C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 28/11/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUL C.U. N. 23 DEL 07/11/2018

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUL C.U. N. 23 DEL 07/11/2018

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti- nella seduta del 24 Novembre 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO avverso l’inibizione, fino al 19 novembre 2018, del proprio dirigente, PERRONE VINCENZO, le squalifiche per nn° 4 e 2 giornate, ai calciatori BUCCOLO ANTONIO e BELLUSCI ANTONELLO rispettivamente inflitte, e ancora avverso la sanzione della perdita della gara per 3-0, della penalizzazione di 1 punto in classifica e dell’ammenda di € 100,00 per prima rinuncia, come riportate e pubblicate su C.U. N. 23 del 07 Novembre 2018;

Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare l’invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata Società F.C. MARATEA che non ha presentato, ex art. 36 comma 6 C.G.S., istanza di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi; Ascoltata la Società reclamante, che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S. ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente, sig. Perrone Vincenzo, abilitato ad esercitare i relativi poteri di rappresentanza, essendo, l’inibizione temporanea irrogatagli, terminata in data 19 Novembre 2018 con contestale assorbimento anche ex art. 45, comma 3, lett. b) C.G.S. dei relativi motivi di ricorso; Osservato come il D.G. benché ritualmente convocato ai sensi dell’art. 34, comma 5, C.G.S. per la seduta del 24 Novembre 2018, avesse partecipato la propria indisponibilità per impegni scolastici ad intervenire fisicamente e, pertanto, una volta acquisito agli atti del procedimento il supplemento di rapporto sollecitatogli, sia stato solo telefonicamente ascoltato; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato come riguardo la posizione del calciatore BELLUSCI ANTONELLO, il ricorso proposto debba dichiararsi inammissibile, per non essere, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. a) C.G.S., impugnabili in alcuna sede, ad eccezione di quella del Presidente Federale, e risultare immediatamente esecutivi, i provvedimenti disciplinari relativi alla squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni; Atteso come le motivazioni dalla ricorrente Società a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano, invero, trovato alcun riscontro nel comparato esame di referto, supplemento di rapporto e dichiarazioni dal D.G. rese, dalle quali è stato possibile accertare come la condotta del calciatore BUCCOLO ANTONIO debba qualificarsi non solo offensiva e irriguardosa ma addirittura violenta; Ritenuto - aldilà dell’interpretazione dal reclamante Sodalizio a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi portati al vaglio di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale e, sempre in virtù di quanto dall’Arbitro inequivocabilmente chiarito - come, nello specifico, il calciatore BUCCOLO ANTONIO, al 22° minuto del secondo tempo, dopo aver protestato per l’espulsione nei confronti del calciatore Petruccelli Michele comminata, si fosse avvicinato al D.G. con fare minaccioso e dopo aver profferito al suo indirizzo espressioni oltraggiose lo avesse energicamente spintonandolo e gli avesse intenzionalmente pestato il piede destro provocandogli forte dolore accusato fino al giorno successivo alla partita; Verificato, pertanto, come la ricostruzione dei fatti dal D.G. operata valga a riconoscere nella condotta del calciatore BUCCOLO ANTONIO un intento non soltanto provocatorio e ingiurioso quanto anche intrinsecamente violento e potenzialmente lesivo dell’ incolumità dell’Arbitro, che inibisce a questo Collegio la facoltà a procedere ad una mitigazione della sanzione ai sopra rappresentati titoli comminata; Accertato nondimeno come, sia dalla documentazione di gara che da quanto dallo stesso reclamante Sodalizio in corso di audizione espressamente attestato, rimanga confermata la denunciata circostanza a mente della quale, al 22° minuto del secondo tempo, il Presedente della A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO, in segno di protesta avverso le decisioni dall’Arbitro adottate in riferimento alla decretata espulsione del calciatore BUCCOLO ANTONIO e nonostante i tentativi di dissuasione da dirigenti e calciatori vanamente operati, avesse disposto il ritiro della la squadra dal terreno di gioco, impedendo di fatto la ripresa della partita; Acclarato come, il comportamento in parola sia sanzionato dal combinato disposto degli artt. 17, comma 1 e 18 C.G.S. e dall’art. 53, comma 2 N.I.O.F., in forza dei quali “la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.”. Valutato, pertanto, come l’aggravante portata dalla violenza del gesto potenzialmente lesivo dell’incolumità fisica dell’aggredito e dall’abbandono del terreno di gioco, debba dirsi prevalente sull’attenuante rappresentata dal parziale riconoscimento delle proprie responsabilità da parte della ricorrente Società, non consenta a questa a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale di riformare, neanche parzialmente, le decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. N. 23 del 07 Novembre 2018 che, in ragione di quanto sopra argomentato, meritano piena conferma: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide: Dichiara l’inammissibilità del ricorso dalla Società A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO avanzato avverso la squalifica al calciatore BELLUSCI ANTONELLO inflitta, in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell’ art. 45, comma 3, lettera a) C.G.S.;  Rigetta il ricorso dalla Società A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO proposto avverso la squalifica per 4 giornate dal G.S. nei confronti del calciatore BUCCOLO ANTONIO irrogata; Rigetta il proposto ricorso Società A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO introdotto avverso le sanzioni della perdita della gara per 3-0, della penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 100,00 per prima rinuncia, così integralmente confermando le decisioni del G.S. come riportate e pubblicate su C.U. n° 23 del 07 Novembre 2018; Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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