C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 01/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIGGIANELLO AVVERSO L’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ, FINO AL 31/12/2019, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL DIRIGENTE PROPATO FRANCESCO, RIPORTATA SUL C.U. N° 54 DEL 12/12/2018.

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIGGIANELLO AVVERSO L’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ, FINO AL 31/12/2019, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL DIRIGENTE PROPATO FRANCESCO, RIPORTATA SUL C.U. N° 54 DEL 12/12/2018.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti - nella seduta del 30 Gennaio 2019 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla Società A.S.D. VIGGIANELLO proposto avverso l’inibizione a svolgere ogni attività del Dirigente Propato Francesco, come riportata nel C.U. n. 54 del 12 Dicembre 2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S. ne aveva fatto rituale richiesta, nelle persone del Presidente Sig. Crescente Domenico e del Dirigente Avv. Santo Lamoglie; Procedutosi all’audizione ex art. 34 comma 5 C.G.S. del D.G., assistito dal delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro ed eventualmente degli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come il ricorrente Sodalizio abbia, a mezzo del proposto reclamo, in via principale sollecitato l’annullamento della sanzione al proprio Dirigente inflitta e in via gradata, la sua riduzione in misura equamente rapportata alla reale entità dell’accaduto; Preso atto come, a sostegno delle proprie richieste, i Dirigenti della reclamante Società abbiano, ancora in sede di audizione, attestato come il Sig. Propato Francesco, al 7° minuto del secondo tempo, si fosse, all’interno del terreno di gioco, avvicinato al D.G. al fine di protestare a fronte di una decisione da questi assunta e una volta apostrofatolo con espressioni ingiuriose e offensive, lo avesse - forse anche in modo involontario - colpito con il dito della mano destra (probabilmente un buffetto come in ricorso indicato) senza tuttavia alcun intendimento violento e tantomeno lesivo; Considerato come il D.G. abbia, in corso di escussione, precisato come il Dirigente Propato, al 7° minuto del secondo tempo, si fosse a lui approssimato per contestare una decisione relativa la convalida di un gol e come, in quel contesto, lo avesse colpito con la mano sinistra sulla guancia destra con uno schiaffo privo di forza che non gli procurava alcun dolore, continuando a profferire al suo indirizzo espressioni ingiuriose, offensive e minacciose, prima di essere allontanato dal campo; Rilevato come la novella del C.G.S. con l’introduzione dell’art. 11/bis e le modifiche all’art. 19 apportate sia stata resa nota sul territorio nazionale a mezzo C.U. F.I.G.C. n° 174 – Allegato 19/A - del 07 dicembre 2018, dal C.R. Basilicata solo successivamente recepita con C.U. n° 54 del 12 Dicembre 2018 e che questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE ritiene che la Decisione riguardo l’impugnativa in oggetto debba essere assunta avendo a parametro il modificato quadro normativo a far data dal 07 Dicembre 2018; Verificato, in ogni caso, come dall’esame incrociato delle emergenze istruttorie al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE offerti, possano sussumersi elementi sufficienti ad attestare una condotta dell’inibito qualificabile come gravemente antisportiva, ingiuriosa e irriguardosa, sfociata in un contatto fisico concretizzatosi in uno schiaffo, comunque privo di forza, improduttivo di lesioni e scevro di accentuata, volontaria, aggressività (da Corte di Giustizia Federale e Corte Sportiva di Appello a Sezioni Unite evocata ai fini dell’applicabilità di sanzione più severa), per quanto dal D.G. in sede di audizione espressamente ed esplicitamente dichiarato una volta confermato il contenuto del referto con mirato riferimento all’assenza di conseguenze fisiche in suo danno (“il colpo non mi procurava alcun dolore”); Osservato come l’analisi della fattispecie conduca ad escludere l’importabilità del comportamento dell’inibito nel perimetro dall’art. 11-bis C.G.S. fissato, a mente del quale è imposta per l’applicazione di correlate e conseguenti sanzioni il concorso di preordinati, più rigidi e oggettivamente riscontrabili parametri; Acclarato, in forza di quanto sopra argomentato, come la condotta del Dirigente Propato debba, di converso, trovare proporzionata collocazione all’interno della disciplina dal novellato art. 19, comma 4. ter, lett. a.1), regolata con accessorio riconoscimento dell’aggravante portata dal cumulo delle azioni complessivamente e continuativamente consumate; Rilevato in conclusione come l’esame dei fatti al vaglio di questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE unitariamente portati e l’interpretazione e l’applicazione della novellata normativa attualmente vigente, abilitino questo Collegio ad un parziale accoglimento dell’avanzato ricorso; P.Q.M.  LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate nel C.U. n. 54 del 12/12/2018 così delibera: Riduce l’inibizione inflitta al Dirigente Sig. Propato Francesco fino a tutto il 07 Aprile 2019;  Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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