti il referto di gara e il supplemento di rapporto; Rilevato che: - al termine della gara, dopo che il D.G. aveva decretato l'espulsione di un calciatore della Virtus Re Leone per comportamento particolarmente irriguardoso, veniva accerchiato da alcuni calciatori della squadra ospitante;. - che interveniva una persona non in distinta né autorizzata riconosciuta come tesserato della società di casa che inveiva contro l'arbitro, tentando di entrare indebitamente nello spogliatoio arbitrale, senza riuscirvi per il pronto intervento dell’osservatore arbitrale presente alla gara; Rilevato che durante le proteste il calciatore GALLO GABRIEL del Re Leone colpiva il D.G. con due forti pugni alla testa causandogli forte dolore tanto da costringerlo a recarsi presso il pronto soccorso di Policoro dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico minore guaribile in due giorni; Atteso che il D.G. riusciva faticosamente a guadagnare la strada dello spogliatoio, grazie all’aiuto dell’osservatore arbitrale; Considerato -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra,tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.N. 104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui "(cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.N. 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e Corte Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);

- che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.Q.M. - infligge al calciatore GALLO GABRIEL la sanzione della squalifica fino al 30.09.2021 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016 - squalifica fino al 31.12.2017 D’ONOFRIO ANTONIO in quanto a fine gara, pur essendo in costanza di squalifica, entrava indebitamente in campo proferendo frasi gravemente minacciose nei confronti del D.G., inasprendo gli animi dei calciatori della sua squadra nei confronti dell'arbitro. Inoltre, reiterava le proteste e, inveendo, cercava di entrare nello spogliatoio arbitrale non riuscendovi per il pronto intervento dell'osservatore arbitrale. - infligge l’ammenda di € 80 alla società VIRTUS RE LEONE per presenza di persona non autorizzata né in distinta, ma riconducibile alla società, la quale indebitamente entrava nel recinto di gioco rivolgendo reiterate proteste all’indirizzo del D.G.; - squalifica per 2(gare) a SPADAFORA ANGELO per comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti dell’arbitro (art. 19, comma 4, lettera a, del C.G.S.).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it