C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 29/03/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA LATRONICO TERME AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE MUTO ERNESTO, RIPORTATA SUL C.U. N. 105 DEL 13/03/2019
RICORSO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA LATRONICO TERME AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE MUTO ERNESTO, RIPORTATA SUL C.U. N. 105 DEL 13/03/2019
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi – Componenti - nella seduta del 27 Marzo 2019 ha deliberato quanto segue.
Letto il reclamo dalla A.S.D. POLISPORTIVA LATRONICO TERME proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 105 del 13 Marzo 2019; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, C.G.S., ne aveva fatto regolare richiesta, nelle persone del Direttore Generale Papaleo Francesco Antonio, del Vice Presidente Ponzo Domenico e del Dirigente Forastiere Gianpiero; Procedutosi, in ragione dell’assenza giustificta dalla sua residenza in Torino e dalla conseguente impossibilità di comparire alla seduta per la quale era stato convocato, all’audizione telefonica ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G., con l’assistenza del Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi presente in aula; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dalla ricorrente Società a presidio delle proprie attività difensive addotte, possano dirsi aver trovato parziale riscontro nel comparato esame di referto, supplemento di rapporto e dichiarazioni dal D.G. nel corso di colloquio telefonico rese, dal quale si è avuta conferma riguardo la responsabilità conseguente alla condotta ingiuriosa e irridente del calciatore De Muto Ernesto nei confronti del portiere dell’Avigliano Calcio e ancora della “panchina” della stessa Compagine una volta da questi marcata una segnatura; Preso atto di come il D.G. abbia precisato di aver direttamente e distintamente (ancorchè non si trovsse nelle immediate vicinanze) ascoltato le espressioni offensive dal ridetto De Muto Ernesto profferite all’indirizzo del sopra riconosciuto avversario e nondimeno di essere stato informato dall’Assistente di gara posizionato in quella parte di campo, del comportamento irriguardoso dal medesimo tenuto verso staff tecnico e supplenti della squadra di casa che sedevano in panchina; Rilevato ancora come lo stesso Arbitro abbia ribadito che, a seguito dei richiamati episodi, il calciatore De Muto Ernesto era stato inseguito “con cattiveria” dal portiere dell’Avigliano Calcio, Della Croce, che una volta avvicinatolo lo colpiva con un calcio all’altezza del ginocchio e un pugno sul braccio, determinando la reazione dell’aggredito che raggiungeva l’avvesario con uno schiaffo al volto; Accertato come l’Arbitro, sempre in sede di audizione, abbia dichiarato che la condotta dell’inibito De Muto Ernesto, certamente qualificabile come voluta e scomposta, dovesse, tuttavia, dirsi strettamente conseguente all’atteggiamento intimidatorio, aggressivo e violento in suo danno dal portiere del locale Sodalizio perpertato;
Ritenuto come, in ragione di quanto sin qui rappresentato, pur dovendosi qualificare l’atteggiamento da De Muto Ernesto assunto, ingiurioso, offensivo e gravemente antisportivo e in ogni caso, attribuire all’acclarata, incongrua, incontinenza verbale un indiziario valore provocatorio, parallelamente si debba tener conto che la reazione da questi avuta e sfociata in un violento (privo, in ragione delle dichiarazioni dal D.G. espressamente rese, della connotazione di particolare gravità) contatto fisico con un avversario, non possa che intendersi quale strettamente conseguente all’aggressione subita (potenzialmente lesiva della sua incolumità), in un contesto esasperatemente intimidatorio e violento; Osservato come tale ultima, richiamata, circostanza valga ad essere apprezzata quale attenuante utile ad abilitare questo Collegio a procedere ad una mitigazione della squalifica dal G.S. in danno di De Muto Ernesto irrogata, che in forza delle deduzioni che precedono va ricollocata nel perimetro dall’art. 19, comma 4, lettera b) C.G.S. definito, non essendo stato possibile rinvenire in corso di procedimento nella condotta del tesserato quelle caratteristiche di particolare violenza che la norma richiede per l’applicazione di più severa sanzione. P.Q.M. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE in parziale accoglimento del reclamo dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA LATRONICO TERME proposto e in parziale riforma della Decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n° 105 del 13 Marzo 2019: Riduce a numero 3 (tre) giornate la squalifica al calciatore DE MUTO ERNESTO irrogata; Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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