DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 528 del 17.01.2022 – Delibera – GARA DEL 19/12/2021: ASD BAGNOLO CALCIO A5 – ASD VIP C5 TOMBOLO

GARA DEL 19/12/2021: ASD BAGNOLO CALCIO A5 – ASD VIP C5 TOMBOLO

Reclamo proposto dalla Società: ASD Bagnolo Calcio a 5

Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD BAGNOLO CALCIO A 5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici formate non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2021 per le gare del campionato di Serie A2 Femminile. Tale convincimento discende dalla circostanza che la compagine del ASD VIP C5 TOMBOLO avrebbe presentato all'arbitro una distinta con sole n.6 calciatrici formate in Italia anziché le n.7 minime previste. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che aveva regolarmente provveduto a schierare n.7 calciatrici formate dovendosi conteggiare tra le formate anche la calciatrice Costa Gaia, per la quale era stata effettuata la richiesta di formata il giorno antecedente la disputa dell’incontro. Il ricorso è infondato e va respinto. Dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che la società convenuta aveva effettuato la prevista richiesta per il riconoscimento dello status di formata in favore della calciatrice Costa Gaia in data 18/12/2021, in epoca dunque antecedente alla disputa dell’incontro svoltosi il 19/12/2021. La mancata annotazione dello status di formata della calciatrice in questione all’interno del tabulato dei tesserati per la società, estratto dalla ricorrente in data 19/12/2021, è dipeso unicamente dalla particolare procedura endofederale di perfezionamento della pratica che può comportare che per alcuni giorni la modifica non sia immediatamente visibile alle società che interrogano il sistema.

Ne consegue pertanto che dovendo conteggiare nel novero delle formate anche la calciatrice in questione la società ASD VIP C5 TOMBOLO risulta aver rispettato il numero minimo richiesto di formate per le gare del campionato di Serie A2 Femminile.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 411 del 22/12/2021 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ASD BAGNOLO CALCIO A 5 - ASD VIP C5 TOMBOLO 2 -7 ; b) la tassa di reclamo non è dovuta.

 

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