C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 05/11/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA, PER QUATTRO GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO RISPETTIVAMENTE AI CALCIATORI LASALA GIUSEPPE E MITIDIERI MICHELE, RIPORTATA SUL C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 18 DEL 24/10/2018
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA, PER QUATTRO GARE EFFETTIVE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO RISPETTIVAMENTE AI CALCIATORI LASALA GIUSEPPE E MITIDIERI MICHELE, RIPORTATA SUL C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 18 DEL 24/10/2018
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi – Componenti- nella seduta del 03 Novembre 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO avverso la squalifica ai calciatori LASALA GIUSEPPE e MITIDIERI MICHELE rispettivamente inflitta, come riportata e pubblicata su C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 18 del 24 Ottobre 2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S.ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente Sig.r La Sala Rosario;
Osservato come il D.G. benché ritualmente convocato ai sensi dell’art. 34, comma 5, C.G.S. per la seduta del 03 Novembre 2018, con comunicazione mail del 31 Ottobre 2018 avesse partecipato la propria indisponibilità per personali impegni ad intervenire fisicamente e sia stato di conseguenza, nel corso della fissata audizione, solo telefonicamente ascoltato; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dalla ricorrente Società a presidio delle proprie attività difensive addotte, possano dirsi aver trovato parziale riscontro nel comparato esame del rapporto e delle dichiarazioni dal D.G. in corso di seduta rese, dalle quali è stato possibile accertare come la condotta dei calciatori LASALA GIUSEPPE e MITIDIERI MICHELE debba qualificarsi offensiva e ingiuriosa ma non violenta; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal reclamante Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi portati al vaglio di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e sempre in virtù di quanto dall’Arbitro inequivocabilmente chiarito, come, nello specifico, il calciatore LASALA GIUSEPPE, al termine della gara, gli si fosse avvicinato profferendo nei suoi confronti espressioni oltraggiose e spingendosi sino a lanciare al suo indirizzo la maglia di gioco; Verificato come la ricostruzione dei fatti dal D.G. operata non valga a riconoscere un intento intrinsecamente violento, o peggio, potenzialmente lesivo dell’altrui incolumità nel comportamento del calciatore LASALA GIUSEPPE che è appropriato qualificare aggressivo e antisportivo e consenta a questo Collegio, ai sensi dell’art. 19, comma 4. lett. a), di procedere ad una mitigazione della sanzione nei suoi confronti irrogata, ancorché in presenza dell’aggravante rappresentata dal sopra riportato lancio della maglia; Osservato, ancora, come l’Arbitro abbia chiarito che anche il giocatore MITIDIERI MICHELE, si era limitato, sempre a fine gara, ad assumere una condotta offensiva e ingiuriosa ma, in ogni caso, non violenta e che il medesimo, nell’immediatezza dei fatti, si era personalmente scusato per l’accaduto alla presenza dell’Osservatore arbitrale, circostanza questa che abilita il Collegio, ai sensi dell’art. 19, comma 4. lett. a) a procedere ad un temperamento della sanzione inflittagli; Ritenuto, ancora, come la collaborazione dal reclamante Sodalizio in sede di audizione offerta (a mezzo della quale è emerso anche il fine sociale ed educativo dell’attività da questo svolta) valga ad essere apprezzata quale generica attenuante; Rilevato, in conclusione, come le deduzioni che precedono valgano ad indurre questa Corte Sportiva di Appello Territoriale a valutare favorevolmente la mitigazione delle sanzioni dal reclamante Sodalizio sollecitata: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del ricorso dalla Società A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO e in parziale modifica della Decisione dal G.S. assunta e pubblicata su C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 18 del 24 Ottobre 2018 così decide: Riduce a numero 3 (tre) giornate la squalifica dal G.S. irrogata al calciatore LASALA GIUSEPPE; Riduce a numero 2 (due) giornate la squalifica dal G.S. irrogata al calciatore MITIDIERI MICHELE; Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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