C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 18/12/2018 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ APD BRIENZA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 29/01/2019 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO ALL’ALLENATORE GERARDI ANTONELLO, RIPORTATA SUL C.U. N.47 DEL 23/11/2018.
RICORSO DELLA SOCIETA’ APD BRIENZA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 29/01/2019 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO ALL’ALLENATORE GERARDI ANTONELLO, RIPORTATA SUL C.U. N.47 DEL 23/11/2018.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti- nella seduta del 15 Dicembre 2018 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società APD BRIENZA CALCIO avverso la squalifica, con relativa inibizione, a svolgere ogni attività dell’ALLENATORE Sig. Antonello Gerardi, come riportata nel C.U. n. 47 del 23 Novembre 2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S. ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente Sig. Mario Margherita; Procedutosi all’audizione ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G., accompagnato dal padre esercente la potestà genitoriale (trattandosi di minore)e assistito dal delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro ed eventualmente degli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come il ricorrente Sodalizio abbia, a mezzo del proposto reclamo, in via principale, sollecitato l’annullamento della squalifica inflitta al proprio Allenatore e in via gradata, la sua riduzione in misura equamente rapportata alla reale entità dell’accaduto; Preso atto come, a sostegno delle proprie richieste, il Presidente del ricorrente Sodalizio abbia, anche in sede di audizione, confermato come il Sig.r Antonello Gerardi si fosse avvicinato al D.G. esclusivamente all’interno del terreno di gioco e al solo scopo di allontanare i propri calciatori e indurli a rientrare negli spogliatoi, chiarendo, tuttavia, come nulla avesse personalmente e direttamente visto riguardo la condotta al proprio tesserato contestata nella zona attigua al campo; Considerato come il D.G, in sede di audizione, abbia precisato come l’Allenatore, si fosse a lui avvicinato al fine di protestare per il recupero concesso e in quel contesto, lo avesse preso per il polso per indurlo a girarsi, senza, tuttavia, alcun intento violento; Verificato, in definitiva, come dall’esame incrociato degli elementi istruttori portati al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE possano dirsi emerse fattispecie sufficienti a rilevare una condotta del Gerardi certamente sanzionabile perché irriguardosa e antisportiva, ma non intrinsecamente minacciosa né violenta e meno che mai preordinatamente orientata a ledere l’incolumità fisica del D.G., favorevolmente valutabile ai fini di una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta; P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate nel C.U. n. 20 del 02/11/2016 così delibera: Riduce la squalifica con relativa inibizione inflitta all’Allenatore Sig. Gerardi Antonello fino a tutto il 20 dicembre 2018; Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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