C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 24/11/2017 – Delibera – GARA DEL 05/11/2017: SCANZANO – VIRTUS AVIGLIANO
GARA DEL 05/11/2017: SCANZANO – VIRTUS AVIGLIANO
Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto del reclamo presentato dalla società VIRTUS AVIGLIANO avverso l’omologazione del risultato della gara invocando l’errore tecnico dell’arbitro, con la conseguente richiesta di ripetizione della stessa; Constatato che la società reclamante si duole del fatto che, in violazione della regola 14 del “giuoco del calcio”, in seguito alla battuta di un calcio di rigore da parte di un calciatore della squadra di casa la palla batteva sul palo ritornando direttamente nella disponibilità dello stesso che ribatteva in rete, gol convalidato dal D.G.; Considerato che, come da regolamento, esiste una sola concreta possibilità di ripetere la gara per “errore tecnico dell’arbitro” quella scaturente dall’ammissione da parte della stesso direttore di gara dell’errore commesso e ne faccia espressa ammenda nel rapporto di gara; Verificato dagli atti di gara che non emerge alcuna ammissione di errore da parte dell’arbitro il quale, nel descrivere l’episodio del presunto errore tecnico invocato dalla reclamante nel supplemento di rapporto allegato al referto di gara, precisa che, a seguito della battuta del calcio di rigore da parte del giocatore della squadra di casa, il pallone, dopo la deviazione del portiere, colpiva il palo ritornando nella disponibilità dello stesso calciatore che realizzava la rete; Atteso che, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del C.G.S., i giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica ai sensi della 5 del “regolamento di giuoco” DELIBERA - di respingere il reclamo presentato dalla Virtus Avigliano, omologando il risultato conseguito sul campo: SCANZANO – VIRTUS AVIGLIANO 2-1; - di incamerare la tassa di reclamo.