C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/11/2017 – Delibera – GARA 17 POTENZA SPORT CLUB 1919 – ALTO BRADANO
GARA 17 POTENZA SPORT CLUB 1919 - ALTO BRADANO
Il Giudice Sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell’art.44 del C.G.S. adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara(rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto; Letto il referto di gara ed il suo supplemento; Atteso che il C.U. n.1 del 01.07.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, riguardo alla durata delle gare per la categoria “allievi” stabilisce che le gare vengano disputate in due tempi della durata di 40 minuti ciascuno; Rilevato che il D.G. nel supplemento di rapporto precisa che per mero errore al 35° del p.t. segnalava 2 minuti di recupero facendo durare il primo tempo 37 minuti e non come previsto dalla norma sopra citata 40 minuti più eventuale recupero; Constatato, come da supplemento, che nonostante i dirigenti di entrambe le società gli avessero evidenziato tale anomalia, lo stesso arbitro, nella convinzione del corretto operato, si dimostrava non curante delle stesse, facendo rientrare le squadre negli spogliatoi per l’intervallo; e che, durante l’intervallo, il D.G., pur prendendo coscienza dell’errore commesso, riteneva comunque di non far riprendere il tempo al fine di consentire il completamento dello stesso; Considerato che il regolamento prevede la possibilità di ripetere la gara per “errore tecnico” dell’arbitro, e che tale errore si è verificato nel caso in esame, come da dichiarazione da parte dello stesso direttore di gara nel suo supplemento di rapporto dove ammette di aver contravvenuto alle disposizioni regolamentari previste dal citato C.U. n.1,; DELIBERA - di non omologare il risultato conseguito sul campo; - di disporre la ripetizione della gara, dando mandato agli uffici preposti del Comitato di fissarne la data di effettuazione; - di convalidare i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati come in atti.