C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 21/02/2018 – Delibera – GARA SPORTING LAVELLO – VENUSIA CALCIO
GARA SPORTING LAVELLO – VENUSIA CALCIO
Rilevato che al 40° del s.t., dopo che il D.G. aveva decretato l’ammonizione e, successivamente, l’espulsione del calciatore n.6 DI GILIO ERNESTO del Venusia Calcio per reiterate proteste ed insulti al suo indirizzo, veniva dallo stesso colpito con un forte pugno sferrato sulla parte destra del volto; Verificato che il D.G., a causa dell’intenso dolore causatogli dal colpo inferto e del forte sconcerto emotivo, era costratto, qualche minuto più tardi e precisamente al 43° del s.t., a sospendere definitivamente la gara sul punteggio di 2-1 a favore della squadra di casa, al fine di salvaguardare la propria integrità psicofisica da ulteriori ed eventuali aggressione; Atteso che subito dopo l’aggressione i calciatori della squadra ospite allontanavano l’aggressore, mentre altri calciatori, compresi i due allenatori si preoccupavano di accompagnare l’arbitro dolorante negli spogliatoi per accertarsi del suo stato di salute; Considerato che il D.G. provvedeva a contattare sia i Carabinieri che, giunti sul posto, procedevano alla sua identificazione, sia il 118 che, verificato lo stato di salute della stesso e constatato il perdurare dell’intenso dolore, gli consigliavano di recarsi presso la struttura ospedialiera più vicina per effettuare accurati accertamenti; Rilevato che al D.G., recatosi presso il pronto soccorco di Melfi, gli veniva diagnosticato un trauma cranio-facciale non commotivo, guaribile in 5 giorni, come da referto medico allegato agli atti di gara; Ritenuto: - che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal CU n.104/A del 2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in una azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr Corte Giustizia Fed., in CU n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in CU 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva d’Appello, III sez., in CU n.056/CSA del 22.12.2016 e Corte Sportiva d’Appello, sezioni unite, in CU n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I del C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della nature e della gravità dei fatti commessi…”; P.Q.M. IL GIUDICE SPORTIVO DELIBERA: - di infliggere al calciatore DI GIGLIO ERNESTO del Venusia Calcio la sanzione della squalifica fino al 31.12.2021, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione della mirure amministrative come previste dall’art.16, comma 4/bis, del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (CU n.256/A del 27.0.1.2016) - di assegnare, ai sensi dell’articolo 17 del C.G.S., gara persa alla società Venusia Calcio con il seguente punteggio: SPORTING LAVELLO-VENUSIA CALCIO 3-0, perché proprio tesserato con il suo comportamento violento causava la sospensione definitiva della gara; - di comminare l’ammenda di € 300,00 in danno del Venusia Calcio perché proprio tesserato con il suo comportamento violento causava la sospensione definitiva della gara.