C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 29/09/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. POMARICO AVVERSO LA SQUALIFICA, PER QUATTRO GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE PENTIMONE VINCENZO, RIPORTATA SUL C.U. N.17 DEL 12/09/2018

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. POMARICO AVVERSO LA SQUALIFICA, PER QUATTRO GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE PENTIMONE VINCENZO, RIPORTATA SUL C.U. N.17 DEL 12/09/2018

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi – Componenti- nella seduta del 29 Settembre 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. F.C. POMARICO avverso squalifica al calciatore Pentimone Vincenzo inflitta, come riportata e pubblicata nel C.U. n. 17 del 12/09/2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la ricorrente Società non abbia fatto richiesta, ai sensi dell’art. 36, comma 6, C.G.S., di essere ascoltata; Considerato come l’Arbitro, benché ritualmente convocato a mezzo telegramma del 25/09/2018, in ragione di propri personali impedimenti dal Delegato A.I.A., sig. Gaetano Brindisi ritualmente comparso, comunicati, non si sia presentato e sia stato di conseguenza ascoltato solo telefonicamente; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dal reclamante Sodalizio a presidio delle proprie attività difensive addotte, possano dirsi aver trovato parziale riscontro nel comparato esame del rapporto e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali è stato possibile accertare come la condotta del calciatore Pentimone Vincenzo debba qualificarsi offensiva ed ingiuriosa ma non violenta; Osservato, più nel dettaglio, come l’Arbitro abbia chiarito che il ridetto giocatore, all’esito di vibrate proteste conseguenti alla concessione di un calcio di rigore era stato ammonito e che avendo il medesimo, dopo la segnatura, reiterato la propria condotta con un atteggiamento, questa volta più aggressivo, sfociato in un contatto che aveva causato l’arretramento del D.G. di un paio di passi sul terreno di gioco, riceveva una seconda ammonizione che ne determinava l’espulsione; Acclarato, sulla scorta di quanto in sede dibattimentale emerso come il comportamento del ridetto tesserato possa dirsi aggressiva, ingiuriosa e offensiva ma, in ogni caso, non violenta in quanto non connotata da un intento intrinsecamente mirato a ledere, fosse anche potenzialmente, l’incolumità fisica del D.G. che, ove effettivamente accertata, avrebbe dovuto indurre lo stesso Arbitro a comminare la sanzione dell’espulsione diretta; Rilevato, in conclusione, come le deduzioni che precedono valgano ad indurre questa Corte Sportiva di Appello Territoriale a valutare favorevolmente la mitigazione delle sanzioni dal reclamante Sodalizio sollecitata: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide:  Riduce a numero 2 (due) giornate la squalifica dal G.S. irrogata al calciatore Pentimone Vincenzo;  Dispone restituirsi la tassa reclamo se versata Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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