C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 14/03/2018 – Delibera – GARA PROMOZIONE DEL 11/02/18 POMARICO-ROTUNDA MARIS

GARA PROMOZIONE DEL 11/02/18 POMARICO-ROTUNDA MARIS

Il Giudice Sportivo Premesso che lo stesso, ai sensi dell’art 44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali di gara;

Preso atto del reclamo presentato dalla società POMARICO in merito alla posizione irregolare dei seguenti calciatori del Rotunda Maris, in particolare di CORTE MARCOS (inserito in distinta con il n.ro 6), GIORDANO TADEO (inserito in distinta con il n.ro 8), GOMEZ MICHAEL 8inserito in distinta con il n.ro 9), MARTINEZ MATIAS (inserito in distinta con il n.ro 11) e SARR LAMIN (inserito in distinta con il n.ro 14), tutti, peraltro, partecipanti alla gara oggetto del reclamo; Ritenuto che la società ricorrente si duole perché la società avversa, in violazione dell’art. 40, quater comma 1 delle N.O.I.F., avrebbe tesserato e schierato in campo un numero di calciatori extracomunitari maggiore di quelli consentiti alle società dilettantistiche; Esaminato il reclamo in questione con cui la società ricorrente chiede che, in danno della società convenuta, sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, lettera a del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi detti calciatori in posizione irregolare di tesseramento; Atteso che dalle verifiche esperite presso il competente ufficio tesseramenti, alle risultanze delle quali si deve far necessario riferimento per la soluzione della controversia in esame, emerge che i precitati calciatori risultano tutti regolarmente tesserati, infatti: SARR LAMIN e GOMEZ MICHAEL sono stati tesserati e schierati in campo dalla società Rotunda Maris con lo status di “dilettanti extracomunitari mai tesserati all’estero” e CORTE MARCOS, GIORDANO TADEO e MARTINEZ MATIAS con lo status di “tesserati italiano”; Preso atto che a norma dell’art.40 quater, comma 3, i calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non sono mai stati tesserati per federazione estera e che richiedano il tesseramento per Società della L.N.D., sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori italiani; Verificato, inoltre, che il C.U. n.ro 166/A della F.I.G.C., pubblicato il 26 maggio 2017, all’articolo 7, ribadisce che “fatto salvo quanto previsto all’art.40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per federazione estera, e che richiedano il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani”; Ritenuto che, sul punto, non è avvenuta la lamentata violazione delle norme che limitano il tesseramento e/o lo schieramento in campo di calciatori extracomunitari; Letto, inoltre, che la società ricorrente lamenta che detta gara sia stata viziata da errore tecnico del D.G. che, nei minuti di recupero, dapprima assegnava alla squadra ospitante un calcio di rigore e che solo in seguito, consultandosi con il suo assistente, rivedeva la sua decisone assegnando, a dire dalla società reclamante, un calcio di punizione sulla linea che delimita l’area di rigore; Ritenuto per la reclamante che l’anzidetta decisione dell’arbitro abbia potuto incidere sul regolare svolgimento della gara e, pertanto, chiede a questo organo giudicante, in via principale, la perdita della gara in danno della società Rotunda Maris ed, in via subordinata, la ripetizione della stessa; Considerato che, come da regolamento, esiste una sola concreta possibilità di ripetere la gara per “errore tecnico dell’arbitro” quella scaturente dall’ammissione da parte dello stesso D.G. dell’errore commesso, con espressa ammenda nel rapporto di gara; Atteso che, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del C.G.S., i giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica ai sensi della regola 5 del “Regolamento di giuoco” DELIBERA  di respingere il reclamo presentato dalla società POMARICO, omologando il risultato conseguito sul campo: POMARICO – ROTUNDA MARIS 0-1;  di incamerare la tassa di reclamo;

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it