DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 532 del 17.01.2022 – Delibera – GARA DEL 04/12/2021: ASD AOSTA CALCIO 511 – CITTA’ DI SESTU

GARA DEL 04/12/2021: ASD AOSTA CALCIO 511 – CITTA’ DI SESTU

 Reclamo proposto dalla Società: Aosta Calcio 511

Il Giudice Sportivo Esaminato il reclamo in oggetto, rileva: Con il ricorso in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 6 lettera a) del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe i calciatori Corea Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon, che non avevano titolo a partecipare all’incontro in quanto non residenti in Italia in quella data. Sostiene la reclamante, infatti, che i suddetti atleti alla data di disputa della gara risiedevano all’estero, precisando che sarebbero stati violati dalla convenuta i limiti di partecipazione dei calciatori per il campionato di Serie A2 introdotti col C.U. n.1 del 01-07-2021 in base ai quali: “Nelle gare dei Campionati di Serie “A2”, comprese le eventuali gare dei Play Off e Play Out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.”, di qui la richiesta di comminatoria in danno della convenuta. A tal fine la società produceva un documento proveniente dal Comune di Gignod secondo il quale i predetti calciatori non risultavano mai essere stati iscritti al sistema di Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Considerato che in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente i predetti calciatori Corea Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon non sarebbero stati tesserabili dalla Società Città di Sestu. Considerato altresì che la verifica circa la posizione irregolare dei predetti calciatori presuppone l’accertamento della validità del tesseramento dei medesimi calciatori in favore della società Città di Sestu. Rilevato che l’art. 88 C.G.S. attribuisce al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, la competenza funzionale in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti. Ritenuta preliminare la questione relativa alla regolarità del loro tesseramento, peraltro funzionale anche all’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 6 lettera a) del C.G.S.;

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 314 del 07/12/22 decide: di sospendere il procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S. e di rimettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, affinché valuti la regolarità del tesseramento dei calciatori Corea Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon in favore della Citta’ Di Sestu.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it