C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 18/12/2018 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE GRECO SALVATORE (SOCIETA’ FUTSAL HERACLEA) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N.42 DEL 9/11/2018.

RICORSO DEL CALCIATORE GRECO SALVATORE (SOCIETA’ FUTSAL HERACLEA) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N.42 DEL 9/11/2018.

 La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 15 Dicembre 2018, ha deliberato quanto segue: Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminato il reclamo dal giocatore GRECO SALVATORE, tesserato per la A.S.D. FUTSAL HERACLEA, ritualmente proposto avverso la squalifica al irrogataGLI in forza di Decisione del G.S. pubblicata su C.U. n° 42 del 09 Novembre 2018; Ascoltata, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., la A.S.D. FUTSAL HERACLEA, nella persona del suo Vice Presidente; Procedutosi, ex art. 34 comma 5 C.G.S., all’audizione del D.G. assistito dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato come le motivazioni dal ricorrente addotte a sostegno delle proprie deduzioni difensive abbiano trovato parziale riscontro nel referto di gara e nelle dichiarazioni dal D.G. rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità del calciatore GRECO SALVATORE in riferimento alla condotta antisportiva, ingiuriosa, irriguardosa e offensiva allo stesso ascritta, ma non anche a quella intrinsecamente e intenzionalmente violenta ulteriormente contestatagli, rimasta per vero priva di conferente riscontro probatorio, in assenza, tra l’altro di certificazione medica utile a documentare possibili esiti traumatici del denunciato contatto; Osservato come, alcuna giustificazione, neppure ipoteticamente correlabile ad un possibile stato di compressione psico-fisica conseguente a stress agonistico, possa riconoscersi alla condotta del ripetuto giocatore GRECO SALVATORE per aver questi, al termine dell’incontro, dopo che un proprio compagno aveva scagliato il pallone in direzione di un avversario colpendolo e seppur al fine di evitare scontro fisico tra i giovani componenti delle compagini in campo, scompostamente inveito nei confronti del D.G. allontanandolo, una volta avvicinatosi, con una vigorosa manata e quindi profferendo al suo indirizzo espressioni ingiuriose e offensive; Verificato, di converso, come l’analisi dei fatti oggetto di disamina procedimentale conduca questo Collegio ad escludere che il comportamento dell’inibito ancorché collocabile nel perimetro delle previsioni regolate dall’art. 19 quarto comma lettera d) potesse dirsi intenzionalmente orientato a ledere l’altrui incolumità fisica; Acclarato, più in dettaglio, come in sede dibattimentale e in forza di quanto dallo stesso Arbitro lodevolmente confermato, sia stato possibile riscontrare un ridimensionamento del quadro indiziario, in virtù del quale il G.S. aveva licenziato la propria decisione, per non essere emersi elementi univocamente concordanti utili a confermare la preordinata volontà del calciatore GRECO SALVATORE di mettere a rischio l’integrità fisica del D.G. al momento del loro accertato contatto fisico, sfociato in reciproche spinte prive di volontà lesive; Ritenuto, nondimeno, come non possa dirsi essere, in sede dibattimentale e in termini rigidamente confermativi, emersa la natura esclusivamente intenzionale e quindi preordinatamente violenta dello scontro dal D.G inizialmente refertato; Considerato come alla ricognizione dei fatti complessivamente operata debba riconoscersi valore valutativo prevalente su quello narrativo; Argomentato, in definitiva, come, in difetto di prova certa, alcuna attribuzione di volontà inequivocabilmente diretta a ledere l’integrità fisica del D.G. possa attagliarsi alla condotta del calciatore GRECO SALVATORE la cui condotta, seppur meritevole di una mitigazione della sanzione inflittagli deve, in ogni caso, dirsi coincidente con la previsione di cui all’art. 19 comma 4 punto d) C.G.S.; Considerato come l’Arbitro in corso di audizione abbia confermato che il ridetto calciatore GRECO SALVATORE, all’esito dei narrati eventi si era recato nel suo spogliatoio per porgergli le scuse, anche in privato, successivamente e ancora in sede dibattimentale, per voce del Dirigente della sua Società di appartenenza, sinceramente reiterate; Valutato come questo, ancorché tardivo, comportamento possa essere apprezzato quale attenuante ai fini della decisione; Acclarato, nondimeno, come l’introduzione dell’art. 11 bis e la modifica dell’art. 19 C.G.S. pubblicate su C.U. F.I.G.C. n° 19/A del 07 Dicembre 2019 non abbiano, in difetto espresso richiamo e secondo le regole del Diritto comune, efficacia retroattiva e non possano, quindi, trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente procedimento per essersi i fatti all’attenzione di questo Collegio offerti, verificati in data 06 Novembre 2018 e quindi in epoca antecedente la disposta novella; Stimato, in conclusione, come l’indagine dibattimentale abbia consentito di ritenere accertata la responsabilità del calciatore GRECO SALVATORE riguardo la documentata, veemente, scompostezza della sua condotta e la natura ingiuriosa e offensiva delle espressioni all’indirizzo del D.G. profferte in relazione alle quali questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE decide sulla scorta di proprio consolidato orientamento. P.Q.M. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE C.R.B. in parziale accoglimento del reclamo dal giocatore GRECO SALVATORE tesserato per la la A.S.D. FUTSAL HERACLEA proposto e a parziale modifica delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. n° 42 del 09 Novembre 2018 così delibera:  Riduce a n° 2 (due) mesi la squalifica al calciatore C.U. n° 42 del 09 Novembre 2018 inflitta; Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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