C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 02/02/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. POMARICO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N.49 DEL 28/11/2018

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.C. POMARICO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA SUL C.U. N.49 DEL 28/11/2018

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango – Componenti- nella seduta del 02 Febbraio 2019 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. F.C. POMARICO avverso la decisone del Giudice Sportivo, come riportata e pubblicata su C.U. n. 49 del 28 Novembre 2018, a mezzo della quale veniva respinto il reclamo avverso l’omologazione del risultato relativo alla gara Lavello–Pomarico del 09 Settembre 2018; Esaminati gli atti ufficiali di gara e il carteggio in atti; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata Società U.S.D. LAVELLO che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto atti difensivi, oltre quelli già trasmessi al G.S. nel giudizio di primo grado; Ascoltata, nella seduta del 30 Gennaio 2019, la Società reclamante, che ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S. ne aveva fatto rituale richiesta, nelle persone del Presidente Ing. Raffaele Calabrese e del Dirigente Sig. Antonio Difigola; Procedutosi, nella seduta del 02 Febbraio 2019, all’audizione ex art. 34 comma 5, C.G.S. del D.G. assistito dal Delegato A.I.A., dott. Gaetano Brindisi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro e dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità” e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Atteso come l’originario procedimento fosse stato attivato, innanzi a questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE a mezzo ricorso del 01 Ottobre 2018, con il quale veniva chiesta la riforma, per le ragioni in esso articolate, della Decisione del Giudice Sportivo, riportata su C.U. n° 26 del 28 Settembre 2018, con cui il reclamo in prima istanza dalla ASD F.C. POMARICO presentato veniva dichiarato inammissibile perché privo di motivazione e redatto in forma generica, con conseguente omologazione del risultato della gara Lavello – Pomarico del 09 Settembre 2018; Rilevato come con Delibera pubblicata su C.U. n. 41 del 07/11/2018 questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, verificato come i profili di inammissibilità dal G.S. in prime cure espunti non potessero trovare conferma una volta accertato come l’originario ricorso fosse stato, non solo, formulato nel pieno rispetto della previsione di cui all’art. 33, comma 5, C.G.S., ma ulteriormente corroborato da esaurienti argomentazioni fondate su ragioni di fatto che necessitavano di maggior approfondimento in sede di merito, avesse disposto, ex art. 36, comma 5, C.G.S. la retrocessione degli atti al Giudice di prime cure; Osservato, più nel dettaglio, come il Giudice Sportivo, investito dell’onere di procedere al vaglio del merito della controversia, abbia, con l’impugnato provvedimento di cui al C.U. N.49 del 28 Novembre 2018 stimato, che i fatti e le situazioni a mezzo dello spiegato reclamo contestate non potessero aver, di fatto, influito sul regolare svolgimento della gara, né violato alcuna norma regolamentare, per essere risultati assolti gli obblighi di iniziativa di cui all’art. 61 delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari di gara); Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive dalla Società F.C. Pomarico unitariamente e reiteratamente alle valutazioni di questo Collegio offerte, del contenuto del referto in occasione dell’incontro Lavello–Pomarico del 09 Settembre 2018 redatto, del supplemento di rapporto e delle deposizioni innanzi ad entrambi gli Organi di Giustizia Sportiva territoriale rese e complessivamente acquisite, abbia fatto emergere, in un quadro probatorio che è lecito definire assolutamente incerto, oggettive contraddizioni e palesi incongruenze insuscettibili di composizione e sovrapposizione; Considerato, più in dettaglio, come dall’esame della distinta di gara in atti depositata, emerga come la U.S.D. Lavello avesse effettuato le seguenti sostituzioni: al 13° del secondo tempo, il n° 10 Monopoli Marco per il n° 91 Grieco Francesco; al 16° del secondo tempo, il n° 9 Ferri Celestino per il n° 22 Di Francesco Nicola; al 35° del secondo tempo, il n° 4 Tridente Tobia per il n° 11 Gerardi Pietro; Rilevato altresì come dall’analisi sinottica della sequenza dei cambi in referto annotate e di quanto, a contrario, nella distinta di gioco della U.S.D. LAVELLO riportato, risultino evidenti antinomie relative alle sostituzioni operate, dal momento che i calciatori Grieco e Di Francesco risultavano iscritti non già tra i titolari quanto piuttosto tra le riserve, mentre, i giocatori Monopoli e Tridente, indicati come riserve, comparivano nella lista dei titolari; Accertato nondimeno come, in sede di pregressa audizione, il D.G. avesse confermato la mancata consegna (subito dopo il riconoscimento operato negli spogliatoi e al fine di non ritardare ulteriormente l’inizio della gara, avvenuta, peraltro, all’orario fissato) delle distinte alle Società, perfezionata solo al termine della partita e senza sollecitazione da parte di alcuno (circostanza contestata dai Dirigenti della A.S.D. F.C. POMARICO che, invece, dichiaravano di aver chiesto la distinta sin dall’inizio della gara) e asserito come un dirigente della ridetta A.S.D. F.C. POMARICO che era in panchina avesse chiesto chiarimenti riguardo i cambi tecnici effettuati; Valutato ancora come il D.G., avesse comunque precisato di non essere in grado di ricordare i criteri di compilazione della distinta né, più in dettaglio, quali fossero i giocatori titolari e quali le riserve, se qualche dirigente del reclamante Sodalizio avesse richiesto la consegna della distinta con l’orario di rilascio, i criteri di riconoscimento dei calciatori di entrambe le squadre presenti in distinta e neppure se l’indicazione dei calciatori della U.S.D. LAVELLO fosse provenuta dai dirigenti di quella Società. Esaminato, nondimeno, il supplemento di rapporto, dal G.S. richiesto a lui in sede di riesame presentato, a mezzo del quale il D.G. ha attestato come i titolari della Società Lavello inizialmente fossero i primi undici indicati in distinta e come, in seguito, gli fosse stata comunicata una variazione, in forza della quale, il n° 91 Grieco Francesco e il n° 22 Di Francesco Nicola risultavano titolari in luogo del n° 4 Tridente Tobia e del n° 10 Monopoli Marco, precisando come ad inizio gara i giocatori titolari corrispondessero a quelli che erano stati precedentemente comunicati e come le distinte fossero state consegnate ad entrambe le Società alla fine della gara, per non essere state da nessuno in precedenza richieste, se non al minuto 87 di gara quando un dirigente della A.S.D. F.C. POMARICO faceva notare l’omissione; Rilevato, ancora, come quanto dal D.G. riportato nel richiamato supplemento di rapporto, redatto su carta semplice e senza indicazione di alcuna data, faccia emergere un quadro probatorio lacunoso, incoerente e comunque contraddittorio rispetto alle dichiarazioni dallo stesso Arbitro in precedenza rese (con le quali in un periodo di tempo peraltro più prossimo disputa della gara non ricordava quali fossero i criteri di compilazione delle distinte, quali fossero i calciatori titolari e quali quelli di riserva e neanche di aver ricevuto richieste di consegna delle distinte di gara da parte dei dirigenti delle squadre); Considerato, ancora, come, nella seduta del 02 Febbraio 2019, il D.G. abbia precisato che la Società Lavello non provvedeva ad effettuare le necessarie e dovute annotazioni in distinta circa le variazioni relative alla formazione iniziale (espressamente previsto dall’art. 61, n. 3 N.O.I.F) e come lo stesso D.G. non avesse fatta rilevare, alla compagine che la consegnava, tale omissione; Valutato, come, ai sensi dell’art. 61, comma 3 delle N.O.I.F., le variazioni all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro eventualmente apportate, per essere ritenute ammissibili, debbano venir trascritte, ad iniziativa della società che le effettua, anche sulla copia da consegnare alla squadra avversaria; Acclarato, ulteriormente, come dalla documentazione di gara in atti, non risulti, a conferma di quanto dal D.G. attestato, essere stata eseguita alcuna trascrizione, da parte della USD Lavello, sulla propria distinta di gara in ordine alle variazioni effettuate all’undici iniziale, né risulta che tali mutamenti fossero stati riportati sulla copia di pertinenza della A.S.D. F.C. POMARICO, e neppure che fosse stata a quest’ultima consegnata; Osservato come il richiamato inadempimento costituisca violazione della previsione dell’art. 61, comma 3, delle N.O.I.F. e della Guida Pratica AIA riferibile alla Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio (elenchi nominativi dei calciatori componenti le squadre che devono essere presentate  all’arbitro prima dell’inizio della gara) che attribuiscono al principio in parola valore decisivo ai fini della partecipazione alla partita e all’identificazione dei calciatori; Ritenuto come, in ragione di quanto sopra dedotto, l’errata interpretazione da parte del D.G. delle citate norme e, soprattutto, la riconosciuta impossibilità di acquisire certezza in ordine a quale documento di gara possa attribuirsi valore certificativo della esatta composizione della compagine ospitante, si qualifichi atta ad integrare, in ragione dell’influenza che possano aver avuto sulla regolarità dello svolgimento della gara, gli estremi dell’errore tecnico; Ritenuto, per l’effetto, come dall’accertamento dei fatti siano emerse irregolarità tali da far ritenere certamente integrata la previsione di cui all’art. 17, comma 4, lettera c) C.G.S., alla quale far seguire la rilettura della Decisione dal G.S. adottata con conseguente necessità di provvedere a disporre la ripetizione della gara; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così decide:  Dispone la ripetizione della gara; Dispone restituirsi la tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro rispettiva competenza.

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