DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 529 del 17.01.2022 – Delibera – GARA DEL 04/12/2021: ECOCITY FUTSAL GENZANO – BENEVENTO 5

 

GARA DEL 04/12/2021: ECOCITY FUTSAL GENZANO – BENEVENTO 5

Reclamo proposto dalla Società: Benevento 5

Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società BENEVENTO 5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: In merito al gravame presentato dalla soc. BENEVENTO 5, rileva preliminarmente che dopo la corretta notifica del preannuncio di reclamo, il ricorso contenente le motivazioni a sostegno della doglianza non è stato depositato nei termini prescritti dall'art.67 comma 2 del CGS.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. 314 del 07/12/2021 decide: a) di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: ECOCITY FUTSAL GENZANO - BENEVENTO 4 - 3 b) la tassa di reclamo viene addebitata.

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