C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 10/01/2018 – Delibera – GARA REAL MURESE – ASD MASCHITO

GARA REAL MURESE – ASD MASCHITO

Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto del supplemento di rapporto; Considerato che al 18° del s.t., lontano dall’azione di gioco, il calciatore n. 4 del Maschito Ricchiuti Alessandro colpiva con un pugno al volto un avversario reagendo probabilmente ad un fallo subito; Atteso che si generava un parapiglia al quale prendevano parte il n. 7 della Real Murese Cella Massimo che spingeva alcuni giocatori avversari, senza conseguenze, alimentando la concitazione e l’allenatore del Maschito Cuviello Pasquale che teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. venendo pertanto allontanato dallo stesso; Constatato che in seguito alla concitazione in campo tra i tesserati, un gruppo di sostenitori riconducibili alla squadra di casa entravano indebitamente in campo senza rendersi rei di fatti violenti ma alimentando i disordini e in particolare uno di essi riconosciuto dal D.G. nella persona di Travaglio Gerardo, tesserato della Real Murese, non in distinta rivolgeva offese agli avversari; Verificato che nel mentre la concitazione era in atto il Presidente ed il Capitano della squadra del Maschito comunicavano al D.G. che non avrebbero proseguito la gara senza l’assistenza della Forza Pubblica, prendendo la strada degli spogliatoi con gli altri componenti della squadra; Ritenuto che mentre i tesserati ospiti erano negli spogliatoi, il calciatore n. 13 della Real Murese, Nardiello Pasquale, che in precedenza aveva subito il pugno dall’avversario, cercava di entrarvi per farsi giustizia, senza riuscirvi perché trattenuto dai compagni di squadra; Considerato che dopo circa dieci minuti dall’accaduto, giungevano sul posto due Carabinieri ed un Vigile che ristabilivano definitivamente la calma ed il D.G. invitava la squadra ospite a riprendere la gara ricevendo un ulteriore rifiuto dagli stessi i quali nel frattempo avevano provveduto a fare la doccia e a cambiarsi; Atteso che, ripristinato l’ordine, il D.G. preso atto del rifiuto della squadra ospite decretava con il triplice fischio la sospensione definitiva della stessa per rinuncia del Maschito a proseguire nella disputa della gara; P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società Maschito, ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.: la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6-0; di comminarle l’ammenda di €. 100,00 quale prima rinuncia; di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica; di squalificare Ricchiuti Alessandro (Maschito) per 5 gare per aver al 18° del s.t., durante il gioco a palla lontana, colpito con un pugno al volto un avversario, generando di conseguenza disordini tra i tesserati; di squalificare Cuviello Pasquale allenatore del Maschito fino al 30.01.2018 il quale prendeva parte al parapiglia, tenendo un comportamento irriguardoso nei confronti del D.G.; di squalificare Cella Massimo (Real Murese) per 2 gare per aver lo stesso preso parte ai disordini spingendo alcuni avversari, senza conseguenze; di squalificare Nardiello Pasquale (Real Murese) per 2 gare per aver lo stesso tentato di entrare nello spogliatoio avversario, per farsi giustizia, del pugno precedentemente subito dall’avversario; di squalificare Travaglio Gerardo della (Real Murese) per 2 gare, non in distinta, ma riconosciuto dal D.G.,il quale dagli spalti entrava indebitamente sul terreno di gioco, alimentando i disordini; di infliggere alla società Murese l’ammenda di €. 150,00, perché durante il parapiglia propri sostenitori entravano indebitamente in campo prendendo parte alla concitazione ma senza causare conseguenze a persone o cose.

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