C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 03/01/2018 – Delibera – GARA ALTO BRADANO – MOLITERNO
GARA ALTO BRADANO – MOLITERNO
Il Giudice Sportivo; Premesso che lo stesso , ai sensi dell’art. 44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto dell’arbitro e suo supplemento) Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che il D.G. al primo minuto del P.T. sospendeva definitivamente la gara in quanto, in seguito all’infortunio di un calciatore, la società ALTO BRADANO non presentava in campo il numero minimo di calciatori per la prosecuzione della stessa; Considerato che il C.U. n.4 del 21.07.2017 (limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età) prevede che nelle gare dell’attività ufficiale 2017/2018 le società partecipanti al campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durate delle stesse, e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, almeno tre calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: A) uno nato dal 1° gennaio 1998 in poi, B) due nati dal 1° gennaio 1999 in poi; che l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’articolo 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva; Verificato che nella distinta di gara presentata dall’Alto Bradano non risulta nessun calciatore “giovane”, in violazione a quanto prescritto dal su citato C.U.; DELIBERA - di assegnare gara persa all’ALTO BRADANO con il seguente risultato: ALTO BRADANO – MOLITERNO 0-3 - di inibire fino al 9.01.2018 SILEO DONATO dell’Alto Bradano quale dirigente accompagnatore della squadra ed, in quanto tale, sottoscrittore della distinta di gara; - di comminare l’ammenda di €.100.00, per violazione dell’articolo 1/bis del C.G.S.