DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 529 del 17.01.2022 – Delibera – GARA DEL 04/12/2021: ECOCITY FUTSAL GENZANO – BENEVENTO 5
GARA DEL 04/12/2021: ECOCITY FUTSAL GENZANO – BENEVENTO 5
Reclamo proposto dalla Società: Benevento 5
Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società BENEVENTO 5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: In merito al gravame presentato dalla soc. BENEVENTO 5, rileva preliminarmente che dopo la corretta notifica del preannuncio di reclamo, il ricorso contenente le motivazioni a sostegno della doglianza non è stato depositato nei termini prescritti dall'art.67 comma 2 del CGS.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U. 314 del 07/12/2021 decide: a) di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: ECOCITY FUTSAL GENZANO - BENEVENTO 4 - 3 b) la tassa di reclamo viene addebitata.