C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 21/02/2018 – Delibera – GARA FUTURA MATERA – COMPRENS. SPORT PISTICCI

GARA FUTURA MATERA – COMPRENS. SPORT PISTICCI

Il Giudice sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara; Atteso che dalle verifiche esperite presso il competente Ufficio Tesseramenti, alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento per la soluzione della controversia in esame, il calciatore BULUT MURAT nt. 23.09.1999 e riportato in distinta con il n. 6 dall’ ASD Futura Matera risulta svincolato dalla data del 01.07.2017; DELIBERA  di non omologare il risultato della gara conseguito sul campo e pertanto, di assegnare gara persa ai sensi dell’articolo 17 comma 5 lettera a) del C.G.S. in danno dell’ASD Futura Matera con il seguente punteggio: FUTURA MATERA – COMPRENS. SPORT PISTICCI 0-6;

di squalificare per 2 (due) gare BULUT MURAT nt. 23.09.1999 a decorrere dal futuro tesseramento; di inibire MARTEMUCCI VINCENZO dell’ASD Futura Matera fino al 06.03.2018, per la rivestita funzione di dirigente accompagnatore della squadra; di trasmettere gli atti della gara al Presidente del CR Basilicata per le relative valutazioni del caso.

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