DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 527 del 17.01.2022 – Delibera – GARA DEL 04/12/2021: ASD FUTSAL SANGIOVANNESE – AS FUTSAL POTENZA PICENA

GARA DEL 04/12/2021: ASD FUTSAL SANGIOVANNESE – AS FUTSAL POTENZA PICENA

Reclamo proposto dalla Società: Futsal Sangiovannese

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD FUTSAL SANGIOVANNESE avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Petrucci Andrea (nato il 08/02/2006) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Marche risulta che il predetto calciatore, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, non era in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi ha preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N°315 del 07/12/2021 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: ASD FUTSAL POTENZA PICENA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

 

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