C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 16/01/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAPOLLA CALCIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TANCREDI ANTONIO DELLA SOCIETÀ VIRIBUS POTENZA.
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAPOLLA CALCIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TANCREDI ANTONIO DELLA SOCIETÀ VIRIBUS POTENZA.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti - nella seduta del 12 Gennaio 2019, ha deliberato quanto segue: Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. RAPOLLA CALCIO avverso la posizione irregolare del giocatore TANCREDI ANTONIO della società A.S.D. VIRIBUS POTENZA; Ascoltata, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., la A.S.D. RAPOLLA CALCIO, nella persona del Dirigente Tamarazzo Pasquale; Procedutosi, ex art. 34 comma 5 C.G.S., all’audizione del D.G. assistito dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato, come le motivazioni dalla A.S.D. RAPOLLA CALCIO a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame di referto e supplemento di rapporto nonché nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal quale è stato, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la non decretata espulsione del giocatore TANCREDI ANTONIO nella gara A.S.D. CITTÀ DI VAGLIO - A.S.D. VIRIBUS UNITIS precedentemente disputata rispetto a quella oggetto di ricorso (A.S.D. VIRIBUS UNITIS - A.S.D. RAPOLLA CALCIO); Considerato, in ragione di quanto dedotto, come il ripetuto calciatore TANCREDI ANTONIO avesse preso parte alla partita in reclamo evocata in posizione regolare; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Rigetta il reclamo dalla Società A.S.D. RAPOLLA CALCIO prodotto avverso la posizione irregolare del giocatore TANCREDI ANTONIO della società A.S.D. VIRIBUS POTENZA; Omologa il risultato conseguito sul campo A.S.D. VIRIBUS POTENZA – A.S.D. RAPOLLA CALCIO 2-1; Dispone incamerarsi la tassa reclamo; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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