C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 12/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRUMENTUM VAL D’AGRI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 89 DEL 13/02/2019.

 

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRUMENTUM VAL D’AGRI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 89 DEL 13/02/2019.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta dell’11 Aprile 2019, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. GRUMENTUM VAL D’AGRI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 89 del 13 Febbraio 2019; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLITERNO 1921 che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi; Ascoltata, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., la A.S.D. GRUMENTUM VAL D’AGRI, nella persona dell’Avv. Petraglia, in sostituzione dell’Avv. Di Cintio, giusta delega ritualmente acquisita agli atti, la quale in sede di audizione, una volta proceduto all’esame della documentazione il cui rilascio era stato ex art. 36 comma 6 C.G.S. ritualmente sollecitato e da questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE regolarmente autorizzato, provvedeva all’integrazione dei motivi di difesa; Considerato come, l’art. 46 comma 3 C.G.S. testualmente reciti, “I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara….sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”; Osservato, nondimeno, come il ripetuto art. 46 comma 3 sia ricompreso nel Titolo VII del C.G.S. che regola la “DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA L.N.D. E DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA” con la conseguenza che se eventualmente il ricorso riguarda la posizione di calciatore non tesserato non occorre proporre il preannuncio ma semplicemente inoltrare le motivazioni entro sette giorni dallo svolgimento della gara; Rilevato come con provvedimento pubblicato su C.U. n° 71 del 18 Gennaio 2019 il G.S., preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLITERNO 1921, avesse soprasseduto da ogni decisione in merito; Accertato nondimeno come il ridetto G.S. avesse deciso sul reclamo (e non già d’ufficio)dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLITERNO 1921 prodotto con Delibera pubblicata su C.U. n. 89 del 13 Febbraio 2019 impugnata con il ricorso in oggetto; Ritenuto più in dettaglio come al vaglio del Giudice Sportivo fossero pervenute due distinte istanze, entrambe datate 14 Gennaio 2019 e aventi ad oggetto “reclamo in ordine alla regolarità della gara Grumentum V.d.A – Pol. Moliterno” con le quali si faceva riferimento in un caso a copia della ricevuta della tassa reclamo ed in un altro all’autorizzazione del relativo addebito; Osservato alla stregua delle argomentazioni che precedono e in forza della disciplina dal sopra richiamato Titolo VII C.G.S. regolato, che deve interpretarsi in termini di mera specialità rispetto al corpo normativo applicabile in ambito diverso da quello “REGIONALE DELLA L.N.D. E DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA” e il cui orientamento risulta per vero sposato da direttive di indirizzo di plurimi Comitati Regionali L.N.D, come il reclamo in parola, indipendentemente dalla catalogazione nominativa dal primo Giudice (in relazione alla prima delle comunicazione pervenute) operata, non dovesse essere preceduto da invio di preannuncio per quanto dal ridetto art. 46 comma 3 C.G.S. espressamente disposto; Considerato, nondimeno, come il reclamo dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLITERNO 1921, al Giudice Sportivo inoltrato, possa dirsi contenere, ancorchè in forma estremante succinta, motivazione sufficiente a risalire alla ratio di sua proposizione (posizione irregolare di un tesserato nominativamente indicato) con conseguente infondatezza di ogni argomentazione di merito sul punto da ASD GRUMENTUM VAL D’AGRI a mezzo del ricorso al vaglio di questo Collegio avanzato; Stimato, in conclusione, come il reclamo di ASD GRUMENTUM VAL D’AGRI non possa, nel perimetro delle sopra rappresentate ragioni, trovare accoglimento; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera:  Rigetta il ricorso da ASD GRUMENTUM VAL D’AGRI proposto; Conferma la decisione dal G.S. assunta e pubblicata su C.U. n. 89 del 13/02/2019;  Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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