C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 09/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00, L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE PIANELLI VITO E LE SQUALIFICHE AI CALCIATORI BENEVENTO NICOLA E GRAVINO MICHELE INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO E RIPORTATE SU C.U. N. 54 DEL 12/12/2018.
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00, L’INIBIZIONE AL DIRIGENTE PIANELLI VITO E LE SQUALIFICHE AI CALCIATORI BENEVENTO NICOLA E GRAVINO MICHELE INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO E RIPORTATE SU C.U. N. 54 DEL 12/12/2018.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 05 Gennaio 2019, ha deliberato quanto segue: Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR avverso l’ammenda di € 150,00, le squalifiche ai calciatori BENEVENTO NICOLA e GRAVINO MICHELE e l’inibizione al dirigente PIANELLI VITO, dal Giudice Sportivo inflitte e riportate su C.U. n. 54 del 12 Dicembre 2018; Ascoltata, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., la A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR, nelle persone del Vice Presidente Lapata Franco e del Dirigente Santoro Pancrazio; Procedutosi, ex art. 34 comma 5 C.G.S., all’audizione del D.G. assistito dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato come il ricorso proposto avverso l’irrogazione alla A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR (militante nel campionato di prima categoria) dell’ammenda di € 150,00 debba dichiararsi inammissibile, per non essere, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. d) C.G.S., impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile;
Acclarato, nondimeno, come il medesimo reclamo avanzato anche avverso la squalifica al calciatore BENEVENTO NICOLA inflitta, vada qualificato inammissibile, per non essere, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. a) C.G.S., impugnabili in alcuna sede, ad eccezione di quella del Presidente Federale, e risultare immediatamente esecutivi, i provvedimenti disciplinari relativi alla squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni; Accertato, come le motivazioni dalla A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame di referto e nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità del Dirigente PIANELLI VITO in riferimento alla condotta allo stesso ascritta che è lecito qualificare reiteratamente offensiva, irriguardosa, ingiuriosa e minacciosa; Verificato, in forza di quanto dal D.G. in corso di escussione e senza reticenze pienamente confermato come il nominato Dirigente PIANELLI VITO, dopo aver in corso di gara verbalmente aggredito l’Arbitro con le espressioni in referto dettagliatamente riportate, avesse, anche al termine dell’incontro, continuato ad inveire al suo indirizzo (non della terna come erroneamente nel C.U. riportato); Atteso, in definitiva, come l’accertata responsabilità dell’inibito, rispetto alla quale a nulla rileva la circostanza che la denunciata condotta si sarebbe in parte consumata all’uscita dell’impianto sportivo, non consenta a questo Collegio, di procedere ad alcuna mitigazione della sanzione dal G.S. inflittagli; Osservato, ancora, come l’Arbitro, abbia ulteriormente confermato che il giocatore GRAVINO MICHELE, all’esito della sua espulsione, decretata per le vibrate e volgari proteste al suo indirizzo rivolte, al momento dell’esibizione del cartellino rosso, si fosse sfilato la maglia in segno di protesta dirigendosi minacciosamente verso di lui prima di essere allontanato da compagni di squadra tempestivamente intervenuti; Ritenuto, tuttavia, come quanto dal D.G. in corso di audizione asserito riguardo le scuse che il ridetto calciatore GRAVINO MICHELE, all’esito dei narrati eventi, gli avrebbe porto, valga ad essere apprezzato quale attenuante ai fini di una minima attenuazione della squalifica: P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Dichiara l’inammissibilità del ricorso dalla Società A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR avanzato avverso l’ammenda di € 150,00 alla stessa inflitta, in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell’ art. 45, comma 3, lettera d) C.G.S.; Dichiara l’inammissibilità del ricorso dalla Società A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR avanzato avverso la squalifica al calciatore BENEVENTO NICOLA inflitta, in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell’ art. 45, comma 3, lettera a) C.G.S.; Rigetta il reclamo dalla Società A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR prodotto avverso l’inibizione inflitta al Dirigente PIANELLI VITO, come riportata sul C.U. n. 54 del 12 dicembre 2018 e che per l’effetto viene confermata; Riduce a numero 2 (due) giornate la squalifica dal G.S. irrogata al calciatore GRAVINO MICHELE;Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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