C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 08/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FERRANDINA 17890 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA NONCHE’ AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 31/12/2021, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE FUSCO ANTONIO, RIPORTATE SUL C.U. N.61 DEL 03/01/2019.
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FERRANDINA 17890 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA NONCHE’ AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 31/12/2021, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE FUSCO ANTONIO, RIPORTATE SUL C.U. N.61 DEL 03/01/2019.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango - componenti, nella seduta del 02/03/2019, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. FERRANDINA 17890 avverso le decisioni dal G.S. pubblicate sul C.U. n. 61 del 03/01/2019; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. MONTESCAGLIOSO che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S. richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi; Ascoltata, in data 02 Febbraio 2019, la Società reclamante che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., ne aveva fatto rituale richiesta nella persona del Presidente Pepe Domenico, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Pallotta in forza di Procura Speciale ritualmente rilasciata e in atti depositata; Procedutosi, il 02 Febbraio 2019, 09 Febbraio 2019 e 25 Febbraio 2019 alle audizioni ex art. 34 comma 5 C.G.S. rispettivamente di D.G., A.A.2 ed A.A.1, i primi due assistiti dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Acquisita in corso di procedimento memoria difensiva integrativa dal reclamante Sodalizio in data 01 Marzo 2019 prodotta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro ed eventualmente dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato, come l’incrocio delle deposizioni della ricorrente Società, dell’Arbitro e degli Assistenti in sede di comparizione assunte, impedisca a questo Collegio, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti, ogni possibilità di ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all’accertamento dei fatti così come in ricorso dedotti e quindi di poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Considerato come la A.S.D. FERRANDINA 17890 abbia, vuoi nel reclamo introduttivo che nella memoria integrativa e ancora in corso di audizione, espressamente sollecitato, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S., l’interessamento della PROCURA FEDERALE e quindi l’acquisizione, a fini probatori, di video dell’incontro su CD Rom riprodotto e l’ammissione di Consulenza medica finalizzata alla valutazione della sussistenza di nesso di causalità e sovrapponibilità delle dichiarazioni del D.G. alla certificazione sanitaria dal medesimo alla refertazione di gara allegata, con espressa riserva, all’esito del presente giudizio, di presentare impugnazione per revocazione, ex art. 39 C.G.S., in ordine alla sanzione della perdita della gara disposta con il punteggio di 0– 3; Osservato come l’accertamento dei fatti oggetto di ricorso e principalmente della responsabilità del calciatore FUSCO ANTONIO riguardo la condotta ascrittagli e dal G.S sanzionata debba porsi in termini di assoluta pregiudizialità rispetto alle istanze anche di natura istruttoria dal reclamante Sodalizio in sede procedimentale avanzate e che in ragione della loro, evidente, complementarietà potranno essere vagliate solo una volta esperita una più approfondita investigazione dei profili di merito al vaglio di questo Collegio offerti; Ritenuto, a motivo di quanto sopra diffusamente dedotto, come, alla stregua della oggettiva gravità degli eventi e della insanabile distanza delle posizioni processuali tra A.S.D.FERRANDINA 17890 e D.G. (ciascuno rimasto fermo a presidio delle rispettive dichiarazioni reiteratamente confermate) in corso di giudizio emerse, questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo e più largo potere investigativo, reputi necessario, in accoglimento di istanza dalla ricorrente Società preliminarmente formalizzata, adeguato approfondimento ex art. 34 comma 4 C.G.S. da parte della competente PROCURA FEDERALE delle fattispecie di merito in dibattimento affrontate. P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così provvede: Sospende il presente procedimento e dispone che ai sensi dell’art. 34 comma 4 C.G.S. i relativi atti vengano trasmessi alla competente PROCURA FEDERALE per ogni opportuna indagine riguardo gli eventi in parte motiva richiamati; Riserva all’esito dell’acquisizione del supplemento investigativo della PROCURA FEDERALE, ogni ulteriore decisione eventualmente anche di natura istruttoria; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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