C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 05/12/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ CASTRUM BYANELLI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO ALL’ALLENATORE CAPUTO ANGELO RIPORTATA SUL C.U. N. 43 DEL 14/11/2018.

RICORSO DELLA SOCIETÀ CASTRUM BYANELLI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO ALL’ALLENATORE CAPUTO ANGELO RIPORTATA SUL C.U. N. 43 DEL 14/11/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Antonello Mango e Giuseppe Giordano – Componenti- nella seduta del 01 Dicembre 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società CASTRUM BYANELLI CALCIO avverso la squalifica all’allenatore CAPUTO ANGELO, come riportata e pubblicata su C.U. N. 43 del 14 Novembre 2018;

Esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato come la ricorrente Società non abbia fatto richiesta, ai sensi dell’art. 36, comma 6, C.G.S., di essere ascoltata; Procedutosi all’audizione telefonica, ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come le motivazioni dalla ricorrente Società a presidio delle proprie attività difensive addotte, possano dirsi aver trovato solo parziale riscontro nel comparato esame del rapporto e delle acquisite dichiarazioni del D.G., dalle quali è stato accertato come la condotta dell’allenatore CAPUTO ANGELO possa certamente qualificarsi offensiva e ingiuriosa; Acclarato, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio, a mezzo del proprio ricorso, agli eventi per cui è reclamo attribuita, come, in forza della richiamata deposizione, l’Arbitro, descrivendo la dinamica dei fatti, abbia confermato la natura oltraggiosa e antisportiva del comportamento dall’inibito assunta senza, tuttavia, essere in condizione di riconoscere chi avesse effettivamente e ripetutamente colpito la porta dello spogliatoio riservato agli ufficiali di gara, chiuso dall’interno; Osservato più in dettaglio come il D.G., in ragione di quanto sopra argomentato, abbia solo presuntivamente creduto di individuare il responsabile del gesto nella persona dell’allenatore CAPUTO ANGELO, senza, però, fornire alcuna prova a riguardo; Considerato, in definitiva, come questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE possa confermare le sanzioni afferenti i soli fatti effettivamente accertati e riscontrabili nella condotta offensiva e volgare dall’inibito tenuta; Rilevato, in conclusione, come le deduzioni che precedono valgano ad indurre questo Collegio a valutare favorevolmente la mitigazione della sanzione dal reclamante Sodalizio sollecitata: P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del ricorso dalla Società CASTRUM BYANELLI CALCIO e in parziale modifica della Decisione dal G.S. assunta e pubblicata su C.U. N. 43 del 14 Novembre 2018 così decide: riduce la squalifica all’allenatore CAPUTO ANGELO inflitta sino a tutto il 05 Dicembre 2018; dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata; manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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