C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 01/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ S.C. PATERNICUM AVVERSO LA SQUALIFICA, PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE LOBOSCO FLAVIO RIPORTATA SUL C.U. N. 70 DEL 16/01/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ S.C. PATERNICUM AVVERSO LA SQUALIFICA, PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE LOBOSCO FLAVIO RIPORTATA SUL C.U. N. 70 DEL 16/01/2019

 La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango – Componenti - nella seduta del 30 Gennaio 2019 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla S.C. PATERNICUM proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su Comunicato Ufficiale n° 70 del 16 Gennaio 2019; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S. ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente Coviello Leonardo per delega del Presidente, agli atti acquisita; Procedutosi all’audizione ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G., assistito dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Atteso come, con la predetta impugnazione, la reclamante Società abbia sollecitato, in riforma del gravato provvedimento di prime cure, l’annullamento della sanzione al proprio calciatore Lobosco Flavio inflitta e in via gradata, la sua riduzione in misura equamente rapportata alla reale entità dell’accaduto; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro ed eventualmente degli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte non abbiano, invero, trovato riscontro, non solo negli atti ufficiali di gara, ma neppure nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la inequivocabile e già refertata responsabilità del calciatore Lobosco Flavio in riferimento alla condotta ascrittagli, che è lecito qualificare violenta e come tale adeguatamente sanzionata in primo grado; Considerato, ancora, come sempre in corso di audizione la Società reclamante abbia negato ogni intenzionalità nel comportamento del proprio tesserato riguardo la refertata aggressione fisica ad un avversario, qualificandola del tutto involontaria; Verificato, in definitiva e aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio attribuita agli eventi dal D.G. prima refertati e quindi senza alcuna incertezza confermati, come la operata ricognizione dei fatti, in forza del compendio probatorio agli atti complessivamente acquisito si qualifichi assolutamente sufficiente a ricondurre il comportamento nel perimetro dell’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S. e non consenta a questo Collegio di procedere ad una mitigazione della sanzione inflitta; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide:  Rigetta il ricorso dalla Società S.C. PATERNICUM proposto avverso la squalifica per 3 giornate dal G.S. nei confronti del calciatore LOBOSCO FLAVIO irrogata; Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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