C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 07/11/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C. POMARICO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N.26 DEL 28/09/2018.

RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C. POMARICO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N.26 DEL 28/09/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Antonello Mango e Giuseppe Giordano – Componenti- nella seduta del 03 Novembre 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. F.C. POMARICO avverso la decisone del Giudice Sportivo, come riportata e pubblicata su C.U. n. 26 del 28 Settembre 2018, a mezzo della quale veniva rigettato il ricorso avverso l’omologazione del risultato relativo alla gara Lavello–Pomarico del 09 Settembre 2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara e il carteggio in atti; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata Società U.S.D. LAVELLO che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi, oltre quelli già trasmessi al G.S. nel giudizio di primo grado; Ascoltata, nella seduta del 20 Ottobre 2018, la Società reclamante, che ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S. ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente Raffaele Calabrese nonché del dirigente Antonio Difigola; Procedutosi, nella seduta del 27 Ottobre 2018, all’audizione ex art. 34 comma 5, C.G.S. del D.G. assistito dal Delegato A.I.A.;

Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato, pregiudizialmente, come le motivazioni dalla reclamante Società addotte possano raccogliere, presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, solo parziale accoglimento per le ragioni che di seguito vengono rappresentate; Osservato, più nel dettaglio, come il Giudice Sportivo con l’impugnato provvedimento, una volta qualificatolo inammissibile perché privo di motivazione e redatto in forma generica, avesse rigettato il reclamo dalla Società F.C. Pomarico in quella sede avanzato; Acclarato, tuttavia, come dall’esame della documentazione dal ricorrente Sodalizio prodotta, i profili di inammissibilità dal G.S. in prime cure rilevati non possano presso questo Collegio trovare conferma per essere stato possibile accertare come l’originario ricorso fosse stato, non solo, formulato nel pieno rispetto della previsione di cui all’art. 33, comma 5, C.G.S., ma ulteriormente corroborato da esaurienti argomentazioni fondate su ragioni di fatto che necessitano di maggior approfondimento in sede di merito, innanzi al competente Organo; Apprezzata in ragione di quanto sopra argomentato la disposizione dall’art. 36, comma 5, C.G.S. regolata, a mente della quale, “La Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal’Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso”; Ritenuto, in conclusione, come le deduzioni che precedono valgano ad abilitare questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE all’applicazione del richiamato art. 36, comma 5, C.G.S.: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento delle ragioni dal reclamante Sodalizio formalizzate, così decide: Annulla la decisione dal G.S. adottata e pubblicata su C.U. n. 26 del 28 Settembre 2018;  Rimette gli atti al G.S. per l’esame di merito del reclamo da F.C. POMARICO originariamente proposto;  Dispone restituirsi la tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro rispettiva competenza.

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