C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 30/10/2017 – Delibera – DELIBERA GARA ORAZIANA VENOSA – ASD ROTUNDA MARIS.

 

DELIBERA GARA ORAZIANA VENOSA – ASD ROTUNDA MARIS.

 Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara;

Preso atto del reclamo presentato dalla società ROTUNDA MARIS in merito alla posizione irregolare di Landolfi Nicola dell’Oraziana Venosa, inserito in distinta con il numero 5 e partecipante alla gara; Verificato che con C.U. n.16 del 13.09.2017, nella competizione di coppa Italia, allo stesso calciatore, è stata inflitta la squalifica per 1 (una) gara effettiva per recidività in ammonizioni; Atteso che il suddetto giocatore non avendo scontato la squalifica ha preso parte alla gara oggetto del reclamo in violazione all’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S.; DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla ASD Rotunda Maris e pertanto di assegnare gara persa all’ Oraziana Venosa con il seguente punteggio: ORAZIANA VENOSA – ROTUNDA MARIS 0-3; - di squalificare Landolfi Nicola dell’Oraziana Venosa per 1 (una) ulteriore gara in aggiunta a quella da scontare come da C.U. n.16 del 13.09.2017 - di squalificare Matarangolo Antonio dell’Oraziana Venosa fino al 07.11.2017; - di escludere, come previsto da C.U. n. 4 del 21.07.2017 del Comitato Regionale Basilicata, la società Oraziana Venosa dal prosieguo della manifestazione per aver utilizzato proprio calciatore in posizione irregolare; - di restituire la tassa reclamo, se versata.

 

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