C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 24/11/2017 – Delibera – GARA DEL 01/11/2017: ALTO BRADANO – REAL SENISE

GARA DEL 01/11/2017: ALTO BRADANO - REAL SENISE

 Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto del reclamo presentato dalla società REAL SENISE in merito alla posizione irregolare di SECKA SHEIKN della società Alto Bradano inserito in distinta con il numero 11;

Esaminato il reclamo in questione con cui la società ricorrente chiede che in danno della società convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lettera a) del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi il calciatore SECKA SHEIKN in posizione irregolare di tesseramento; Atteso che dalle verifiche esperite presso il competente Ufficio Tesseramenti, alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento per la soluzione della controversia in esame, il calciatore sig. SECKA SHEIKN risulta regolarmente tesserato per la società Alto Bradano e che pertanto lo stesso ha partecipato a pieno titolo all’incontro svoltosi in data 15 ottobre 2017; DELIBERA  di respingere il reclamo presentato dalla AS Melfi omologando il risultato conseguito sul campo: ALTO BRADANO – REAL SENISE 2-1; di incamerare la tassa reclamo.

 

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